IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17, del predetto  decreto
legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra  l'altro,  che  puo'
essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa  di
cui all'art. 156 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
recante norme in materia ambientale; 
  Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo
n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151,  della  legge
24  dicembre  2007,  n.  244,  il  quale  prevede  che  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  autorizzare  la   riscossione
coattiva mediante ruolo di  specifiche  tipologie  di  crediti  delle
societa' per azioni a  partecipazione  pubblica,  previa  valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti; 
  Visto l'art. 7, comma  2,  lettera  gg-ter)  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il
quale prevede che a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  la  societa'
Equitalia  s.p.a.,  nonche'  le  societa'  per  azioni  dalla  stessa
partecipate, cessano di  effettuare  le  attivita'  di  accertamento,
liquidazione e riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle  entrate,
tributarie o patrimoniali,  dei  comuni  e  delle  societa'  da  essi
partecipate; 
  Visto l'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.
35, convertito dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  come  modificato
dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113,  il
quale, da ultimo, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2016 del
termine previsto dalla lettera gg-ter) del comma 2  dell'art.  7  del
decreto-legge n. 70 del  2011,  al  fine  di  favorire  il  compiuto,
ordinato  ed  efficace  riordino  delle  attivita'  di   gestione   e
riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante  istituzione  di
un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo  Equitalia  per
le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni  relative  alla
riscossione; 
  Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e  n.  17628  del  29
agosto 2011, con le quali la Corte di  cassazione,  Sezione  III,  ha
stabilito che «per gli effetti di cui al decreto  legislativo  n.  46
del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i  presupposti  di  cui
all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter,  per  l'iscrizione  a  ruolo  della
tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto  legislativo
n. 152 del 2006, art.  156  che  costituisce  un'entrata  di  diritto
privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente
efficacia esecutiva.». 
  Vista la legge della Regione  Campania  2  dicembre  2015,  n.  15,
recante  «Riordino  del  servizio  idrico  integrato  ed  istituzione
dell'Ente Idrico Campano», la quale prevede  la  costituzione  di  un
Ambito  Territoriale  Ottimale  unico,   coincidente   con   l'intero
territorio regionale, ripartito in 5 Ambiti Distrettuali, fra i quali
l'Ambito Distrettuale «Sarnese Vesuviano», coincidente  con  l'Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 della  Regione  Campania,  costituito,  ai
sensi della legge della Regione  Campania  21  maggio  1997,  n.  14,
abrogata dalla predetta legge n. 15 del 2015; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 della legge regionale  n.  15  del
2015,  recante  disposizioni  transitorie  volte   a   garantire   la
continuita' del servizio; 
  Considerato che la  Societa'  G.O.R.I.  s.p.a.-  Gestione  ottimale
risorse idriche, partecipata dall'Ente  d'Ambito  Sarnese  Vesuviano,
costituito da Comuni della Provincia di Napoli e Salerno, gestisce il
servizio   idrico   integrato   dell'Ambito   Distrettuale   «Sarnese
Vesuviano»; 
  Viste le note n. 6882 del 1° febbraio 2010, n. 59774 del 3 novembre
2015 e n. 15312 del 30 marzo 2016, con le quali la Societa'  G.O.R.I.
s.p.a. ha chiesto  l'autorizzazione  alla  riscossione  coattiva  dei
crediti  inerenti  alla  tariffa  del  servizio   idrico   integrato,
specificando di essere affidataria della  gestione  del  servizio,  a
seguito di Convenzione di durata trentennale; 
  Viste le note del  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato n. 10213 dell'8 febbraio 2016 e n. 53637 del 21 giugno 2016; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla  Societa'
G.O.R.I. s.p.a.,  in  ragione  della  natura  dell'attivita'  svolta,
relativa all'erogazione del servizio idrico integrato; 
  Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte
di cassazione, che ricorrono i  presupposti  previsti  dall'art.  17,
commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 46 del 1999; 
  Considerato che  il  rilascio  della  predetta  autorizzazione  non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46 e' autorizzata la riscossione coattiva  mediante
ruolo dei crediti vantati dalla Societa'  G.O.R.I.  s.p.a.-  Gestione
ottimale risorse  idriche,  partecipata  dall'Ente  d'Ambito  Sarnese
Vesuviano, costituito da Comuni della Provincia di Napoli e  Salerno,
relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 settembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan