LA COMMISSIONE Vista la legge n. 146 del 12 giugno 1990, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge», e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera a); Visto l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005; Considerato che l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e l'art. 2 del citato Accordo individuano, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, i servizi di protezione civile e quelli di protezione ambientale; Considerato che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e l'art. 3 del suddetto Accordo demandano ai contratti collettivi o agli accordi stipulati, in sede decentrata, tra le imprese erogatrici dei servizi e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, l'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonche' le modalita' e i criteri per l'erogazione delle suddette prestazioni e per l'individuazione dei lavoratori interessati; Richiamato il proprio parere espresso con nota protocollo n. 7241, del 10 maggio 2016, in ordine alla disciplina applicabile in caso di sciopero del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato; Vista la nota dell'8 settembre 2016, protocollo n. 136, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato generale Corpo forestale dello Stato - ha trasmesso copia dell'Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, siglato in data 7 settembre 2016 con le Organizzazioni sindacali SAPAF, UGL CFS, Sindacato nazionale forestale, FNS CISL CFS, FP CGIL CFS, UIL PA CFS E DIRFOR, Segreterie nazionali; Considerato che la Commissione, con nota del 10 ottobre 2016, ha trasmesso il testo di tale Accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro un termine di 8 giorni per la trasmissione dello stesso; Preso atto che, alla data odierna, non e' pervenuto alcun parere da parte delle Associazioni degli utenti e dei consumatori; Considerato che l'Accordo in esame reca analitica indicazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo al servizio di emergenza ambientale e alle operazioni di spegnimento in caso di incendi boschivi (art. 1); Rilevato che i criteri di determinazione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero e l'individuazione dei lavoratori interessati (articoli 2 e 3) appaiano idonei a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; Considerato che l'art. 4 di tale Accordo disciplina analiticamente le modalita' di comunicazione dei nominativi del personale esonerato dallo sciopero, e quindi tenuto a garantire le prestazioni indispensabili, sia alle organizzazioni sindacali rappresentative che ai lavoratori interessati; Ritenuto che l'Accordo del 7 settembre 2016 sia idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; Visti gli articoli 2, comma 4, e 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; Valuta idoneo l'Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale del Corpo forestale dello Stato, sottoscritto in data 7 settembre 2016 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato - e le organizzazioni sindacali SAPAF, UGL CFS, Sindacato nazionale forestale, FNS CISL CFS, FP CGIL CFS, UIL PA CFS E DIRFOR, Segreterie nazionali; Dispone la trasmissione della presente delibera al Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, alle organizzazioni sindacali SAPAF, UGL CFS, Sindacato nazionale forestale, FNS CISL/CFS, FP CGIL/CFS, UIL PA/CFS DIRFOR, Segreterie nazionali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonche' ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone inoltre la pubblicazione del citato Accordo e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento degli stessi sul sito internet della Commissione di garanzia. Roma, 24 ottobre 2016 Il Presidente: Santoro Passarelli