IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale tra   Agenzia    e    titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto il decreto con il quale la societa' Novartis Europharm LTD e'
stata  autorizzata  all'immissione  in   commercio   del   medicinale
Cosentyx; 
  Vista la determinazione n. 453/2015 del 20 aprile 2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  103  del  6
maggio 2015, relativa alla classificazione del  medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per
uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Novartis  Europharm  LTD  ha
chiesto  la  classificazione   delle   confezioni   con   A.I.C.   n.
043873025/E, 043873049/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 4 aprile 2016 e del 4 maggio 2016; 
  Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del  19
luglio 2016; 
  Vista la  deliberazione  n.  41  in  data  15  settembre  2016  del
Consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del
direttore generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    psoriasi a placche: COSENTYX e' indicato per il trattamento della
psoriasi a placche di grado da moderato a severo in adulti  che  sono
candidati alla terapia sistemica; 
    artrite psoriasica: Cosentyx,  da  solo  o  in  associazione  con
metotressato (MTX),  e'  indicato  per  il  trattamento  dell'artrite
psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a  precedente
terapia con farmaci antireumatici in grado di modificare  il  decorso
della malattia (DMARD)  e'  risultata  inadeguata  (vedere  paragrafo
5.1); 
    spondilite anchilosante: Cosentyx e' indicato per il  trattamento
della  spondilite  anchilosante  attiva  in   adulti   con   risposta
inadeguata alla terapia convenzionale. 
  Il  medicinale  Cosentyx  nelle  confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
    Confezione: 150 mg - soluzione iniettabile in siringa preriempita
- uso sottocutaneo - siringa (vetro) 1 ml (150  mg/ml)  -  1  siringa
preriempita - A.I.C. n. 043873025/E (in base 10) 19UWS1 (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita' «H». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 525,00. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 866,46. 
    Confezione: 150 mg - soluzione iniettabile in penna preriempita -
uso sottocutaneo - siringa (vetro) 1  ml  (150  ring/m1)  -  1  penna
preriempita - A.I.C. n. 043873049/E (in base 10) 19UWST (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita' «H». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 525,00. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 866,46. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, limitatamente  all'indicazione  psoriasi  a  placche,  gli
specialisti individuati dovranno  compilare  la  scheda  cartacea  di
appropriatezza prescrittiva allegata (all. 1) che  costituisce  parte
integrante della presente determinazione. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.