LA BANCA D'ITALIA 
 
              "Il bilancio degli intermediari non IFRS" 
 
 
  Visto l'art. 43, primo comma, del  decreto  legislativo  18  agosto
2015, n. 136 che, con riferimento agli intermediari  non  IFRS,  come
definiti all'art.  1,  comma  1,  lettera  d)  del  medesimo  decreto
legislativo, attribuisce alla Banca d'Italia  il  potere  di  emanare
disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e
su base  consolidata,  dei  bilanci  e  delle  situazioni  dei  conti
destinate al pubblico, nonche' alle  modalita'  e  ai  termini  della
pubblicazione delle situazioni dei conti; 
 
                                Emana 
 
le disposizioni allegate, alle quali gli  intermediari  non  IFRS  si
attengono per la redazione del bilancio dell'impresa e  del  bilancio
consolidato,  che  costituiscono  parte   integrante   del   presente
provvedimento. 
  Tali disposizioni si applicano a partire dal bilancio  dell'impresa
e dal bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o  in  corso
al 31 dicembre 2016, salvo le eccezioni di seguito indicate. 
  Le informazioni della nota integrativa  di  cui  alle  tabelle  7.4
«Variazioni nell'esercizio delle Attivita' per imposte anticipate»  e
7.5  «Variazioni  nell'esercizio   delle   Passivita'   per   imposte
differite» della Parte B «Informazioni sullo stato patrimoniale» e  i
dati di flusso contenuti nella Parte D «Altre informazioni»,  Sezione
1  «Riferimenti   specifici   sull'attivita'   svolta»   della   nota
integrativa decorrono dai bilanci riferiti all'esercizio chiuso o  in
corso al 31 dicembre 2017. 
  Le restanti informazioni richieste in forma  tabellare  nella  nota
integrativa possono essere fornite in forma libera, anziche'  secondo
le  previste  tabelle,  soltanto  nel  bilancio  dell'impresa  e  nel
bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso  al  31
dicembre 2016. 
    Roma, 2 agosto 2016 
 
                                                Il Governatore: Visco