Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 33, prima e seconda colonna, i commi 5 e 6 dell'articolo 6 sono soppressi e, conseguentemente, i commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, devono intendersi rispettivamente rinumerati 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.