IL MINISTRO 
 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  9  giugno  2004,  di
individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali, periferici
e territoriali del Ministero  della  salute,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 19 settembre  1994,  n.  626  e  successive  modifiche  e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -
n. 265 dell'11 novembre 2004; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  e  successive
modificazioni, concernente l'attuazione dell'art.  1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  8  aprile  2015  di
individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 133 dell'11
giugno 2015 e, in particolare, l'art. 3, comma 1,  ultima  parte,  ai
sensi  del  quale  l'Ufficio  10  della  Direzione   generale   della
prevenzione sanitaria, per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite,
oltre all'impiego del proprio personale, si avvale,  su  disposizione
del Direttore generale, anche del  personale  assegnato  agli  Uffici
USMAF-SASN; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  Ritenuto di individuare il datore di lavoro negli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute, in relazione al vigente quadro
normativo e  al  nuovo  assetto  organizzativo  del  Ministero  della
salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, il  datore  di  lavoro
per il personale  in  servizio,  assegnato  ovvero  in  posizione  di
distacco o comando  presso  gli  uffici  centrali  e  periferici  del
Ministero della salute, e' individuato come segue: 
    1)  negli  uffici  centrali  dell'amministrazione:  il  Direttore
generale dell'organizzazione e del bilancio; 
    2) negli uffici USMAF-SASN di cui all'art. 3, comma 2 del decreto
ministeriale 8 aprile  2015  citato  in  premessa,  dipendenti  dalla
Direzione generale della prevenzione sanitaria, il  dirigente  di  II
fascia titolare o reggente dell'ufficio,  anche  con  riferimento  al
personale di cui all'art. 3, comma 1, ultima parte, di cui si  avvale
l'Ufficio 10 della medesima Direzione generale; 
    3) negli uffici UVAC-PIF di cui all'art. 9, comma 2  del  decreto
ministeriale 8 aprile  2015  citato  in  premessa,  dipendenti  dalla
Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, il
dirigente di II fascia titolare o reggente dell'ufficio. 
  2. Nel caso in cui gli uffici di cui al comma 1,  numeri  2)  e  3)
risultino temporaneamente vacanti, il datore di lavoro, ai sensi  del
decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e'  individuato  nel
superiore gerarchico e, pertanto, nel  responsabile  della  Direzione
generale dal quale questi dipendono.