IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, n. 4243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 285 del 6 dicembre 2012, con il quale il Consorzio per  la  tutela
dei vini DOC Castel del Monte e' stato riconosciuto ed  incaricato  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile  2010,  n.
61 per la DOC «Castel del Monte»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  dicembre  2015,   n.   87987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n.  22  del  28  gennaio  2016,  con  il  quale  e'  stato
confermato l'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC  Castel
del  Monte  a   svolgere   le   funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo  8
aprile 2010, n. 61, per  la  DOC  «Castel  del  Monte»  ed  integrato
l'incarico per le DOCG «Castel del Monte Bombino Nero» e «Castel  del
Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva»; 
  Visto che il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del  Monte
non ha trasmesso parte dei documenti e delle informazioni di  cui  ai
punti 1, 2 e 3 dell'allegato  al  decreto  dipartimentale  12  maggio
2010, n. 7422, relativi all'anno 2014; 
  Visto l'art. 5 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che disciplina le misure applicabili ai consorzi di  tutela  in
caso di inadempimento delle previsioni di cui al decreto stesso; 
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2016, n. 42588,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 142 del 20 giugno 2016, con il quale al Consorzio  per  la  tutela
dei vini DOC Castel del Monte e' stato sospeso l'incarico a  svolgere
le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61, per le DOCG «Castel del Monte Bombino  Nero»  e
«Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel  del  Monte  Rosso
Riserva» e per la DOC «Castel del Monte», fino alla comunicazione  di
esito positivo della verifica di cui  al  decreto  dipartimentale  12
maggio 2010, n. 7422; 
  Vista  la  nota  6  ottobre  2016,   n.   74083,   con   la   quale
l'amministrazione ha comunicato al Consorzio per la tutela  dei  vini
DOC  Castel  del  Monte  il  corretto  adempimento   degli   obblighi
prescritti ed il rispetto dei requisiti minimi operativi  di  cui  al
decreto legislativo n. 61/2010; 
  Ritenuto  pertanto   necessario   procedere   alla   revoca   della
sospensione  temporanea  dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1  e  4,  del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per  le  DOCG  «Castel  del
Monte Bombino Nero» e «Castel del Monte  Nero  di  Troia  Riserva»  e
«Castel del Monte Rosso Riserva» e per la DOC «Castel del  Monte»  al
Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' revocato il decreto ministeriale 23 maggio  2016,  n.  42588,
con il quale il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte
e' stato sospeso dall'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art.
17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per  le
DOCG «Castel del Monte Bombino Nero» e  «Castel  del  Monte  Nero  di
Troia Riserva» e «Castel del  Monte  Rosso  Riserva»  e  per  la  DOC
«Castel del Monte». 
  2. Il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel  del  Monte,  con
sede legale  in  Corato  (BA),  Corso  Cavour  nn.  23,  25,  27,  e'
incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma  1  e  4,
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOCG «Castel del
Monte Bombino Nero» e «Castel del Monte  Nero  di  Troia  Riserva»  e
«Castel del Monte Rosso Riserva» e per  la  DOC  «Castel  del  Monte»
conferito con decreto  ministeriale  22  novembre  2012,  n.  4243  e
ss.ii.mm. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
emanazione. 
    Roma, 19 ottobre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Abate