IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW' 95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la regola VI/2, paragrafo 1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 6 e la tabella A-VI/2-1 del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci; Vista la regola 1/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola 1/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, relativo all'approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5; Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto direttoriale 21 gennaio 2008 relativo alla «Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio»; Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le «Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base»; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla sopra citata regola VI/2-1 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione VI/2 paragrafi da 1 a 6 e la tabella A-VI/2-1 del codice STCW; Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 0027629 del 13 ottobre 2016; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'addestramento teorico-pratico che il personale marittimo deve effettuare per ottenere la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci, in conformita' alla regola VI/2, paragrafo 1, dell'annesso alla Convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata e alla corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 6 e alla tabella A-VI/2-1 del codice STCW. 2. Ai fini del presente decreto, per mezzi di salvataggio si intendono i mezzi collettivi di salvataggio (survival craft) ed i battelli di emergenza (rescue boats) cosi' come definiti nella Regola 3 del capitolo III della Convenzione SOLAS citata in premessa. 3. Ai fini del presente decreto, per personale marittimo si intende: a) personale iscritto nelle matricole della gente di mare; b) personale privo di libretto di navigazione impiegato a bordo delle navi (appalti ex art. 17, legge n. 856/1986).