IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
che prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento  delle  entrate  del
Ministero delle finanze  elaborino,  in  relazione  ai  vari  settori
economici, appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n.  331  del
1993, che prevede che  gli  studi  di  settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visti i decreti ministeriali di approvazione delle  territorialita'
utilizzate nell'ambito degli studi di settore; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146,  concernente
le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha
istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10,  comma  7,
della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del  5
febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14  luglio
2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo 2009, del  4  dicembre  2009,
del 20 ottobre 2010, del 29 marzo 2011, dell'8 ottobre 2012,  del  17
dicembre 2013 e del 16 dicembre 2014; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
novembre  2007,  riguardante  la  classificazione   delle   attivita'
economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con
l'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visti i decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2013 di approvazione degli studi di  settore  in  evoluzione
per il periodo di imposta 2013; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
marzo 2014 di approvazione delle modifiche  degli  studi  di  settore
applicabili al periodo di imposta 2013; 
  Visti i decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
dicembre 2014 di approvazione degli studi di  settore  in  evoluzione
per il periodo di imposta 2014; 
  Visti i decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
dicembre 2015 di approvazione degli studi di  settore  in  evoluzione
per il periodo di imposta 2015; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
marzo 2016  di  approvazione  di  modifiche  agli  studi  di  settore
applicabili al periodo di imposta 2015; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  12
maggio 2016 di approvazione della  revisione  congiunturale  speciale
degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015; 
  Visto il parere n. 3835/2009 della terza sezione del  Consiglio  di
Stato; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti  in  data
15 settembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione di modifiche alla Nota  tecnica  e  metodologiche  dello
                       studio di settore WG68U 
 
  1. La soglia minima dell'indicatore di  coerenza  economica  «Costo
per litro di benzina  o  gasolio  consumato  durante  il  periodo  di
imposta» dello studio di settore WG68U,  indicata  nel  Sub  Allegato
12.E al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
dicembre 2014 recante: «Approvazione degli studi di settore  relativi
ad attivita' economiche nel comparto dei servizi»,  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, e'  posta
pari a 1,15; per l'individuazione della  soglia  di  cui  al  periodo
precedente  si  e'  tenuto  conto  dell'andamento  medio  del  prezzo
relativo al gasolio, con riferimento al  2015,  risultante  dal  sito
internet del Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore, tiene conto delle
modifiche allo studio di settore WG68U di cui al precedente comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 settembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan