IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53», e successive modificazioni, ed in particolare
il Capo V relativo al congedo parentale ed il Capo XI, che estende
alcune tutele alle lavoratrici autonome;
Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 recante «Indennita' di maternita' per le lavoratrici
autonome e le imprenditrici agricole», che al comma 1 prevede che
alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone,
artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26
ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n.
613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' alle
pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque
interne venga corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo
di gravidanza e per quello successivo al parto, calcolata ai sensi
dell'art. 68;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita», e successive modificazioni, la quale, al fine di
promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti
genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, all'art. 4, comma 24, lettera b), attribuisce alla madre
lavoratrice, al termine del congedo obbligatorio e in alternativa al
congedo parentale, la possibilita' di avvalersi di voucher per
l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati
accreditati;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28
ottobre 2014, con il quale sono stabiliti i criteri di accesso e le
modalita' di utilizzo delle misure di cui al citato art. 4 della
legge 28 giugno 2012, n. 92, in favore delle lavoratrici madri
dipendenti di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro,
nonche' delle iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)», che all'art. 1, comma 282, stabilisce che al
fine di sostenere la genitorialita' il beneficio di cui all'art. 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e'
riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme
restando le relative disposizioni attuative e che al relativo onere
si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2»;
Visto l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il
quale, ai medesimi fini di cui al comma 282, estende il beneficio
previsto dall'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in via
sperimentale e nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici;
Vista la circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013 e, in particolare,
il paragrafo 5 relativo all'elenco delle strutture accreditate
eroganti servizi per l'infanzia;
Considerato che l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, sopra citato, prevede che i criteri di accesso e le modalita'
di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
Decreta:
Art. 1
Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia
1. Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le
coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti
attivita' commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale,
nonche' le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle
acque interne di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, di seguito «lavoratrici», al termine del periodo
di fruizione dell'indennita' di maternita' e nei tre mesi successivi
ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita
del bambino, hanno la facolta' di richiedere per l'anno 2016, in
luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile
alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte
agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera
b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. La richiesta puo' essere presentata anche dalle lavoratrici che
abbiano usufruito in parte del congedo parentale.