IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante
«Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto l'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso
articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
legge n. 183 del 2014, il Governo puo' adottare, con la medesima
procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
che, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano
espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della legge n. 183
del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione
dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei
contratti di solidarieta', con particolare riferimento all'articolo 2
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di
politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche'
di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, recante i
principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi
nell'esercizio della delega di cui al comma 3, tra i quali il
criterio di cui alla lettera f) relativo alla razionalizzazione degli
enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro
nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, delega il
Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, uno o piu' decreti legislativi
contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera f), della legge n. 183 del
2014 recante il criterio di delega relativo alla revisione del regime
delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della
violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli
effetti della condotta illecita, nonche' valorizzazione degli
istituti di tipo premiale;
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge n. 183 del
2014 recante il criterio di delega relativo alla previsione di
modalita' semplificate per garantire data certa nonche'
l'autenticita' della manifestazione di volonta' della lavoratrice o
del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della
necessita' di assicurare la certezza della cessazione del rapporto
nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice
o del lavoratore;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro
da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di
riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente
coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e
produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, delega
il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante
un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la regolazione
dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge n. 183 del
2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione, tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, della possibilita' di estendere il ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio per le attivita' lavorative
discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva
la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), recante il criterio di
delega volto a prevedere la razionalizzazione e semplificazione
dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica
per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica
struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo
strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2016;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 luglio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2016;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo n. 81 del 2015
1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole «in accordo con» sono sostituite dalle
seguenti: «sentite»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4,
l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e
ricerca e' disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione
regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le
altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) all'articolo 49, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che
ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60
minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede
territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice
fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo, il giorno e
l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti
imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine
e con le stesse modalita' di cui al primo periodo, i dati anagrafici
o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della
prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre
giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
possono essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al primo periodo nonche' ulteriori modalita' di comunicazione
in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione
degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione
amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun
lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica
la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;
c) all'articolo 55, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino
ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito
la qualifica o il diploma professionale.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
S.O.
- Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2015, n. 221, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
- Si riporta l'articolo 1, della legge 10 dicembre
2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma
degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive, nonche' in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di assicurare, in caso di
disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla
storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale e di
favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi
dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure
amministrative e riducendo gli oneri non salariali del
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali,
tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori
produttivi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in
costanza di rapporto di lavoro:
1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni
salariali in caso di cessazione definitiva di attivita'
aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e
digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre
meccanismi standardizzati a livello nazionale di
concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed
esigibili;
3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa
integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle
possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di
lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti
di solidarieta';
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al
numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di
intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e
della cassa integrazione guadagni straordinaria e
individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da
parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e
rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione
dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della
cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei
fondi di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio
dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di
meccanismi standardizzati di concessione, e previsione
della possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle
regole di funzionamento dei contratti di solidarieta', con
particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi
5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina
relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi,
rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori
con carriere contributive piu' rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione
dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo
superamento, e con l'esclusione degli amministratori e
sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalita'
di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un
periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse
definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla
contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione
dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di
copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in
disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti
dell'indicatore della situazione economica equivalente, con
previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di
attivazione proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come
requisito per l'accesso a servizi di carattere
assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con
meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva
di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del
soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere
a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di
attivita' a beneficio delle comunita' locali, con modalita'
che non determinino aspettative di accesso agevolato alla
pubblica amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative
modalita' di applicazione, in funzione della migliore
effettivita', secondo criteri oggettivi e uniformi, nei
confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al
reddito che non si rende disponibile ad una nuova
occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi
essenziali in materia di politica attiva del lavoro su
tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare
l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di
cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con
deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
disposizioni del presente comma e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
nelle province autonome di Trento e di Bolzano in
conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione
nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili
per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore
probabilita' di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per
l'autoimpiego e l'autoimprenditorialita', anche nella forma
dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei
dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche
per gli interventi posti in essere da regioni e province
autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito
denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e
province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente e mediante quanto
previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella
definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione
dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali
in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e
ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli
uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e
degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle
persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro,
avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,
nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f)
nonche' di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del
personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire
l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto
dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle
posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle
amministrazioni di provenienza del personale ricollocato
presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici
e privati nonche' operatori del terzo settore,
dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria,
anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine
di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei
servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il
riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto
dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del
lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il
lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa
in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno
per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio'
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che
prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il
collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano
anche conto delle buone pratiche realizzate a livello
regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di
coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello
centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a
una maggiore integrazione delle politiche attive e delle
politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia
e gli enti che, a livello centrale e territoriale,
esercitano competenze in materia di incentivi
all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita';
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantite su tutto il
territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province
autonome delle competenze in materia di programmazione di
politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in
quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o
beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di
incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione,
secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione
professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di
strumenti di segmentazione dell'utenza basati
sull'osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la
gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle
prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con
quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla
lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con
disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui
luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di
lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie
informatiche, secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo
di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione
delle politiche attive e favorire la cooperazione con i
servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti
atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro
vacanti.
