IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modifiche;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137;
Visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 «Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense»;
Ritenuto di dover stabilire le condizioni essenziali e i massimali
minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita'
civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione
di avvocato;
Decreta:
Art. 1
Oggetto dell'assicurazione a copertura
della responsabilita' civile professionale
1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della
responsabilita' civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse
colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attivita'
professionale.
2. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per qualsiasi
tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente,
temporaneo, futuro.
3. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' dell'avvocato
anche per colpa grave.
4. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per i pregiudizi
causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i
familiari dell'assicurato.
6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per
«attivita' professionale» deve intendersi:
a) l'attivita' di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorita'
giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come
ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di
notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita' di
mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero
di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132.
7. E' facolta' delle parti pattuire l'estensione della copertura
assicurativa ad ogni altra attivita' al cui svolgimento l'avvocato
sia comunque abilitato.
8. L'assicurazione deve prevedere, altresi', la copertura della
responsabilita' civile derivante da fatti colposi o dolosi di
collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilita' per
danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli
e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti
processuali di questi ultimi.
10. In caso di responsabilita' solidale dell'avvocato con altri
soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la
copertura della responsabilita' dell'avvocato per l'intero, salvo il
diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.