IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  in
base al quale, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  la  determinazione
della rendita catastale degli  immobili  a  destinazione  speciale  e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E,
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente  connessi
che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa  stima  diretta  macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico
processo produttivo; 
  Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 208  del  2015,  il  quale
prevede che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  gli  intestatari
catastali degli immobili di cui al comma 21 possono  presentare  atti
di aggiornamento ai sensi del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro  delle  finanze   19   aprile   1994,   n.   701,   per   la
rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia'  censiti
nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21; 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
che disciplina l'imposta municipale propria (IMU); 
  Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, che ha istituito, a decorrere dall'anno  2014,  l'imposta  unica
comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e
di una componente riferita ai servizi, che si  articola  nel  tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
  Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in  base
al quale la  base  imponibile  della  TASI  e'  quella  prevista  per
l'applicazione dell'IMU; 
  Visto l'art. 13, comma 4, del decreto-legge  n.  201  del  2011  il
quale dispone che per la determinazione  della  base  imponibile  dei
fabbricati iscritti in catasto il  valore  e'  costituito  da  quello
ottenuto  applicando  all'ammontare  delle  rendite   risultanti   in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate
del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dallo stesso comma 4; 
  Visto l'art. 1, comma 23, della legge n. 208  del  2015,  il  quale
dispone che, limitatamente all'anno di imposizione  2016,  in  deroga
all'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli atti
di aggiornamento di cui al comma 22 presentati  entro  il  15  giugno
2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1°  gennaio
2016; 
  Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, secondo cui,
entro il 30 settembre  2016,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica  al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma  23,  i  dati  relativi,  per  ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in
catasto dal 1°  gennaio  2016;  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali, entro il  31  ottobre  2016,  il  decreto  per  ripartire  il
contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo
di compensazione del minor gettito per l'anno 2016; 
  Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3  con  la  quale  la
provincia autonoma di Bolzano ha istituito a decorrere dall'anno 2014
l'imposta municipale immobiliare (IMI)  in  sostituzione  dell'IMU  e
della TASI; 
  Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 con la  quale  la
provincia autonoma di Trento ha istituito a decorrere dall'anno  2015
l'Imposta immobiliare semplice  (IMIS)  in  sostituzione  dell'IMU  e
della TASI; 
  Considerato che  in  occasione  dei  versamenti  della  prima  rata
relativa all'IMU e alla TASI, il cui termine e' scaduto il 16  giugno
2016, si e' gia' registrata una  perdita  di  gettito  a  carico  dei
bilanci comunali, relativa alla fattispecie di cui all'art. 1,  comma
21, della legge n. 208 del 2015; 
  Considerato che  l'Agenzia  delle  entrate  ha  comunicato  i  dati
provvisori relativi alle variazioni di rendita risultanti dagli  atti
di aggiornamento presentati dai contribuenti entro il 15 giugno 2016; 
  Considerata  l'opportunita'  di  procedere  all'erogazione  di   un
acconto, in via prudenziale, non superiore all'importo di 50  milioni
di euro,  da  ripartire  tenendo  conto  anche  dell'effettivo  minor
gettito riscontrato con i versamenti in acconto; 
  Considerato che la  legge  attribuisce  competenza  in  materia  di
finanza locale alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia  Giulia
e Valle d'Aosta  nonche'  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentita la Conferenza Stato  citta'  ed  autonomie  locali  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nella
seduta del 3 agosto 2016 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Corresponsione e determinazione dell'acconto del contributo annuo  di
                         155 milioni di euro 
 
  1. Ai comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario  nonche'  della
Regione siciliana e della regione Sardegna, e' corrisposto, a  titolo
di acconto del contributo annuo di 155 milioni di euro  previsto  per
la compensazione del minor gettito per l'anno 2016 di cui al comma 24
dell'art.  1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   l'importo
complessivo di  €  45.739.625,  come  ripartito  nell'allegato  A  al
presente decreto, secondo la metodologia illustrata nella nota di cui
all'allegato B al presente decreto, adottata  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 3 agosto 2016. 
  2. Alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
d'Aosta nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano, cui la
legge  attribuisce  competenza  in  materia  di  finanza  locale,  e'
corrisposto direttamente, a titolo di acconto del contributo annuo di
155 milioni di euro previsto per la compensazione del  minor  gettito
per l'anno 2016 di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del
2015, l'importo complessivo di € 4.211.451, ripartito tra i  predetti
enti nell'allegato A al presente decreto secondo  la  metodologia  di
cui all'allegato B al presente decreto. Le Regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle Province  autonome
di Trento e di  Bolzano  provvedono  alla  relativa  ripartizione  in
favore dei singoli comuni appartenenti al proprio territorio. 
  3. Nell'ipotesi in cui gli importi erogati a titolo di acconto,  in
applicazione  del  comma  1,  risultino,  in  sede  di   ripartizione
definitiva, superiori a  quelli  dovuti,  il  Ministero  dell'interno
procede al recupero delle somme eccedenti ai sensi dell'art. 1, commi
128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 settembre 2016 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Padoan           
Il Ministro dell'interno: Alfano