IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dal decreto
legislativo 30 giugno 2016, n. 126;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» ed in
particolare l'art. 64 che modifica l'art. 93 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259;
Visto l'art. 93, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, in base al quale il soggetto che presenta l'istanza di
autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per
impianti radioelettrici ai sensi dell'art. 87 dello stesso decreto e'
tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio
del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare
i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato art. 87,
comma 4;
Visto l'art. 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, in base al quale il soggetto che presenta la
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 87-bis
dello stesso decreto e' tenuto, all'atto del rilascio del motivato
parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a
effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato
art. 87-bis, al versamento di un contributo per le spese;
Visto, in particolare, l'art. 93, comma 1-quater, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in base al quale il tariffario
nazionale, dal quale sono calcolati i contributi previsti all'art.
93, commi 1-bis e 1-ter, e' adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, recante «regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive,
ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133», ed in particolare l'art. 4, comma 13;
Rilevato che l'art. 93, comma 1-quater, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, impone di far riferimento, nell'adozione del
tariffario nazionale, anche al principio del miglioramento
dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi
degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Rilevato che il medesimo art. 93, comma 1-quater, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha stabilito, in via transitoria,
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che i
contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 93 sono pari a €
250;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «istituzione del
sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 29 settembre 2016;
Decreta:
Art. 1
1. In attuazione dell'art. 93, comma 1-quater del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, introdotto dall'art. 64 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono adottate le tariffe, di cui
all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante,
riguardanti il contributo alle spese relative al rilascio del parere
ambientale, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e il contributo alle spese relative al rilascio del
motivato parere positivo o negativo, ai sensi dell'art. 87-bis del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
2. Il versamento delle tariffe di cui al comma 1 e' effettuato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, art. 4, comma 13.
3. Ai fini del versamento delle suddette tariffe, l'organismo
competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, provvede ad inviare la comunicazione
sull'esito della richiesta di parere contestualmente al SUAP ed al
soggetto richiedente e dell'eventuale esecuzione di misure del fondo.
4. I dati relativi alle eventuali misure di fondo eseguite sono
messi a disposizione dell'operatore, secondo modalita' da concordare
tra l'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art.
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 che ha rilasciato il parere ed
il soggetto che ha presentato l'istanza.
5. L'allegato al presente decreto e' soggetto ad aggiornamento con
periodicita' di regola biennale, anche tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e dell'efficientamento organizzativo, nonche'
dell'andamento dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT.
6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Roma, 14 ottobre 2016
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda