IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008, «relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive», recepita con il decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in
particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei
rifiuti;
Visto l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
e, in particolare, il comma 1, che prevede che, con decreto adottato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sia individuata la capacita'
complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale,
nonche' il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di
impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e
assimilati;
Considerato che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio fissato dall'art. 11,
comma 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, e' necessario
raggiungere l'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito
nell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che la gerarchia della gestione dei rifiuti, come
individuata nell'art. 4 della predetta direttiva 2008/98/CE, ha
stabilito che il recupero energetico dei rifiuti rappresenta
un'opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in
discarica dei rifiuti;
Visto l'art. 16 della predetta direttiva 2008/98/CE, relativo ai
principi di autosufficienza e prossimita' nella gestione dei rifiuti;
Ritenuto indispensabile strutturare una rete di impianti
sufficienti a trattare i rifiuti che residuano da una raccolta
differenziata a norma di legge, limitando, per gli stessi rifiuti, il
ricorso allo smaltimento in discarica;
Visto l'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
disciplina le competenze delle regioni nella gestione dei rifiuti con
particolare riferimento alla predisposizione, all'adozione e
all'aggiornamento dei piani di gestione rifiuti, nel rispetto dei
principi previsti dalla normativa vigente e della parte IV del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
disciplina, in particolare, le procedure per l'approvazione dei piani
di gestione rifiuti, nonche' i contenuti minimi essenziali nel
rispetto dei principi e delle finalita' di cui alla Parte IV del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, prevede che l'individuazione della capacita'
complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli
impianti di incenerimento, nonche' l'individuazione del relativo
fabbisogno residuo avvengano tenendo conto della pianificazione
regionale;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del
citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione della
capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati
degli impianti di incenerimento avviene sulla base degli impianti in
esercizio o autorizzati a livello nazionale;
Ritenuto necessario effettuare - cosi' come richiesto dalle regioni
nelle sedute tecniche della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo
2015 e del 9 settembre 2015 - una puntuale ricognizione dei dati
della capacita' e dell'operativita' delle infrastrutture dedicate
all'incenerimento dei rifiuti, con le regioni, le province autonome e
con tutti i singoli gestori degli impianti;
Rilevata la necessita' di effettuare, ai sensi dell'art. 35, comma
1, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione del
fabbisogno di incenerimento nazionale dei rifiuti urbani e
assimilati, sull'ipotesi di raggiungimento dell'obiettivo minimo di
raccolta differenziata stabilito dall'art. 205 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e pari al 65 per cento in tutte le
regioni;
Rilevato inoltre che alcune regioni e province autonome hanno
adottato, secondo i rispettivi piani di gestione rifiuti, obiettivi
piu' ambiziosi rispetto all'obiettivo minimo di raccolta
differenziata di legge, nonche' obiettivi di riduzione della
produzione di rifiuti urbani e assimilati;
Rilevato altresi' che in alcune regioni, caratterizzate da una
sovracapacita' di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di
incenerimento, sono state adottate politiche relative alla
dismissione di impianti o alla riduzione di capacita' di
incenerimento;
Considerato che l'individuazione di un fabbisogno basato su
percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento
e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti
urbani e assimilati, determinerebbe una capacita' impiantistica
sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali;
Rilevato che il ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di
raccolta differenziata ha determinato, per alcune regioni, la
realizzazione o la previsione di realizzazione di impianti di
trattamento preliminare necessari a trattare tutti i rifiuti urbani
che residuano dai livelli attuali di raccolta differenziata, anche al
fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
Rilevato inoltre che tali impianti di trattamento preliminare hanno
una capacita' spesso superiore rispetto al fabbisogno di trattamento
calcolato su una quantita' di rifiuti residui derivanti da una
raccolta differenziata a norma di legge;
Ritenuto opportuno precisare che tali impianti, al crescere della
raccolta differenziata, potranno essere opportunamente convertiti
coerentemente con la necessita' di ottemperare agli obblighi di
riciclaggio dei rifiuti urbani;
Ritenuto necessario tenere conto della capacita' impiantistica di
trattamento preliminare realizzata e in previsione di realizzazione,
ai fini della corretta gestione dei rifiuti in ragione di un ritardo
sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani e di un deficit di capacita' di incenerimento dei
rifiuti urbani e assimilati per determinate aree regionali;
Considerata la necessita' di prevedere un meccanismo che consenta
di definire e aggiornare il fabbisogno residuo di incenerimento dei
rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base degli obiettivi
di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati, di
raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale,
anche in ragione:
a) delle politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di
raccolta differenziata attuate dalle regioni nel periodo
intercorrente da novembre 2015 alla data di entrata in vigore del
decreto;
b) di politiche di dismissione di impianti o di riduzione di
capacita' di incenerimento per le sole regioni caratterizzate da una
sovracapacita' di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di
incenerimento;
c) della efficienza di riciclaggio e recupero di materia degli
impianti di trattamento meccanico-biologico, qualora superiore a
quella indicata nell'allegato II;
d) delle autorizzazioni assentite a far data da novembre 2015 per
gli impianti produttivi autorizzati allo svolgimento di operazioni di
recupero del combustibile solido secondario (CSS) e delle frazioni
secche decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;
e) di accordi interregionali volti ad ottimizzare le infrastrutture
di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;
Vista l'istruttoria compiuta analiticamente rispetto ai piani di
gestione dei rifiuti resi disponibili dalle amministrazioni
regionali;
Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, individuare la capacita' di
