L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
Codice delle  assicurazioni  private,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 12 maggio  2015,  n.  74  attuativo  della  direttiva  n.
2009/138/CE in materia di accesso ed  esercizio  delle  attivita'  di
assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli  191,
comma 1, lettere b.1) ed s),  213,  comma  2,  215-quater,  comma  2,
215-quinquies, comma 2, 216 comma 3, 216-bis; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2015/35  della  commissione,
del 10 ottobre 2014, che  integra  la  direttiva  n.  2009/138/CE  in
materia di accesso ed esercizio delle attivita'  di  assicurazione  e
riassicurazione, e in particolare, gli articoli 376 e 377; 
  Viste le linee  guida  emanate  da  EIOPA  in  materia  governance,
riguardanti i processi di monitoraggio in tema di  concentrazioni  di
rischio  a  livello  di  gruppo  (linea  guida  68)   ed   operazioni
infragruppo (linea guida 69); 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/2450   della
commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce  norme  tecniche  di
attuazione per quanto riguarda i modelli per la  presentazione  delle
informazioni alle autorita' di vigilanza conformemente alla direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 concernente  la
vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV, capo  III
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
 
                               INDICE 
 
Capo I - Disposizioni di carattere generale 
  Art. 1 (Fonti normative) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Ambito di applicazione) 
Capo II - Disposizioni in materia di operazioni infragruppo 
Sezione I - Disposizioni di carattere generale 
  Art. 4 (Tipologie di operazioni infragruppo) 
  Art. 5 (Controparti delle operazioni infragruppo) 
Sezione II - Operativita' dell'impresa e politica infragruppo 
  Art. 6 (Principi generali) 
  Art. 7 (Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del
rischio) 
  Art. 8 (Politica infragruppo) 
Sezione III - Identificazione delle operazioni 
  Art. 9 (Operazioni infragruppo significative) 
  Art. 10 (Operazioni infragruppo molto significative) 
  Art. 11 (Principi generali per il calcolo delle soglie) 
Sezione IV - Obblighi di comunicazione all'IVASS 
  Art. 12 (Soggetti tenuti alla comunicazione) 
  Art. 13 (Comunicazione delle operazioni significative) 
  Art. 14 (Comunicazione delle operazioni molto significative) 
  Art. 15 (Operazioni da segnalare in ogni circostanza) 
  Art. 16 (Poteri di intervento) 
Capo III - Disposizioni in materia di  concentrazione  dei  rischi  a
livello di gruppo 
Sezione I - Disposizioni di carattere generale 
  Art. 17 (Tipologie  di  concentrazioni  dei  rischi  a  livello  di
gruppo) 
Sezione II - Operativita' del  gruppo  e  politica  di  gruppo  sulla
concentrazione dei rischi 
  Art. 18 (Principi generali) 
  Art. 19 (Procedure di controllo interno e  meccanismi  di  gestione
del rischio) 
  Art. 20 (Politica sulla concentrazione  dei  rischi  a  livello  di
gruppo) 
Sezione  III  -  Identificazione  delle  concentrazioni  dei   rischi
significative 
  Art. 21 (Concentrazioni dei rischi significative) 
  Art 22 (Principi generali per il calcolo delle soglie) 
Sezione IV - Obblighi di comunicazione all'IVASS 
  Art. 23 (Soggetti tenuti alla comunicazione) 
  Art.   24   (Comunicazione   delle   concentrazioni   dei    rischi
significative) 
  Art. 25 (Comunicazione delle concentrazioni dei rischi da segnalare
in ogni circostanza) 
  Art. 26 (Poteri di intervento) 
Capo IV - Disposizioni finali 
  Art. 27 (Abrogazioni) 
  Art. 28 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 
                               Art. 1 
 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5,  comma  2,
190, comma 1, 191, comma  1,  lettere  b.1)  ed  s),  213,  comma  2,
215-quater, comma 2,  215-quinquies,  commi  1  e  2,  216  comma  3,
216-bis, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.