La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Istituzione   del   Fondo   per   il   pluralismo   e   l'innovazione
                          dell'informazione 
 
  1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei  principi  di  cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,  liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche'  di  incentivare
l'innovazione   dell'offerta   informativa   e   dei   processi    di
distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel  tempo,
nonche' lo  sviluppo  di  nuove  imprese  editrici  anche  nel  campo
dell'informazione digitale, e' istituito nello  stato  di  previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il  Fondo  per   il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo  1,
comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, come sostituita dall'articolo 10,  comma  1,  della  presente
legge, di seguito denominato «Fondo». 
  2. Nel Fondo confluiscono: 
    a) le risorse statali destinate alle diverse  forme  di  sostegno
all'editoria quotidiana e  periodica,  anche  digitale,  comprese  le
risorse disponibili del Fondo straordinario  per  gli  interventi  di
sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della  legge
27 dicembre 2013, n. 147; 
    b) le  risorse  statali  destinate  all'emittenza  radiofonica  e
televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'articolo  1,  comma
162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni  di  euro
in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali  maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento  alla  televisione,
di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo,  lettera  b),  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  come  sostituita  dall'articolo  10,
comma 1, della presente legge; 
    d) le somme derivanti dal gettito annuale  di  un  contributo  di
solidarieta' pari allo 0,1 per  cento  del  reddito  complessivo  dei
seguenti soggetti passivi dell'imposta di  cui  all'articolo  73  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
      1) concessionari  della  raccolta  pubblicitaria  sulla  stampa
quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e
digitali; 
      2) societa' operanti  nel  settore  dell'informazione  e  della
comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria  diretta,  in  tale
caso calcolandosi il reddito  complessivo  con  riguardo  alla  parte
proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare  dei  ricavi
totali,  allo  specifico  ammontare  dei  ricavi  derivanti  da  tale
attivita'; 
      3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione
nel mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e l'acquisto, per
conto  di  terzi,  di  spazi  sui  mezzi   di   informazione   e   di
comunicazione,  con  riferimento  a  tutti  i  tipi  di   piattaforme
trasmissive, compresa la rete internet. 
  3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo. 
  4.  Il  Fondo  e'  annualmente  ripartito  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo  economico,  per
gli interventi di  rispettiva  competenza,  sulla  base  dei  criteri
stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico  e
dell'economia e delle finanze. Le  somme  non  impegnate  in  ciascun
esercizio possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite  al  50  per
cento tra le due amministrazioni; i  criteri  di  ripartizione  delle
risorse di cui alle lettere a) e b)  del  medesimo  comma  2  tengono
conto  delle  proporzioni  esistenti  tra  le  risorse  destinate  al
sostegno dell'editoria quotidiana  e  periodica  e  quelle  destinate
all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto
di  cui  al  primo  periodo  puo'  prevedere  che   una   determinata
percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di  progetti
comuni che incentivino  l'innovazione  dell'offerta  informativa  nel
campo dell'informazione digitale attuando  obiettivi  di  convergenza
multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione  di
tali finanziamenti; lo schema  di  tale  decreto  e'  trasmesso  alle
Camere per l'espressione dei pareri  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano nel  termine  di  sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  puo'
comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
qualora non intenda conformarsi  ai  pareri  parlamentari,  trasmette
nuovamente il testo  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  comunque  essere
adottato. 
  5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti  i  soggetti
beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalita', i termini e  le
procedure per l'erogazione di un contributo  per  il  sostegno  delle
spese  sostenute  per  l'utilizzo  di  servizi  di  telefonia  e   di
connessione  dati  in  luogo  delle  riduzioni  tariffarie   di   cui
all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge  5  agosto
1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio  1987,  n.  67,
agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo
23, comma 3, della legge 6 agosto 1990,  n.  223.  Sullo  schema  del
regolamento di cui al primo periodo  e'  acquisito  il  parere  delle
competenti Commissioni  parlamentari,  da  esprimere  entro  sessanta
giorni dalla  ricezione.  Decorso  tale  termine  il  regolamento  e'
comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni
regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate  le  disposizioni
vigenti,  anche  di  legge,  con   esse   incompatibili,   alla   cui
ricognizione  si  procede  in  sede  di   adozione   delle   medesime
disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresi'
stabilite  procedure  amministrative  semplificate  ai   fini   della
riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di  liquidazione
delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, primo, secondo  e
terzo comma, della legge n. 416 del 1981,  anche  relativamente  agli
anni pregressi. Il contributo di cui al primo  periodo  del  presente
comma e' concesso nel limite delle risorse allo scopo  destinate  dal
decreto di cui al primo periodo del comma 4. 