incenerimento e gli impianti con recupero energetico di rifiuti
urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo
per macroaree geografiche e indicare, altresi', le regioni nelle
quali tali impianti e tali potenzialita' devono essere realizzate;
Ritenuto opportuno, altresi', individuare le capacita' di
incenerimento e l'impiantistica necessaria da realizzare, tenendo
conto dei rifiuti decadenti dal trattamento degli urbani e
assimilati;
Ritenuto opportuno che la Regione Sicilia e la Regione Sardegna
vengano considerate macroaree autonome, in ragione della necessita'
di autosufficienza delle stesse nel ciclo di gestione dei rifiuti e
delle peculiarita' geografiche insulari;
Ritenuto necessario, al fine di indicare le regioni nelle quali
devono essere realizzati gli impianti, basarsi sulle disposizioni
dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e
dunque alla «finalita' di progressivo riequilibrio socio-economico
fra le aree del territorio nazionale», nonche' alla necessita' di
tenere conto della «pianificazione regionale» e all'esigenza «di
superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione»;
Visto il parere favorevole, condizionato, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 15/CSR del 4 febbraio
2016;
Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 42 del 24 febbraio 2016, recante
disposizioni in merito al procedimento di verifica di
assoggettabilita' a valutazione ambientale strategica delle misure di
pianificazione e programmazione previste in attuazione del
dispositivo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133;
Dato atto che, nell'ambito delle previsioni di cui alla Parte II,
Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in adesione a
quanto stabilito dalla direttiva sopra citata, la Direzione generale
per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, in qualita' di autorita'
procedente, ha provveduto a redigere il rapporto preliminare di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente
ad oggetto i contenuti programmatici previsti in attuazione dell'art.
35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
Dato atto che la Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, in qualita' di autorita' competente ai
fini dell'applicazione di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha trasmesso il citato
rapporto preliminare alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS per l'acquisizione del relativo
parere;
Visto il parere n. 2100 del 10 giugno 2016, con il quale la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha
ritenuto che «il Rapporto preliminare delinei un programma recante
l'individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio
o autorizzati a livello nazionale, nonche' l'individuazione del
fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti
di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, senza i
contenuti per essere sottoposto alla verifica di assoggettabilita'
alla VAS», invitando, per l'effetto, «l'Autorita' competente a voler
verificare la procedibilita' dell'istanza»;
Vista la nota prot. 16298 del 20 giugno 2016, con la quale la
competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare ha rappresentato che «anche alla luce di quanto
sollecitato dalla stessa CTVIA, il procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VAS concernente il programma in oggetto non puo'
essere ulteriormente proseguito»;
Vista la nota prot. 10066 del 4 luglio 2016, con la quale la
competente Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
rappresentato la non sussistenza dei presupposti per sottoporre a
valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici generali
relativi alla individuazione della capacita' complessiva di
trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' l'individuazione
del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di
impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e
assimilabili;
Ritenuti non sussistenti i presupposti necessari per sottoporre a
valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici generali
previsti in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, in ragione di quanto espressamente stabilito
dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del
2006, nella parte in cui si dispone che «viene effettuata una
valutazione per tutti i piani e programmi che: ... a) sono elaborati
per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per
i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale,
dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o
della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati
negli allegati II, III, e IV del presente decreto»;
Considerato che i contenuti programmatici generali previsti in
attuazione del dispositivo di cui all'art. 35, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pur concernenti il settore
della gestione dei rifiuti, non concretizzano il secondo presupposto
richiesto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
n. 152 del 2006 per l'obbligatoria sottoposizione a valutazione
ambientale strategica, dal momento che non definiscono «il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati
negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006;
Considerato, infatti, che i suddetti contenuti programmatici
generali stabiliscono un quadro di riferimento per successivi atti di
pianificazione regionale, limitandosi ad indicare il numero e le
dimensioni degli inceneritori da realizzare su scala territoriale di
macroarea e di regioni, con riferimento al solo fabbisogno residuo
complessivo di incenerimento calcolato su scala nazionale, non
intervenendo sulla ubicazione puntuale, sulle condizioni operative,
ne' sulla ripartizione di risorse;
Ritenuto pertanto che il presente decreto si configura
esclusivamente come fattispecie programmatica e di riferimento per le
amministrazioni territoriali che hanno il compito di attuarlo
mediante l'adozione degli appositi strumenti di pianificazione,
secondo quanto disposto dagli articoli 196 e seguenti del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
Considerato che, alla luce del combinato disposto di cui agli
articoli 7, comma 2, 196 e 199 del decreto legislativo n. 152 del
2006, spetta alle regioni il compito di recepire, nell'ambito dei
rispettivi Piani di gestione dei rifiuti, le scelte strategiche
contenute nel presente decreto, avviando le necessarie procedure di
valutazione ambientale strategica ed eventualmente di autorizzazione
dei progetti, in esito alla localizzazione dell'impiantistica da
realizzare per soddisfare il relativo fabbisogno residuo di
incenerimento dei rifiuti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, il presente decreto ha ad oggetto:
a) l'individuazione della capacita' attuale di trattamento
nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e
assimilati in esercizio al mese di novembre 2015;
b) l'individuazione della capacita' potenziale di trattamento
nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015;
c) l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di
incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati
da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno residuo
nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.