IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione,
del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alle modalita' che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione:
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di applicazione
di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale
dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2016/341 della Commissione,
del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme
transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale
dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non
siano ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) n.
2015/2446 della Commissione;
Considerata l'intervenuta telematizzazione delle dichiarazioni
doganali e delle modalita' operative per il riscontro dell'avvenuta
esportazione delle merci e, in particolare, l'avvenuta
implementazione del sistema E.C.S. (Export Control System) che
consente il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato
delle operazioni di esportazione in ambito comunitario, in virtu' del
quale le dichiarazioni doganali in forma telematica sono univocamente
identificate dal numero di registrazione M.R.N. (Master Reference
Number), come definito dall'art. 1, punto 22, del regolamento
delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015;
Visto il regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10, del protocollo
delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di
armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla
convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale
organizzata - protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco - e
dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e
transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi, e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 16, comma 3, della medesima legge, che stabilisce che il
titolare della licenza di Polizia deve esibire, all'Autorita' che ha
rilasciato la licenza, la bolletta di esportazione ovvero copia della
stessa, autenticata o vistata dall'Autorita' medesima;
Visto l'art. 16, comma 5, della predetta legge n. 110 del 1975,
come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 3, del
decreto legislativo del 29 settembre 2013, n. 121, che stabilisce
che, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col
Ministro per l'interno, sono determinate le modalita' per assicurare
l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate
all'esportazione, nonche' quelle per disciplinare l'esportazione
temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni
da sparo per uso sportivo o di caccia, ovvero di armi comuni da sparo
per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante fiere,
esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione;
Vista la legge del 9 luglio 1990, n. 185, recante disposizioni sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento e, in particolare, l'art. 1, comma 11, che prevede
l'esclusione dalla disciplina della medesima legge - sempre che i
trasferimenti intracomunitari e le esportazioni non siano destinati
ad Enti governativi o Forze armate di Polizia - per le armi sportive
e da caccia e relative munizioni, per le cartucce per uso industriale
e gli artifizi luminosi e fumogeni, per le armi e munizioni comuni da
sparo di cui all'art. 2 della legge n. 110 del 1975 nonche' per le
armi corte da sparo, purche' non automatiche, e per le riproduzioni
di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, del 24 novembre 1978, recante le modalita' per
assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi
destinate all'esportazione nonche' per disciplinare l'esportazione
temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni
da sparo, per uso sportivo o di caccia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 1° dicembre 1978;
Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e in
particolare il comma 3 del medesimo articolo che trasferisce, al
predetto Ministero, con le inerenti risorse, le funzioni dei
Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle
finanze;
Ritenuta la necessita' di rideterminare le modalita' per assicurare
l'effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante l'uscita dal
territorio doganale dell'Unione europea, delle armi destinate
all'esportazione definitiva, di disciplinare le modalita' di
esportazione anche delle loro parti e componenti essenziali e
munizioni, nonche' di disciplinare ulteriori ipotesi di esportazione
temporanea di armi;
Decreta:
Art. 1
Esportazione definitiva delle armi,
delle loro componenti e delle munizioni
1. L'esportazione definitiva delle armi comuni da sparo, loro parti
e componenti essenziali e munizioni, e' effettuata dalle ditte
autorizzate ad esercitare attivita' industriali o commerciali in
materia di armi o munizioni, ovvero dalle persone, residenti o
domiciliate nello Stato, in occasione del trasferimento della propria
residenza o domicilio all'estero.
2. L'esportazione definitiva dei materiali di cui al comma 1,
commissionati o direttamente acquistati in Italia da cittadini
italiani o stranieri residenti all'estero, puo' essere effettuata
anche dal privato cedente che, in tal caso, dovra' richiedere a nome
proprio la prescritta licenza di Polizia e curare tutte le formalita'
relative alle operazioni di esportazione.
3. Per effettuare le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il soggetto
che richiede la licenza di Polizia per l'esportazione puo' avvalersi
di un rappresentante, ai sensi degli articoli 18 e 19 del regolamento
(UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, che
possieda i requisiti soggettivi individuati dall'art. 9 della legge
del 18 aprile 1975, n. 110. Il nominativo del rappresentante di cui
al presente comma e' riportato sulla predetta licenza di Polizia.