IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  e  dei  Ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei Ministeri»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'»; 
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente
le caratteristiche formali generali della terza prova  scritta  negli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento  della  prova
medesima, tuttora vigente; 
  Visto il protocollo culturale tra l'Italia  e  la  Francia  del  17
luglio 2007; 
  Rilevato che il citato protocollo tra l'Italia e la Francia del  17
luglio 2007,  prevede  l'introduzione  di  un  esame  di  fine  studi
secondari binazionale che conduca al doppio rilascio del  diploma  di
esame di Stato di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  del
Baccalaureat e che conferisca gli stessi diritti ai titolari nei  due
paesi; 
  Visto l'Accordo italo francese, sottoscritto  a  Roma  in  data  24
febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma  di  esame  di
Stato italiano e del diploma di Baccalaureat francese; 
  Visto il decreto ministeriale n. 91 del 22  novembre  2010  che  ha
dato attuazione alla fase transitoria di cui al citato Accordo  italo
francese 24 febbraio 2009, concernente il biennio relativo agli  anni
scolastici 2010/2011 e 2011/2012; 
  Visto il decreto ministeriale n. 95 dell'8 febbraio  2013,  che  ha
disciplinato per la fase a regime, l'esame  di  Stato  di  istruzione
secondaria di  secondo  grado,  per  la  parte  specifica  denominata
ESABAC; 
  Rilevato che dall'anno scolastico 2012/2013, l'esame ESABAC di  cui
al  citato  Accordo  italo  francese  si  svolge  a  regime  per   le
istituzioni scolastiche che assicurino lo  svolgimento  del  percorso
formativo triennale previsto dall'accordo medesimo; 
  Visto il protocollo aggiuntivo tra  Italia  e  Francia,  firmato  a
Firenze il  6  maggio  2016,  per  il  rilascio  del  doppio  diploma
dell'esame  di  Stato  di  Istituto  tecnico   e   del   Baccalaureat
tecnologico; 
  Considerato  che  il  protocollo  aggiuntivo  del  6  maggio   2016
nell'art.  8  prevede  che  le  parti  possono  dare  esecuzione   al
protocollo medesimo, in via transitoria, a partire dalla  data  della
firma; 
  Ravvisata la necessita' di dare attuazione alla  fase  transitoria,
di cui al citato protocollo aggiuntivo italo francese  del  6  maggio
2016, per il  biennio  relativo  agli  anni  scolastici  2016/2017  e
2017/2018 e alla fase  a  regime  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2018/2019; 
  Considerato che - al termine della  fase  transitoria  -  dall'anno
scolastico 2018/2019 l'esame «ESABAC TECHNO» si  svolgera'  a  regime
per tutte le istituzioni scolastiche di istituto tecnico del  settore
economico autorizzate che  assicurino  lo  svolgimento  del  percorso
formativo triennale previsto dal protocollo aggiuntivo del  6  maggio
2016; 
  Ritenuto opportuno avviare la fase transitoria per le terze  classi
gia'  autorizzate  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.  95/2013
nell'a.s. 2016-2017, di istituto tecnico per il settore economico; 
  Ritenuto  opportuno  che  le  classi  quarte  dell'anno  scolastico
2016/2017, gia' autorizzate a far parte  del  dispositivo  ESABAC  ai
sensi  del  decreto  ministeriale  n.  95/2013,  possano  optare  per
l'ESABAC   TECHNO,   previa   delibera   degli   organi    collegiali
dell'istituto e richiesta  del  dirigente  scolastico  all'USR  e  al
Ministero, per sostenere l'esame di Stato nella sessione 2018; 
  Ritenuto, altresi', opportuno autorizzare, solo  al  termine  della
fase transitoria, anche classi di altri istituti tecnici del  settore
economico attualmente non coinvolti nell'«ESABAC TECHNO»; 
  Considerato che  nella  fase  attuale  transitoria,  di  avvio,  il
progetto puo' essere attivato negli istituti tecnici per  il  settore
economico e che si fa  riserva  di  estendere,  successivamente,  con
apposita decretazione, il progetto anche al settore tecnologico degli
istituti tecnici, - sentita la parte francese - qualora  il  progetto
stesso risulti avere avuto esito positivo e ve ne siano le condizioni
di fattibilita'; 
  Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni, sia per la  fase
transitoria, sia per quella a  regime,  in  ordine  allo  svolgimento
dell'esame nelle classi di istituto  tecnico  nelle  quali  si  attua
l'esame di Stato progetto  «ESABAC  TECHNO»,  di  cui  al  protocollo
aggiuntivo del 6 maggio 2016, con  cio'  dando  piena  attuazione  al
protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il progetto  «ESABAC  TECHNO»  viene  attivato,  in  prima  fase
transitoria, a partire dalle classi terze, gia' autorizzate nell'a.s.
2016-2017, di istituto tecnico per il settore economico,  attualmente
facenti  parte  del  dispositivo  ESABAC   ai   sensi   del   decreto
ministeriale n. 95/2013. Esse adotteranno i  programmi  del  progetto
«ESABAC TECHNO», di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, e
sosterranno il primo esame atto al conseguimento del doppio diploma a
partire dalla sessione di esami di Stato 2019. 
  2.  Le  classi  quarte   dell'anno   scolastico   2016-2017,   gia'
autorizzate a far parte del dispositivo ESABAC ai sensi  del  decreto
ministeriale n. 95/2013, potranno  optare  per  l'ESABAC  TECHNO,  su
domanda del dirigente scolastico, da inoltrare all'ufficio scolastico
regionale e al Ministero, previa  delibera  degli  organi  collegiali
d'istituto, e andare ad esame di Stato nella sessione 2018; 
  3. Gli istituti tecnici  del  settore  economico,  attualmente  non
coinvolti nell'«ESABAC TECHNO»,  nonche'  altre  classi  di  istituti
tecnici gia' coinvolti, potranno essere autorizzati solo  al  termine
della fase transitoria; 
  4. Si fa riserva di estendere, al termine della  fase  transitoria,
dall'a.s. 2018-2019, con apposita decretazione, il progetto anche  al
settore tecnologico degli istituti tecnici- sentita la parte francese
- qualora il progetto stesso risulti avere avuto esito positivo e  ve
ne siano le condizioni di fattibilita'; 
  5. L'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado,  per
la parte specifica denominata «ESABAC TECHNO», e'  disciplinato,  per
la fase transitoria e per quella a regime, dal presente  decreto.  La
fase  transitoria  concerne  il  biennio   2016/2017   -   2017/2018;
successivamente, dall'a.s. 2018-2019, si svolgera' la fase a regime.