  6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
annualmente  stabilita  la  destinazione  delle  risorse  ai  diversi
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  21  della
          Costituzione: 
              "Art.  21.   Tutti   hanno   diritto   di   manifestare
          liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
          ogni altro mezzo di diffusione. 
              La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni  o
          censure. 
              Si  puo'  procedere  a  sequestro  soltanto  per   atto
          motivato  dell'Autorita'  giudiziaria  (24)  nel  caso   di
          delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
          autorizzi, o nel caso di  violazione  delle  norme  che  la
          legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 
              In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non  sia
          possibile   il   tempestivo    intervento    dell'Autorita'
          giudiziaria,  il  sequestro  della  stampa  periodica  puo'
          essere eseguito da ufficiali di  polizia  giudiziaria,  che
          devono immediatamente, e non mai  oltre  ventiquattro  ore,
          fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa  non  lo
          convalida nelle ventiquattro ore successive,  il  sequestro
          s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 
              La  legge  puo'  stabilire,  con  norme  di   carattere
          generale, che siano resi  noti  i  mezzi  di  finanziamento
          della stampa periodica. 
              Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli  spettacoli
          e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon  costume.
          La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e  a
          reprimere le violazioni.". 
              Si riporta il testo del comma 160 dell'articolo 1 della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016)", come modificato dalla  presente
          legge: 
              "160. Per gli anni  dal  2016  al  2018,  le  eventuali
          maggiori entrate versate a titolo di canone di  abbonamento
          alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte  a  tale
          titolo nel bilancio di  previsione  per  l'anno  2016  sono
          riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
          loro ammontare per l'anno 2016  e  del  50  per  cento  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: 
              a) all'ampliamento sino  ad  euro  8.000  della  soglia
          reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge
          24 dicembre 2007, n.  244,  ai  fini  della  esenzione  dal
          pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
          soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; 
              b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di  100
          milioni di  euro  in  ragione  d'anno,  del  Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione   istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze; 
              c) al Fondo per la riduzione della  pressione  fiscale,
          di cui all'articolo 1, comma 431, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme  di  cui
          al presente comma sono ripartite con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  che  stabilisce  altresi'   le
          modalita' di fruizione dell'esenzione di cui  alla  lettera
          a),   ferma   restando   l'assegnazione    alla    societa'
          RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  della  restante  quota
          delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
          di abbonamento.  Le  quote  delle  entrate  del  canone  di
          abbonamento gia' destinate  dalla  legislazione  vigente  a
          specifiche   finalita'   sono   attribuite    sulla    base
          dell'ammontare delle predette somme iscritte  nel  bilancio
          di  previsione  per  l'anno  2016,  ovvero   dell'ammontare
          versato al predetto titolo nell'esercizio  di  riferimento,
          se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme  di  cui
          al  presente  comma  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   261
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014): 
              "261. E' istituito, presso la Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di
          sostegno all'editoria» con la dotazione di  50  milioni  di
          euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015  e
          30  milioni  di  euro  per  l'anno   2016,   destinato   ad
          incentivare, in conformita'  con  il  regolamento  (CE)  n.
          1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
          agli  aiuti  di  importanza  minore   (de   minimis),   gli
          investimenti  delle  imprese  editoriali,  anche  di  nuova
          costituzione,  orientati  all'innovazione   tecnologica   e
          digitale   e   all'ingresso   di   giovani   professionisti
          qualificati nel campo dei nuovi media  ed  a  sostenere  le
          ristrutturazioni aziendali e  gli  ammortizzatori  sociali.
          Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          ovvero del sottosegretario di  Stato  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri con delega  per  l'informazione,  la
          comunicazione e l'editoria, da adottare entro il  31  marzo
          di ciascun anno del triennio, di concerto con  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche  sociali,  il  Ministro  dello
          sviluppo economico ed il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori  di
          lavoro   e    dei    lavoratori    comparativamente    piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  nel  settore  delle
          imprese editrici e delle agenzie di  stampa,  e'  definita,
          previa ricognizione annuale delle  specifiche  esigenze  di
          sostegno delle imprese, la ripartizione delle  risorse  del
          predetto Fondo.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   162
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "162. Nel Fondo  di  cui  al  comma  160,  lettera  b),
          confluiscono altresi' le risorse iscritte  nello  stato  di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico  relative
          ai contributi in  favore  delle  emittenti  radiofoniche  e
          televisive in ambito locale.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  73  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
              "Art. 73. Soggetti passivi 
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo  168-bis,  in  cui  almeno  uno  dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi  dell'articolo  168-bis,  quando,  successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
          di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre 1983, n. 649,  e  successive  modificazioni,  sono
          esenti dalle imposte sui redditi  purche'  il  fondo  o  il
          soggetto incaricato della gestione sia sottoposto  a  forme
          di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate  sui  redditi
          di capitale sono a titolo definitivo. Non si  applicano  le
          ritenute previste dai commi 2  e  3  dell'articolo  26  del
          D.P.R.   29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
          modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei  conti
          correnti e depositi bancari, e  le  ritenute  previste  dai
          commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e  dall'articolo
          26-quinquies del  predetto  decreto  nonche'  dall'articolo
          10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          17  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  28  della
          legge 5 agosto  1981,  n.  416  (Disciplina  delle  imprese
          editrici e provvidenze per l'editoria): 
              "Art. 28. Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali  e
          dei trasporti. 
