LA COMMISSIONE 
 
  Vista  la  legge  n.  146  del  12  giugno  1990,  recante   «Norme
sull'esercizio  del  diritto  di  sciopero   nei   servizi   pubblici
essenziali  e  sulla   salvaguardia   dei   diritti   della   persona
costituzionalmente  tutelati.  Istituzione   della   Commissione   di
garanzia dell'attuazione della legge»,  e  successive  modificazioni,
con particolare riferimento agli articoli 2, comma 2, e 13, comma  1,
lettera a); 
  Visto l'Accordo nazionale  sulle  norme  di  garanzia  dei  servizi
pubblici  essenziali  e   sulle   procedure   di   raffreddamento   e
conciliazione in caso di sciopero - Comparto Ministeri - dell'8 marzo
2005, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178 del 13
aprile 2005, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 96 del 27 aprile 2005; 
  Considerato che l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge  n.  146
del 1990, e successive modificazioni, e l'art. 2 del  citato  Accordo
individuano, tra i servizi pubblici essenziali da garantire  in  caso
di sciopero, i servizi di protezione civile e  quelli  di  protezione
ambientale; 
  Considerato che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del  1990,  e
successive modificazioni, e l'art. 3 del suddetto  Accordo  demandano
ai contratti collettivi o agli accordi stipulati, in sede decentrata,
tra le imprese erogatrici dei servizi e le  rappresentanze  sindacali
dei lavoratori, l'individuazione delle prestazioni indispensabili  da
garantire in caso di sciopero, nonche' le modalita' e i  criteri  per
l'erogazione delle suddette prestazioni e  per  l'individuazione  dei
lavoratori interessati; 
  Richiamato il proprio parere espresso con nota protocollo n.  7241,
del 10 maggio 2016, in ordine alla disciplina applicabile in caso  di
sciopero del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato; 
  Vista la nota dell'8 settembre 2016,  protocollo  n.  136,  con  la
quale il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato
generale  Corpo  forestale  dello  Stato   -   ha   trasmesso   copia
dell'Accordo nazionale in materia di  prestazioni  indispensabili  da
garantire in caso di sciopero, siglato in data 7 settembre  2016  con
le Organizzazioni  sindacali  SAPAF,  UGL  CFS,  Sindacato  nazionale
forestale, FNS CISL CFS, FP CGIL CFS, UIL PA CFS E DIRFOR, Segreterie
nazionali; 
  Considerato che la Commissione, con nota del 10  ottobre  2016,  ha
trasmesso il testo di tale Accordo alle Associazioni degli  utenti  e
dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del  30  luglio  1998,  per
l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13,  comma  1,
lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive  modificazioni,
assegnando loro un termine di 8  giorni  per  la  trasmissione  dello
stesso; 
  Preso atto che, alla data odierna, non e' pervenuto alcun parere da
parte delle Associazioni degli utenti e dei consumatori; 
  Considerato che l'Accordo in esame reca analitica indicazione delle
prestazioni indispensabili da  garantire  in  caso  di  sciopero  del
personale del Corpo forestale dello Stato, con  particolare  riguardo
al servizio di emergenza ambientale e alle operazioni di  spegnimento
in caso di incendi boschivi (art. 1); 
  Rilevato  che  i  criteri  di  determinazione  del  contingente  di
personale da esonerare in caso di  sciopero  e  l'individuazione  dei
lavoratori interessati (articoli 2 e 3) appaiano idonei  a  garantire
la continuita' delle prestazioni indispensabili,  conformemente  alle
disposizioni di  cui  alla  legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni; 
  Considerato che l'art. 4 di tale Accordo disciplina  analiticamente
le modalita' di comunicazione dei nominativi del personale  esonerato
dallo  sciopero,  e  quindi  tenuto  a   garantire   le   prestazioni
indispensabili, sia alle organizzazioni sindacali rappresentative che
ai lavoratori interessati; 
  Ritenuto che l'Accordo del 7 settembre 2016 sia idoneo a  garantire
il contemperamento dell'esercizio del  diritto  di  sciopero  con  il
godimento dei diritti della persona costituzionalmente  tutelati,  di
cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli 2, comma 4, e 13, comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
  Valuta idoneo l'Accordo sulle prestazioni  indispensabili  e  sulle
altre misure da garantire in caso di sciopero del personale del Corpo
forestale dello Stato, sottoscritto in data 7 settembre 2016  tra  il
Ministero delle politiche agricole  e  forestali  -  Corpo  forestale
dello Stato - e le organizzazioni sindacali SAPAF, UGL CFS, Sindacato
nazionale forestale, FNS CISL CFS, FP CGIL CFS, UIL PA CFS E  DIRFOR,
Segreterie nazionali; 
 
                               Dispone 
 
la trasmissione della presente delibera al Ministero delle  politiche
agricole  e  forestali  -   Corpo   forestale   dello   Stato,   alle
organizzazioni  sindacali  SAPAF,  UGL   CFS,   Sindacato   nazionale
forestale, FNS CISL/CFS, FP CGIL/CFS, UIL PA/CFS  DIRFOR,  Segreterie
nazionali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica, nonche' ai  Presidenti  delle  Camere  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri. 
  Dispone  inoltre  la  pubblicazione  del  citato  Accordo  e  della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche'  l'inserimento  degli  stessi   sul   sito   internet   della
Commissione di garanzia. 
    Roma, 24 ottobre 2016 
 
                                    Il Presidente: Santoro Passarelli