IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e
1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24
agosto 2016;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile», e successive
modificazioni;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389
del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13
settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre
2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 adottate in attuazione della
predetta deliberazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9
settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;
Ravvisata l'esigenza di individuare l'area interessata dal presente
provvedimento sulla base di criteri di omogeneita' delle
caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui alla
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di
cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita'
strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione
2014-2020;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale evento sismico
verificatosi in data 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione dell'11 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del
lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari
e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare
gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del
24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1.
2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi,
altresi', in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati
in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati
nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il
nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi
sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del
Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il
Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto,
finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita' di
vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in
stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare
loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo
e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione
presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di
concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle
ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare
periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Al
funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato istituzionale,
composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di
vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai
Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 1, nell'ambito dei quali sono
discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria
e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma
l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi,
nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi
parametrici.