IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», e in particolare l'art. 1, commi da 98  a  108,
relativi all'istituzione di un credito  d'imposta  alle  imprese  per
l'acquisizione dei beni strumentali nuovi; 
  Visto il comma 108 dell'art. 1 della legge  sopra  richiamata,  che
stabilisce che agli oneri  derivanti  dal  credito  d'imposta  si  fa
fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee
e di  cofinanziamento  nazionale  previste  nel  Programma  operativo
nazionale  «Imprese  e  competitivita'  2014-2020»  e  nei  programmi
operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di  sviluppo  regionale
(FESR) delle regioni in cui si applica l'incentivo; 
  Considerato che il predetto comma 108 determina l'onere finanziario
posto  a  carico  dei  programmi  operativi  2014-2020   in   maniera
indifferenziata,  senza  stabilire  in  che  misura  esso  gravi  sul
Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020  e
sui Programmi operativi regionali interessati; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni  comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  sociale  europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi  e  la  pesca  e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, che abroga il  regolamento  (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio, nonche' visti, in particolare, gli  articoli
14 e successivi  che  prevedono  l'adozione,  da  parte  degli  Stati
membri,   dell'Accordo   di   partenariato   quale    strumento    di
programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato  e,  in  particolare,  l'art.  14,  relativo  agli  aiuti  a
finalita' regionale agli investimenti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale   e   a   disposizioni   specifiche   concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto  l'Accordo  di  partenariato  per  l'Italia,   adottato   con
decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea
C(2015) 4444 del 23 giugno 2015  e  modificato  con  decisione  della
Commissione europea C(2015) 8450 del 24 novembre 2015, che interviene
nelle regioni del Mezzogiorno, distinte in «regioni meno  sviluppate»
e «regioni in transizione»; 
  Visto, in particolare,  l'Asse  III  - Competitivita'  PMI,  Azione
3.1.1  - Aiuti  per  investimenti  in  macchinari,  impianti  e  beni
intangibili e accompagnamento  dei  processi  di  riorganizzazione  e
ristrutturazione aziendale, del predetto Programma operativo; 
  Considerato che la sopra richiamata Azione 3.1.1 ha  una  dotazione
finanziaria pari  a  163  milioni  di  euro,  desumibile  dai  valori
obiettivo al 2023 degli  indicatori  di  realizzazione  indicati  nel
Programma per la medesima Azione, sulla  base  del  contributo  medio
concesso a valere  su  interventi  analoghi  posti  in  essere  dalla
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico  nell'ambito  del  Programma  operativo  nazionale
«Ricerca e competitivita'» 2007-2013  FESR  e  nel  Piano  di  azione
coesione nazionale, e  che  tali  risorse  sono  attribuite  per  123
milioni di euro alle regioni meno sviluppate e per 40 milioni di euro
alle regioni in transizione; 
  Considerato che, ai  fini  della  demarcazione  tra  interventi  di
natura nazionale e  interventi  di  natura  regionale,  il  Programma
operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR prevede
il  finanziamento  di  iniziative  aventi  una  maggiore   dimensione
finanziaria e che tale requisito puo' essere  soddisfatto  attraverso
la definizione di una soglia dimensionale minima per l'utilizzo delle
risorse di cui al  presente  decreto,  individuabile  sulla  base  di
quanto gia' sperimentato in interventi analoghi posti in essere dalla
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico; 
  Visti  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  Programma
operativo  nazionale  «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020   FESR,
approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura  scritta  il  16
dicembre 2015; 
  Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
in  applicazione   della   normativa   comunitaria   riguardante   la
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei, ha definito,  in  materia  di  ricerca  e  innovazione,  una
Strategia nazionale di specializzazione intelligente; 
  Considerato  che  la  Strategia   nazionale   di   specializzazione
intelligente rappresenta la condizionalita' ex-ante per  l'attuazione
degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo  tecnologico  e
innovazione attuate dai programmi operativi cofinanziati con  risorse
dei fondi strutturali e di investimento europei; 
  Considerato che, con nota Ares(2016) 1730825, del 12  aprile  2016,
la Commissione europea ha  ritenuta  soddisfatta  la  condizionalita'
ex-ante  relativa  all'esistenza  di  una  Strategia   nazionale   di
specializzazione intelligente; 
  Visto il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016
che, ai sensi dell'art. 1, comma 103, della legge di stabilita'  2016
sopra richiamata, stabilisce le modalita', i termini di presentazione
e il contenuto della  comunicazione  che  le  imprese  che  intendono
avvalersi del  credito  d'imposta  devono  presentare  alla  medesima
Agenzia, fissandone il termine iniziale di presentazione al 30 giugno
2016; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni per la  razionalizzazione  degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a  norma  dell'art.  4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  27  maggio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  25
giugno 2015, n. 144, recante l'individuazione  dei  contenuti  minimi
delle  informazioni  utili  al  monitoraggio  degli   interventi   di
agevolazione alle imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del citato
decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Ritenuto necessario disciplinare le condizioni per l'utilizzo delle
risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e  competitivita'»
2014-2020   FESR   in   favore   delle   iniziative   imprenditoriali
beneficiarie del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da  98  a
108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
  a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
  b)  «Regioni  meno  sviluppate»:  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Puglia e Sicilia; 
  c) «Regioni in transizione»: Abruzzo, Molise e Sardegna; 
  d) «Regolamento  GBER»:  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato; 
  e)   «PON»:   il   Programma   operativo   nazionale   «Imprese   e
competitivita'» 2014-2020 FESR, di cui e' Autorita'  di  gestione  la
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero; 
  f) «POR»: i Programmi operativi regionali 2014-2020 FESR; 
  g)  «PMI»:  le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
dall'allegato 1 del Regolamento GBER.