Nel decreto citato in epigrafe,  pubblicato  nella  sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, alla pagina 33, prima e seconda colonna, i  commi
5 e 6 dell'articolo 6 sono soppressi e, conseguentemente, i commi  7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  e  15,  devono  intendersi  rispettivamente
rinumerati 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.