IL PREFETTO 
                     DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 
 
  Premesso  che  la  Provincia  di  Perugia  e'   stata   interessata
dall'evento sismico avvenuto in data 24 agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 388 del 26 agosto 2016 con la quale sono stati  disposti  i  primi
interventi  urgenti  di  protezione  civile  conseguenti   all'evento
sismico; 
  Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  con  cui  si
stabilisce: 
    che sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni  liberali
in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di
calamita' pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni,  di
comitati e di enti; 
    che  non  si  considerano   destinati   ad   attivita'   estranee
all'esercizio  dell'impresa  i  beni  ceduti  ai  predetti   soggetti
gratuitamente e per le medesime attivita'; 
    che  entrambe  le  forme  di  liberalita'   non   sono   soggette
all'imposta sulle donazioni; 
  Visto, in particolare, il comma quarto del  medesimo  articolo  che
demanda ad un decreto del prefetto l'individuazione delle fondazioni,
delle associazioni, dei  comitati  e  degli  enti  destinatari  delle
predette liberalita'; 
 
                              Decreta: 
 
  Le fondazioni, le associazioni,  i  comitati  e  gli  enti  di  cui
all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per  il  cui  tramite
sono effettuate le erogazioni liberali  a  favore  delle  popolazioni
colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nel  territorio  della
Provincia di Perugia sono cosi' individuate: 
  a) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art.
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i.; 
  b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che,  istituiti
con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata,  tra  le  proprie
finalita' prevedono interventi umanitari  in  favore  di  popolazioni
colpite da calamita' pubbliche o da altri eventi straordinari; 
  c) amministrazioni pubbliche  statali,  regionali  e  locali,  enti
pubblici non economici; 
  d) associazioni sindacali e di categoria. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Perugia, 7 settembre 2016 
 
                                              Il prefetto: Cannizzaro