              A far data dal trimestre successivo a quello di entrata
          in vigore della presente  legge,  le  tariffe  telefoniche,
          fatturate dai gestori dei servizi per le  imprese  editrici
          iscritte nel registro di cui all'articolo 11  limitatamente
          alle linee delle  testate  con  periodicita'  effettiva  di
          almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del
          cinquanta  per  cento.  La  riduzione,   che   assorbe   le
          agevolazioni  riconosciute  alla  stampa  relativamente  ai
          servizi di cui all'articolo 294 del testo  unico  approvato
          con D.P.R.  29  marzo  1973,  n.  156,  si  applica  dietro
          documentata richiesta degli aventi diritto, in  aggiunta  a
          tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme  di
          forfettizzazione attualmente esistenti, mediante  riduzione
          delle relative somme riportate in bolletta  o  diversamente
          fatturate, esclusi i prelievi fiscali. 
              La stessa riduzione  di  cui  al  comma  precedente  si
          applica per la cessione in uso di circuiti telefonici  e  a
          larga banda punto a punto e multipunto in ambito  nazionale
          per  fonia  e  trasmissione  dati,  per  la   utilizzazione
          telefotografica,    telegrafica,    fototelegrafica     per
          trasmissioni in fac-simile  a  distanza  delle  pagine  del
          giornale e delle telefoto per trasmissioni  in  simultanea,
          telegrafiche   e   fototelegrafiche   con   apparecchiature
          multiplex, nonche' alle tariffe telex e  telegrafiche.  [Il
          Ministro  delle  poste   e   delle   telecomunicazioni   e'
          autorizzato a praticare in favore delle imprese di  cui  al
          primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle  stampe
          periodiche   spedite   in   abbonamento    postale].    [La
          classificazione  delle  stampe  ai  fini  dell'applicazione
          della tariffa  ridotta  prevista  dall'articolo  56,  primo
          comma, del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo  1973,
          n. 156, non puo' essere fatta in base ad  elementi  diversi
          da quello  della  periodicita'  della  loro  pubblicazione,
          salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma  1,  lettera
          c), della L. 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno  inserite
          nello stesso gruppo di spedizione  in  abbonamento  postale
          dei giornali quotidiani, a condizione che  sia  intervenuto
          l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art.  10].  I
          provvedimenti   del   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni di cui al presente comma sono  comunicati
          al Garante dell'editoria, che ne  riferisce  al  Parlamento
          nell'ambito della relazione semestrale. 
              Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono
          estese, in quanto applicabili, al  servizio  di  spedizione
          delle rese. 
              Le riduzioni di cui ai commi  precedenti  si  applicano
          con decorrenza dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a
          quello della richiesta. 
              Il Ministro delle poste e  delle  telecomunicazioni  e'
          autorizzato  ad  istituire  sulla  rete  nazionale  servizi
          speciali di trasporti  aerei,  terrestri  e  marittimi  dei
          giornali quotidiani e periodici. Analoghi  servizi  possono
          essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto
          ferroviario ed automobilistico. 
              Il Ministro delle poste e  delle  telecomunicazioni  e'
          autorizzato,   altresi',   ad   istituire   sale    stampa,
          destinandovi  appositi  locali  e  proprio  personale.   E'
          autorizzato    inoltre    a    porre     a     disposizione
          dell'Associazione della stampa estera in  Italia  un'idonea
          sede e proprio personale. 
