IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il  fondo  europeo  per
gli investimenti strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero
3) che definisce «banche  o  istituti  nazionali  di  promozione»  le
entita'  giuridiche  che  espletano  attivita'  finanziarie  su  base
professionale, cui e' stato conferito un mandato da uno Stato  membro
o da un'entita' di uno Stato membro, a livello centrale, regionale  o
locale, per svolgere attivita' di sviluppo o di promozione; 
  Vista la Comunicazione COM(2015) 361  final  della  Commissione  al
Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che  chiarisce
il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di
investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2  secondo
cui «Uno dei possibili modi  per  favorire  la  cooperazione  tra  le
banche  nazionali  di  promozione  e  la  BEI  sono  le   piattaforme
d'investimento» e che «Le piattaforme d'investimento  possono  essere
societa' veicolo, conti gestiti,  accordi  di  cofinanziamento  o  di
condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi  stabiliti
con altri mezzi tramite i quali le entita' incanalano  un  contributo
finanziario  al  fine  di  finanziare  una  serie  di   progetti   di
investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare  le
piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano piu' progetti di
investimento sul territorio di un dato Stato membro,  le  piattaforme
multinazionali o regionali che  raggruppano  partner  di  piu'  Stati
membri o Paesi terzi interessati a progetti in una  determinata  zona
geografica e le piattaforme  tematiche  che  riuniscono  progetti  di
investimento in un dato settore»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 822, il quale prevede  che  «Al  fine  di  contribuire  alla
costituzione  delle  piattaforme   di   investimento   previste   dal
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie  delle  piattaforme  di
investimento  ammissibili  al  Fondo  europeo  per  gli  investimenti
strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di  promozione  di
cui al comma 826,  possono  essere  assistite  dalla  garanzia  dello
Stato. La  garanzia  dello  Stato  e'  onerosa,  a  prima  richiesta,
esplicita, incondizionata e irrevocabile»; 
  Visto l'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale prevede che «Le piattaforme di  investimento  ammissibili  alla
garanzia  dello  Stato  sono  approvate  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati»; 
  Visto l'art. 1, comma 824, della 28 dicembre 2015, n. 208, il quale
prevede che «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono stabiliti criteri, modalita' e  condizioni  per  la  concessione
della garanzia di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1»; 
  Visto l'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale prevede  che  «E'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi dei commi da 822  a  829,  con
una dotazione iniziale di 200 milioni di euro  per  l'anno  2016.  E'
autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di
tesoreria. La dotazione del fondo puo' essere  incrementata  mediante
versamento di contributi da parte  delle  amministrazioni  statali  e
degli enti territoriali secondo modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 824, ovvero attraverso la procedura prevista  dal  comma
876»; 
  Visto l'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale prevede  che  «La  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  ha  la
qualifica  di  istituto  nazionale  di  promozione,   come   definito
dall'art. 2,  numero  3),  del  citato  regolamento  (UE)  2015/1017,
relativo al FEIS, secondo quanto previsto  nella  comunicazione  (COM
(2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015»; 
  Visto l'art. 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 20,8 il
quale prevede che «In ragione della qualifica di cui al comma 826, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' abilitata a svolgere le attivita'
degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento  (UE)
2015/1017,  nonche'  i  compiti  previsti  dal  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013,  recante  disposizioni  comuni  sui  fondi  strutturali  e   di
investimento europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM)  n.
966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,
recante  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione»; 
  Visto l'art. 1, comma 828, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale prevede che «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' impiegare
le risorse della gestione separata di cui all'art. 5,  comma  8,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per  contribuire
a realizzare  gli  obiettivi  del  FEIS,  tra  l'altro,  mediante  il
finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti  ai
sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato»; 
  Visto l'art. 1, comma 829, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale prevede che «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. o le  societa'
da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione  degli
strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012 e al  regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  in
forza di un mandato della Commissione  europea  ovvero  su  richiesta
delle autorita' di gestione»; 
  Visto l'art. 1, comma 830, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale prevede che «Le attivita' di cui al comma  829  possono  essere
condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed
enti pubblici o privati,  anche  a  valere  su  risorse  europee.  Le
risorse delle amministrazioni statali possono essere individuate  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente»; 
  Vista  la   Comunicazione   (2008/C   155/02)   della   Commissione
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE  agli  aiuti
di Stato concessi sotto forma di garanzie che, tra l'altro, individua
alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti  di  Stato,
tra le quali: 
    i) che il mutuatario non si trovi in difficolta' finanziarie; 
    ii) che  l'entita'  della  garanzia  possa  essere  correttamente
misurata al momento della concessione; 
    iii) che la  garanzia  non  assista  piu'  dell'80  percento  del
prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere; 
    iv) che per la garanzia  venga  pagato  un  prezzo  orientato  al
mercato; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
secondo il quale «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato,
prevedendo  altresi'  che  gli  oneri  di  gestione  e  le  spese  di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico  delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»; 
  Visto il documento «European Fund for strategic investments,  Rules
applicable to  operations  with  investment  platforms  and  national
promotional banks or institutions», pubblicato il 18 marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «CDP»:  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  quale  Istituto
nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, che effettua la valutazione del  merito  di
credito  e  la  gestione  del  rischio   delle   singole   operazioni
finanziarie  ammesse  alla  garanzia  del   Fondo,   promosse   anche
attraverso proprie societa' controllate,  in  piena  autonomia  e  in
coerenza con le proprie linee guida; 
    b) «Evento  di  escussione»:  inadempimento,  anche  parziale,  o
l'ammissione a  procedure  concorsuali  di  natura  liquidatoria  del
prenditore   finale;   ovvero   nell'ipotesi   di   acquisizioni   di
partecipazioni nel capitale di rischio, le  minusvalenze  debitamente
accertate di cui al successivo art. 4, comma 5; 
    c) «FEIS»: Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici  di  cui
al regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento  europeo  del  Consiglio
del 25 giugno 2015; 
    d)  «Fondo»:  Fondo  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 825,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    e) «Gestore»: CONSAP  S.p.A.,  societa'  a  capitale  interamente
pubblico, di cui  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  si
avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, per la gestione del  Fondo,  previa  emanazione  di  un
apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione  da  CONSAP
S.p.A.; 
    f)  «Ministero»:  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento del Tesoro; 
    g) «Prenditori finali»:  le  imprese,  di  qualunque  dimensione,
economicamente e finanziariamente sane, operanti in qualunque settore
di attivita'  economica,  prenditrici  finali  dei  fondi  erogati  o
garantiti o investiti dalla CDP, direttamente o per il tramite di una
banca o di un intermediario finanziario, o di un soggetto  costituito
ai sensi della legge 30 aprile 1999,  n.  130,  o  da  altro  veicolo
costituito ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modificazioni; 
    h) «Tranche junior»: nell'ambito di un portafoglio di  operazioni
finanziarie, la quota che sopporta  le  prime  perdite  registrate  a
valere sul medesimo portafoglio.