IL COMANDANTE GENERALE 
                del corpo delle capitanerie di porto 
 
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,  n.  328  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa  esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,
abilitazione e tenuta della  guardia  per  i  marittimi,  adottata  a
Londra il 7 luglio  1978  Standard  of  training,  certification  and
watchkeeping for seafarers (Convenzione STCW '78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato; 
  Viste le risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle parti alla convenzione STCW '78 dal 21 al 25 giugno 2010; 
  Vista la regola VI/2, paragrafo 2,  dell'annesso  alla  Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a
12 del codice STCW e la Tabella A-VI/2-2,  relative  alle  conoscenze
minime necessarie  al  conseguimento  del  certificato  di  marittimo
abilitato per i battelli di emergenza veloci; 
  Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei
valutatori; 
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 8
novembre 1991, n. 435 relativo all'approvazione del regolamento della
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la  gente  di  mare»
con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5; 
  Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007  relativo  alla  «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  28  gennaio  2008  relativo  alla
«Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la  certificazione
di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci»; 
  Considerata la necessita'  di  dare  piena  attuazione  alla  sopra
citata regola VI/2, paragrafo 2 dell'annesso alla  Convenzione  sopra
richiamata, la corrispondente sezione A-VI/2 paragrafi da 7 a 12 e la
tabella A-VI/2-2 del codice STCW; 
  Visto il parere della Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie  d'acqua  interne  -  Divisione  3°  -  con  nota
prot. n. 0027628 del 13 ottobre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina  l'addestramento  teorico-pratico
che  il  personale  marittimo  deve  effettuare   per   ottenere   la
certificazione di marittimo abilitato per  i  battelli  di  emergenza
veloci, in conformita' alla regola VI/2,  paragrafo  2,  dell'annesso
alla  Convenzione  STCW  '78  nella  sua  versione  aggiornata,  alla
corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a  12  e  alla  tabella
A-VI/2-2 del codice STCW. 
  2. Ai fini del presente decreto, per battello di  emergenza  veloce
si intende il «fast rescue boat» cosi' come indicato nel capitolo III
della Convenzione SOLAS citata in premessa. 
  3. Ai fini del presente decreto, per personale marittimo si intende
il personale iscritto nelle matricole della gente di mare.