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure di
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche' in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, uno o piu' decreti legislativi contenenti
disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione
di norme, connessi con la costituzione e la gestione del
rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre
drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo
rapporto, di carattere amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di carattere
interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da
rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o
amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle
stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre
amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche
amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in
possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle
comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta
di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da
favorire l'immediata eliminazione degli effetti della
condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di
tipo premiale;
g) previsione di modalita' semplificate per garantire
data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di
volonta' della lavoratrice o del lavoratore in relazione
alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro, anche tenuto conto della necessita' di
assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel
caso di comportamento concludente in tal senso della
lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalita' organizzative e
gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via
telematica tutti gli adempimenti di carattere
amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e
la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto
formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione
nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo
4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della
banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento
permanente;
l) promozione del principio di legalita' e priorita'
delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro
sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni
del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento
della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14
gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come
strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa
(2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca
di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di
rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il Governo
e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali
e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, in coerenza con la
regolazione dell'Unione europea e le convenzioni
internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme
contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare
l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il
contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione
di interventi di semplificazione, modifica o superamento
delle medesime tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni
europee, il contratto a tempo indeterminato come forma
comune di contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente
rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri
diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto
a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti
economici la possibilita' della reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e
limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche'
prevedendo termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire
l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o
conversione aziendale individuati sulla base di parametri
oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla
modifica dell'inquadramento; previsione che la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle
disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a
distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro,
tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando
le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la
tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via
sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai
rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro
subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, della possibilita' di estendere, secondo linee
coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente
comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi
settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili
con le disposizioni del testo organico semplificato, al
fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta'
interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura
dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.
8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure
parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternita'
delle lavoratrici e favorire le opportunita' di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la
generalita' dei lavoratori, il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a
tutelare la maternita' e le forme di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici
beneficiarie dell'indennita' di maternita', nella
prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo
graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne
lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri
parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale
anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte
del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al
lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome,
con figli minori o disabili non autosufficienti e che si
trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito
individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle
detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a
favorire la flessibilita' dell'orario lavorativo e
dell'impiego di premi di produttivita', al fine di favorire
la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilita'
genitoriali e dell'assistenza alle persone non
autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche attraverso
il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il
diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali
retribuite, della possibilita' di cessione fra lavoratori
dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al
contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore
genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure
parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti
bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla
persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle
funzioni amministrative, anche mediante la promozione
dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei
lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui
sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', ai
fini di poterne valutare la revisione per garantire una
maggiore flessibilita' dei relativi congedi obbligatori e
parentali, favorendo le opportunita' di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della
funzionalita' organizzativa all'interno delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne
inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza
di genere debitamente certificati dai servizi sociali del
comune di residenza;
i) estensione dei principi di cui al presente comma,
in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al
riconoscimento della possibilita' di fruizione dei congedi
parentali in modo frazionato e alle misure organizzative
finalizzate al rafforzamento degli strumenti di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli
organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia
di parita' e pari opportunita' nel lavoro e riordino delle
procedure connesse alla promozione di azioni positive di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di parita' e pari
opportunita'.
10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e
8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8
ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre
mesi.