              Le compensazioni finanziarie derivanti dalle  riduzioni
          tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate  dal
          Ministro del tesoro  nei  confronti  delle  amministrazioni
          pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste  alle
          rispettive societa'  concessionarie  in  conseguenza  delle
          suddette  agevolazioni.   L'importo   delle   compensazioni
          relative  ai  servizi  gestiti  dall'Amministrazione  delle
          poste e delle telecomunicazioni e' stabilito  nella  misura
          di lire 50 miliardi annui  indipendentemente  da  eventuali
          adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi. 
              Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie  di  cui  al
          presente articolo  le  stampe  propagandistiche  contenenti
          pubblicita' relativa alle  vendite  per  corrispondenza  ai
          cataloghi relativi alle  vendite  stesse.  Alle  suindicate
          stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29  ottobre
          1976, n. 726, e successive modificazioni.". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  11  della
          legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della  L.  5  agosto
          1981, n. 416, recante disciplina delle imprese  editrici  e
          provvidenze per l'editoria): 
              "Art.  11.  Contributi  ad  imprese   radiofoniche   di
          informazione. 
              1. Le imprese di  radiodiffusione  sonora  che  abbiano
          registrato la testata radiofonica  giornalistica  trasmessa
          presso  il   competente   tribunale   e   che   trasmettano
          quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
          politici,  religiosi,  economici,  sociali,   sindacali   o
          letterari, per non meno del  25  per  cento  delle  ore  di
          trasmissione comprese tra le ore  7  e  le  ore  20,  hanno
          diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007: 
              a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28,  L.  5
          agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,  applicate
          con  le  stesse  modalita'  anche  ai  consumi  di  energia
          elettrica, ai  canoni  di  noleggio  e  di  abbonamento  ai
          servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi   tipo,   ivi
          compresi i sistemi via satellite; 
              b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle  spese  per
          l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di  informazione  a
          diffusione nazionale o regionale. 
              2.  Alle  imprese  radiofoniche  che  risultino  essere
          organi di partiti politici rappresentati in almeno un  ramo
          del Parlamento, le quali: 
              a)  abbiano   registrato   la   testata   giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale; 
              b)   trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi su avvenimenti politici, religiosi,  economici,
          sociali, sindacali o letterari per  non  meno  del  30  per
          cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e  le
          ore 20; 
              c) non siano  editori  o  controllino,  direttamente  o
          indirettamente, organi di informazione di cui  al  comma  6
          dell'articolo 9; 
              viene corrisposto a  cura  del  Servizio  dell'Editoria
          della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5  agosto
          1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990  un  contributo
          annuo fisso pari al 70 per  cento  della  media  dei  costi
          risultanti dai bilanci degli  ultimi  due  esercizi  avendo
          riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985  e
          1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore  a
          due miliardi. 
              3. Le imprese  di  cui  al  precedente  comma  2  hanno
          diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28  della
          L. 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita'
          anche  ai  consumi  di  energia  elettrica,  nonche'   alle
          agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20  e  al
          rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente
          articolo. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di concerto con il Ministro delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
          in vigore della  presente  legge,  saranno  disciplinati  i
          metodi e le procedure per l'accertamento del  possesso  dei
          requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente
          articolo, nonche' per  la  verifica  periodica  della  loro
          persistenza.". 
              Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze
          per l'editoria e riapertura dei  termini,  a  favore  delle
          imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
          utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25  febbraio
          1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui  all'articolo
          11 della legge stessa)e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  27
          agosto 1990, n. 199. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  23  della
          legge  6  agosto  1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema
          radiotelevisivo pubblico e privato): 
              "Art. 23. Misure di sostegno della radiodiffusione. 
              (Omissis). 
              2.  Le  Regioni,  con  proprio  provvedimento,  possono
          disporre agevolazioni a favore  dei  concessionari  privati
          per la radiodiffusione sonora a  carattere  comunitario  in
          ambito  locale,  in  particolare   con   riferimento   alla
          copertura dei  costi  di  installazione  e  gestione  degli
          impianti. 
              3. Ai concessionari per la  radiodiffusione  televisiva
          in ambito locale, ovvero ai  soggetti  autorizzati  per  la
          radiodiffusione televisiva locale di cui  all'articolo  32,
          che abbiano registrato  la  testata  televisiva  presso  il
          competente tribunale  e  che  trasmettano  quotidianamente,
          nelle ore comprese tra le  07,00  e  le  23,00  per  almeno
          un'ora, programmi informativi autoprodotti  su  avvenimenti
          politici,  religiosi,  economici,  sociali,   sindacali   o
          culturali, si applicano  i  benefici  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67  ,  cosi'
          come modificato dall'articolo 7 della L. 7 agosto 1990,  n.
          250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30  della
          L. 5 agosto 1981, n. 416 , e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.".