IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Vista la legge 4 giugno 2010,  n.  96,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2009»,  in  particolare
l'art. 28, delega al Governo per  il  riassetto  della  normativa  in
materia di pesca e acquacoltura; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012, recante «Misure per il
riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma
dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; 
  Visto il  decreto  22  dicembre  2000,  recante  «Modificazioni  al
decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la  disciplina  della
pesca dei molluschi bivalvi»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995,  n.  44,  avente  ad
oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei  consorzi
tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente
il  regolamento  recante  disciplina  dell'attivita'   dei   predetti
consorzi di gestione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 169 del 21 luglio 2016, concernente  le  modalita'  di  esecuzione
dell'arresto temporaneo obbligatorio delle attivita' di  pesca  delle
unita' autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  con  il
sistema strascico, per l'annualita' 2016; 
  Visto in particolare il comma 1 dell'art. 3 del  predetto  decreto,
che  prevede  che  con  specifico   provvedimento   direttoriale   e'
autorizzato lo svolgimento dell'attivita' di pesca; 
  Considerate le festivita' del corrente anno solare; 
  Ritenuto al contempo necessario garantire  un  corretto  equilibrio
tra la disponibilita' delle risorse e l'attivita' di cattura in mare,
ragione  per  cui  le  imprese  di  pesca  sono  comunque  tenute  ad
effettuare il relativo recupero delle giornate; 
  Ritenuto ragionevole consentire l'attivita' di pesca nelle giornate
di martedi' 1° novembre, giovedi' 8, sabato 17 e domenica 18 dicembre
2016 in relazione alle festivita' del corrente anno solare nonche' in
quella festiva di martedi' 25 aprile 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In deroga al disposto di cui all'art. 3,  comma  1  del  decreto
ministeriale 7 luglio 2016, e'  consentito,  facoltativamente  e  per
singola impresa, in tutti i compartimenti  marittimi  lo  svolgimento
dell'attivita' di  pesca  con  i  sistemi  strascico  e/o  volante  e
circuizione nei soli giorni di martedi' 1° novembre 2016, giovedi' 8,
sabato 17 e domenica 18 dicembre 2016 nonche' di martedi'  25  aprile
2017. 
  2. Le imprese hanno l'obbligo di  segnalare  con  congruo  anticipo
alle Autorita' marittime la volonta' di svolgere l'attivita' di pesca
nella giornata di cui al precedente comma 1. 
  3. Al  fine  di  assicurare  un  corretto  equilibrio  tra  risorse
disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono  al
disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate
di pesca entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.