IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'»; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente; Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007; Rilevato che il citato protocollo tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007, prevede l'introduzione di un esame di fine studi secondari binazionale che conduca al doppio rilascio del diploma di esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado e del Baccalaureat e che conferisca gli stessi diritti ai titolari nei due paesi; Visto l'Accordo italo francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma di esame di Stato italiano e del diploma di Baccalaureat francese; Visto il decreto ministeriale n. 91 del 22 novembre 2010 che ha dato attuazione alla fase transitoria di cui al citato Accordo italo francese 24 febbraio 2009, concernente il biennio relativo agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012; Visto il decreto ministeriale n. 95 dell'8 febbraio 2013, che ha disciplinato per la fase a regime, l'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, per la parte specifica denominata ESABAC; Rilevato che dall'anno scolastico 2012/2013, l'esame ESABAC di cui al citato Accordo italo francese si svolge a regime per le istituzioni scolastiche che assicurino lo svolgimento del percorso formativo triennale previsto dall'accordo medesimo; Visto il protocollo aggiuntivo tra Italia e Francia, firmato a Firenze il 6 maggio 2016, per il rilascio del doppio diploma dell'esame di Stato di Istituto tecnico e del Baccalaureat tecnologico; Considerato che il protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016 nell'art. 8 prevede che le parti possono dare esecuzione al protocollo medesimo, in via transitoria, a partire dalla data della firma; Ravvisata la necessita' di dare attuazione alla fase transitoria, di cui al citato protocollo aggiuntivo italo francese del 6 maggio 2016, per il biennio relativo agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e alla fase a regime a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019; Considerato che - al termine della fase transitoria - dall'anno scolastico 2018/2019 l'esame «ESABAC TECHNO» si svolgera' a regime per tutte le istituzioni scolastiche di istituto tecnico del settore economico autorizzate che assicurino lo svolgimento del percorso formativo triennale previsto dal protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016; Ritenuto opportuno avviare la fase transitoria per le terze classi gia' autorizzate ai sensi del decreto ministeriale n. 95/2013 nell'a.s. 2016-2017, di istituto tecnico per il settore economico; Ritenuto opportuno che le classi quarte dell'anno scolastico 2016/2017, gia' autorizzate a far parte del dispositivo ESABAC ai sensi del decreto ministeriale n. 95/2013, possano optare per l'ESABAC TECHNO, previa delibera degli organi collegiali dell'istituto e richiesta del dirigente scolastico all'USR e al Ministero, per sostenere l'esame di Stato nella sessione 2018; Ritenuto, altresi', opportuno autorizzare, solo al termine della fase transitoria, anche classi di altri istituti tecnici del settore economico attualmente non coinvolti nell'«ESABAC TECHNO»; Considerato che nella fase attuale transitoria, di avvio, il progetto puo' essere attivato negli istituti tecnici per il settore economico e che si fa riserva di estendere, successivamente, con apposita decretazione, il progetto anche al settore tecnologico degli istituti tecnici, - sentita la parte francese - qualora il progetto stesso risulti avere avuto esito positivo e ve ne siano le condizioni di fattibilita'; Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni, sia per la fase transitoria, sia per quella a regime, in ordine allo svolgimento dell'esame nelle classi di istituto tecnico nelle quali si attua l'esame di Stato progetto «ESABAC TECHNO», di cui al protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016, con cio' dando piena attuazione al protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il progetto «ESABAC TECHNO» viene attivato, in prima fase transitoria, a partire dalle classi terze, gia' autorizzate nell'a.s. 2016-2017, di istituto tecnico per il settore economico, attualmente facenti parte del dispositivo ESABAC ai sensi del decreto ministeriale n. 95/2013. Esse adotteranno i programmi del progetto «ESABAC TECHNO», di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, e sosterranno il primo esame atto al conseguimento del doppio diploma a partire dalla sessione di esami di Stato 2019. 2. Le classi quarte dell'anno scolastico 2016-2017, gia' autorizzate a far parte del dispositivo ESABAC ai sensi del decreto ministeriale n. 95/2013, potranno optare per l'ESABAC TECHNO, su domanda del dirigente scolastico, da inoltrare all'ufficio scolastico regionale e al Ministero, previa delibera degli organi collegiali d'istituto, e andare ad esame di Stato nella sessione 2018; 3. Gli istituti tecnici del settore economico, attualmente non coinvolti nell'«ESABAC TECHNO», nonche' altre classi di istituti tecnici gia' coinvolti, potranno essere autorizzati solo al termine della fase transitoria; 4. Si fa riserva di estendere, al termine della fase transitoria, dall'a.s. 2018-2019, con apposita decretazione, il progetto anche al settore tecnologico degli istituti tecnici- sentita la parte francese - qualora il progetto stesso risulti avere avuto esito positivo e ve ne siano le condizioni di fattibilita'; 5. L'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, per la parte specifica denominata «ESABAC TECHNO», e' disciplinato, per la fase transitoria e per quella a regime, dal presente decreto. La fase transitoria concerne il biennio 2016/2017 - 2017/2018; successivamente, dall'a.s. 2018-2019, si svolgera' la fase a regime.