Estratto determina AAM/AIC n. 1705/2016 del 17 ottobre 2016 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
ADENOSINA AHCL, nella forma e confezione: «30 mg/10 ml soluzione  per
infusione» 6 flaconcini di vetro da 10 ml, alle condizioni e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare AIC: Accord Healthcare Limited, Sage House,  319  Pinner
Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito. 
    Confezione: «30 mg/10 ml soluzione per infusione» 6 flaconcini di
vetro da 10 ml - AIC n. 044325013 (in base 10) 1B8Q4P (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: prima dell'apertura:  36  mesi  dalla
data di  fabbricazione.  Dopo  l'apertura  il  prodotto  deve  essere
utilizzato immediatamente. 
    Precauzioni particolari per la conservazione:  questo  medicinale
non richiede particolari condizioni di conservazione. Non refrigerare 
    Composizione: ogni ml di soluzione per infusione contiene: 
      principio attivo: 3 mg di adenosina. Ogni flaconcino da  10  ml
contiene 30 mg di adenosina; 
      eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore del principio attivo:  Wockhardt  Limited,  138,  GIDC
Industrial Estate, Ankleshwar, Gujarat 393 002, India. 
    Produttore del prodotto finito: 
      Accord Healthcare Limited, Ground floor, Sage House, 319 Pinner
Road; 
      North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito (rilascio lotti); 
      CP Pharmaceuticals Ltd, Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF Regno
Unito  (produzione,  controllo  lotti,  confezionamento  primario   e
secondario). 
    Indicazioni  terapeutiche:  Adenosina  endovenosa  (EV)   e'   un
vasodilatatore  coronarico  da  usare  in  concomitanza  a   tecniche
radiodiagnostiche di perfusione miocardica, in quei pazienti che  non
sono in grado di eseguire esercizio fisico adeguato  o  per  i  quali
l'esercizio fisico e' controindicato. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «30 mg/10 ml soluzione per infusione» 6 flaconcini di
vetro da 10 ml - AIC n. 044325013. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: «30 mg/10 ml soluzione per infusione» 6 flaconcini di
vetro da 10 ml - AIC  n.  044325013  -  OSP:  medicinali  soggetti  a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabili   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.