IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplina l'imposta municipale propria (IMU); Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'IMU; Visto l'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 il quale dispone che per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dallo stesso comma 4; Visto l'art. 1, comma 23, della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che, limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016; Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, secondo cui, entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016; Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 con la quale la provincia autonoma di Bolzano ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione dell'IMU e della TASI; Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 con la quale la provincia autonoma di Trento ha istituito a decorrere dall'anno 2015 l'Imposta immobiliare semplice (IMIS) in sostituzione dell'IMU e della TASI; Considerato che in occasione dei versamenti della prima rata relativa all'IMU e alla TASI, il cui termine e' scaduto il 16 giugno 2016, si e' gia' registrata una perdita di gettito a carico dei bilanci comunali, relativa alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015; Considerato che l'Agenzia delle entrate ha comunicato i dati provvisori relativi alle variazioni di rendita risultanti dagli atti di aggiornamento presentati dai contribuenti entro il 15 giugno 2016; Considerata l'opportunita' di procedere all'erogazione di un acconto, in via prudenziale, non superiore all'importo di 50 milioni di euro, da ripartire tenendo conto anche dell'effettivo minor gettito riscontrato con i versamenti in acconto; Considerato che la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 agosto 2016 Decreta: Art. 1 Corresponsione e determinazione dell'acconto del contributo annuo di 155 milioni di euro 1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario nonche' della Regione siciliana e della regione Sardegna, e' corrisposto, a titolo di acconto del contributo annuo di 155 milioni di euro previsto per la compensazione del minor gettito per l'anno 2016 di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo complessivo di € 45.739.625, come ripartito nell'allegato A al presente decreto, secondo la metodologia illustrata nella nota di cui all'allegato B al presente decreto, adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 3 agosto 2016. 2. Alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, e' corrisposto direttamente, a titolo di acconto del contributo annuo di 155 milioni di euro previsto per la compensazione del minor gettito per l'anno 2016 di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, l'importo complessivo di € 4.211.451, ripartito tra i predetti enti nell'allegato A al presente decreto secondo la metodologia di cui all'allegato B al presente decreto. Le Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla relativa ripartizione in favore dei singoli comuni appartenenti al proprio territorio. 3. Nell'ipotesi in cui gli importi erogati a titolo di acconto, in applicazione del comma 1, risultino, in sede di ripartizione definitiva, superiori a quelli dovuti, il Ministero dell'interno procede al recupero delle somme eccedenti ai sensi dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2016 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dell'interno: Alfano