12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti
dei decreti attuativi della presente legge, le
amministrazioni competenti provvedono attraverso una
diversa allocazione delle ordinarie risorse umane,
finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle
medesime amministrazioni. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno
o piu' decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri
che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la
legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo puo' adottare, con la medesima procedura
di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle
evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio
permanente degli effetti degli interventi di attuazione
della presente legge, con particolare riferimento agli
effetti sull'efficienza del mercato del lavoro,
sull'occupabilita' dei cittadini e sulle modalita' di
entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione
dei decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
14. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione, le competenze delegate in
materia di lavoro e quelle comunque riconducibili
all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. La presente legge e i decreti legislativi di
attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 81 del
2015, si vedano le note al titolo.
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n.
183 del 2014, si vedano le note al titolo.
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 148
del 2015, si vedano le note al titolo.
- Per il testo del citato decreto legislativo, n. 149
del 2015, si vedano le note al titolo.
- Per il testo del citato decreto legislativo, n. 150
del 2015, si vedano le note al titolo.
- Per il testo del citato decreto legislativo, n. 151
del 2015, si vedano le note al titolo.
- Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863
(Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
ottobre 1984, n. 299.
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003,
n. 235, S.O.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59):
«Art. 8. (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono
strutture che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 3. (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 45 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 45. (Apprendistato di alta formazione e di
ricerca). - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di
attivita', pubblici o privati, con contratto di
apprendistato per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, compresi i dottorati
di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per
attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta'
compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di
maturita' professionale all'esito del corso annuale
integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un
contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con
l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con
l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita',
anche temporali, della formazione a carico del datore di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo
stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi
riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a
carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di
formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di
cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di
attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il
decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione
esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a
cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione
tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al
60 per cento dell'orario ordinamentale.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
4. La regolamentazione e la durata del periodo di
apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di
alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che
attengono alla formazione, sentite le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre
istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione
delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento
tecnologico.
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui
al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di
alta formazione e ricerca e' disciplinata dalle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1.
Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le
convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici
superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta l'articolo 49 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 49. (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per
ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti
imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente
attraverso modalita' telematiche uno o piu' carnet di buoni
orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni
di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per
le diverse attivita' lavorative e delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali. I
committenti non imprenditori o professionisti possono
acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al
comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore
agricolo, il valore nominale del buono orario e' fissato in
10 euro e nel settore agricolo e' pari all'importo della
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata
individuata dal contratto collettivo stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
3. I committenti imprenditori non agricoli o
professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro
accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio
della prestazione, a comunicare alla sede territoriale
competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante
sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice
fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo, il
giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I
committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare,
nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui al
primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del
lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con
riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali possono essere individuate modalita' applicative
della disposizione di cui al primo periodo nonche'
ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello
sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli
obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione
amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a
ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la
comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.
4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7,
successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, effettuando altresi' il
versamento per suo conto dei contributi previdenziali
all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari
al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene
l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a
titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al
versamento dei contributi previdenziali puo' essere
rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi
delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione
separata dell'INPS.
6. In considerazione delle particolari e oggettive
condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti
correlate allo stato di disabilita', di detenzione, di
tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali
per i quali e' prevista una contribuzione figurativa,
utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche
amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con decreto, puo' stabilire specifiche condizioni,
modalita' e importi dei buoni orari.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua con decreto il concessionario del servizio e
regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei
contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali. In attesa del decreto
ministeriale i concessionari del servizio sono individuati
nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli
articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente
disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di
lavoro accessorio gia' richiesti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede
presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti
dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica
compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo
contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti
al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro
impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di
lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n.
628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell' articolo
6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all' articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto,
fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5.».
- Si riporta l'articolo 55 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 55. (Abrogazioni e norme transitorie). - 1. Sono
abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
salvo quanto previsto al comma 2 e fermo restando quanto
disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) l'articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172;
d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da
33 a 45, nonche' da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276
del 2003;
e) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f) l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole
«ovvero alla nullita' del termine apposto al contratto di
lavoro» fino alle parole «e' fissato in 180 giorni», 5 e 6
della legge 4 novembre 2010, n. 183;
g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 5;
h) l'articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno
2012, n. 92;
i) l'articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge
n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 221 del 2012;
l) l'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni, fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda gia' attivati;
m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non espressamente richiamate,
che siano incompatibili con la disciplina da esso
introdotta.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001
e' abrogato dal 1° gennaio 2017.
2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale, stipulati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un
anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia
conseguito la qualifica o il diploma professionale.
3. Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, trovano
applicazione le regolamentazioni vigenti.».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167
(Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1,
comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).