IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio «che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio»;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per
attuare il Protocollo di Kyoto;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio
quote di emissioni di gas a effetto serra;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2009», e, in particolare,
l'art. 1, commi l e 3, che delega il Governo ad adottare i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, tra
l'altro, alla direttiva 2009/29/CE comprese nell'Allegato B alla
citata legge, e l'art. 4 ai sensi del quale: «In relazione agli oneri
per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni
dell'art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e in particolare l'art.
30, commi 4 e 5, in base al quale «gli oneri relativi a prestazioni e
controlli resi necessari dall'attuazione delle direttive europee
indicate nella medesima legge sono posti a carico dei soggetti
interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo del servizio reso, predeterminate e pubbliche» e «le
entrate derivanti dalle tariffe sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469»;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante
«Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra», come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n.
111, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30» e dalla legge 28 dicembre 2015, n.
221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di
risorse naturali» e in particolare l'art. 41, commi 2, 3 e 4, ai
sensi del quale «I costi delle attivita' di cui all'art. 4, comma 4,
lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 10, commi 3
e 4, all'art. 13, all'art. 15, comma 1, all'art. 16, all'art. 21,
all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, all'art. 28, comma 1, e
all'art. 34, comma 3, sono a carico degli operatori interessati,
secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilire con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dello sviluppo economico.», «Le tariffe di cui al comma 2
devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi
tenendo conto anche della complessita' delle prestazioni richieste.
Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno
ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo
effettivo del servizio.» e «Le entrate derivanti dalle tariffe di cui
al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la
gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti
interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al fine di coprire le spese amministrative
derivanti dall'attuazione del presente decreto.»;
Considerato che le attivita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera
o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22,
comma 4, all'art. 23, comma 1, all'art. 28 e all'art. 34, comma 3,
del decreto legislativo n. 30 del 2013, relative alla redazione e
all'approvazione della lista degli operatori aerei amministrati
dall'Italia, all'assegnazione e rilascio quote, alla comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra e alla gestione della sezione
italiana del Registro dell'Unione sono effettuate ogni anno per i
soggetti che rientrano nel sistema di scambio quote mentre le
attivita' di cui all'art. 10, commi 3 e 4, all'art. 13, all'art. 15,
comma 1, e all'art. 16 del medesimo decreto relative al rilascio, al
riesame e alle modifiche dell'autorizzazione ad emettere gas a
effetto serra e del Piano di monitoraggio sono effettuate su
richiesta degli stessi soggetti interessati oppure, nel caso del
riesame delle autorizzazioni, trascorsi cinque anni dall'ultimo
aggiornamento;
Ritenuto di disciplinare le tariffe per la copertura delle
attivita' di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 30 del 2013;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i costi delle attivita' di cui
all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (di seguito
«decreto legislativo n. 30 del 2013») che sono a carico degli
operatori interessati.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le
tariffe e le relative modalita' di versamento da parte degli
operatori interessati per:
a) le attivita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera o-bis),
all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22, comma 4,
all'art. 23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo
n. 30 del 2013 relative alla redazione e all'approvazione della lista
degli operatori aerei amministrati dall'Italia, all'assegnazione e
rilascio quote, alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto
serra;
b) le attivita' di cui all'art. 10, comma 3, all'art. 13 e
all'art. 15, comma 1, del medesimo decreto relative al rilascio e al
riesame dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e
all'approvazione del Piano di monitoraggio;
c) le attivita' di cui all'art. 10, comma 4, e all'art. 16, del
decreto legislativo medesimo relative alle modifiche degli impianti e
all'aggiornamento dei Piani di monitoraggio;
d) le attivita' di cui all'art. 28, comma 1, del decreto
legislativo medesimo per la gestione della sezione italiana del
Registro dell'Unione.
3. Le tariffe di cui al comma 2 coprono il costo effettivo dei
servizi resi e sono aggiornate ogni due anni.
4. L'aggiornamento biennale di cui al comma 3 assorbe, altresi',
gli eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di
espletamento delle attivita'.