IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino  all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    l'art. 214, comma 2, lettere  d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di   prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    l'art. 216, comma 1 e comma  27,  che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione  di  impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  50/2016  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono   concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle disposizioni
del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame  di
questo Comitato e  ad  essa  sono  applicabili  le  disposizioni  del
previgente decreto legislativo n. 163/2006; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), che riporta all'allegato 1, tra i «Sistemi stradali  e
autostradali» del «Corridoio plurimodale padano», l'intervento  «Asse
stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)», e all'allegato 2,
tra i «Corridoi autostradali e stradali» della Regione  Piemonte,  la
«Pedemontana piemontese» e vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26
(Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato  ha
espresso parere  sull'XI  Allegato  infrastrutture  al  Documento  di
economia e finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella  «Tabella  0»,
nell'ambito  dell'infrastruttura  «Asse   Pedemontano   -   Piemonte,
Lombardia,   Veneto»,   l'intervento    «Collegamento    autostradale
Pedemontana piemontese»; 
  Considerato che  la  «Pedemontana  piemontese»  e'  inclusa  tra  i
«corridoi autostradali  e  stradali»  previsti  nell'Intesa  generale
quadro tra Governo e Regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e s.m.i., e i compiti di cui agli articoli 3 e
4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni  generali
competenti del Ministero, alle quali e' demandata la  responsabilita'
di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria
e la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27 dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in  Gazzetta  Ufficiale  n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico  e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e  176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo  n.  163/2006,  e
visto in particolare il comma 3 dello  stesso  articolo,  cosi'  come
attuato con delibera di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15
(Gazzetta Ufficiale  n.  155/2015),  che  aggiorna  le  modalita'  di
esercizio  del  sistema  di  monitoraggio  finanziario  di  cui  alla
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata
corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Visto l'art. 18 della legge 12 novembre  2011,  n.  183  (legge  di
stabilita' 2012) e s.m.i., che, tra l'altro, ha introdotto misure  di
defiscalizzazione al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuove
infrastrutture, incluse  in  piani  o  programmi  di  amministrazioni
pubbliche previsti a legislazione  vigente  e  da  realizzare  con  i
contratti di partenariato pubblico privato, e  ha  stabilito  che  la
misura massima del contributo pubblico a fondo  perduto,  incluse  le
suddette misure,  non  puo'  eccedere  il  50  per  cento  del  costo
dell'investimento; 
  Visto l'art. 1, comma 212, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228
(legge di stabilita' 2013), che ha assegnato alla  Regione  Piemonte,
per l'anno  2015,  un  contributo  di  80  milioni  di  euro  per  la
realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito  dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, e  s.m.i.,  e  visto  in  particolare
l'art. 3, che: 
    ai commi 1 e 1-bis, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui
all'art. 18, comma 1,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    al comma 2, ha stabilito che con uno o piu' decreti del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  siano  finanziati,  a  valere  sulle
risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro,  gli  interventi  di
cui alla lettera c) del comma stesso, «appaltabili entro il 30 aprile
2015  e  cantierabili  entro  il  31  ottobre  2015»,   compreso   il
«collegamento stradale Masserano-Ghemme»; 
    al comma 3-bis  ha  stabilito  che,  ai  fini  della  revoca  dei
finanziamenti, le condizioni di appaltabilita' e  di  cantierabilita'
si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti  di
cui al  comma  2,  sono  compiuti  entro  il  31  dicembre  dell'anno
dell'effettiva disponibilita' delle risorse; 
    al comma 4 ha previsto che per provvedere  agli  oneri  derivanti
dal comma 1 si dovesse, tra l'altro, ridurre di 79,8 milioni di euro,
per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui al citato  art.  1,
comma 212, della legge n. 228/2012; 
    al comma 5, ha previsto che il mancato rispetto  dei  termini  di
appaltabilita' e cantierabilita' fissati al comma 3-bis determina  la
revoca del finanziamento assegnato; 
  Visto  il  decreto  4  marzo  2015,  n.  82,  del  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro,  ha  quantificato  i
finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art.
3, comma 2, lettera c), del decreto-legge n.  133/2014,  tra  cui  80
milioni di euro  per  il  «collegamento  stradale  Masserano-Ghemme»,
imputati per 10 milioni di euro sull'anno 2017 e per  70  milioni  di
euro sull'anno 2018; 
  Vista la proposta di cui alla nota 30 ottobre 2015, n.  40322,  con
la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto
l'inserimento all'ordine del giorno della  prima  riunione  utile  di
questo Comitato dell'argomento «Asse viario Masserano-Ghemme»,  e  le
successive note 30 ottobre 2015, n. 8900, 22 febbraio 2016, n.  2032,
e 18 aprile 2016, n. 4395, con le  quali  il  suddetto  Ministero  ha
trasmesso la relativa documentazione istruttoria; 
  Viste le note 2 novembre 2015, n. 25170, e 11 marzo 2016, n.  5609,
con le quali la Regione Piemonte ha, rispettivamente, comunicato  che
il collegamento stradale Masserano-Ghemme rientra tra gli  interventi
stradali prioritari e che sussiste l'impegno regionale a cofinanziare
l'intervento  a  valere  sulla  programmazione  2014-2020  del  Fondo
sviluppo  e  coesione   (FSC),   nonche'   confermato   l'inserimento
dell'intervento in  una  proposta  di  piano  stralcio  inviata  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le  politiche
di coesione, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge  di
stabilita' 2015), art. 1, comma 703, lettera d); 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero) e in particolare: 
    che, in  attuazione  dell'art.  2,  comma  289,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria  2008),  nonche'  di  quanto
stabilito nel Protocollo d'intesa 8 aprile  2008  fra  il  Ministero,
ANAS S.p.A. (ANAS) e la Regione Piemonte,  a  luglio  2008  e'  stata
costituita, da ANAS e dalla societa' di committenza Regione  Piemonte
S.p.A. (SCR Piemonte), la societa' di  diritto  pubblico  Concessioni
Autostradali  Piemontesi  S.p.A.  (CAP),  che  ha  avuto  mandato  di
realizzare,  tra  l'altro,   il   collegamento   viario   Pedemontana
piemontese, rivestendo le funzioni di relativo soggetto concedente  e
aggiudicatore; 
    che CAP ad aprile 2009 ha bandito la  gara  per  la  ricerca  del
promotore  per  l'affidamento  in  concessione  della  progettazione,
realizzazione  e  gestione   del   collegamento   viario   denominato
«Pedemontana Piemontese A4 - Santhia' -  Biella  -  Gattinara  -  A26
Romagnano - Ghemme»,  e  che,  a  dicembre  2009,  CAP  ha  approvato
l'aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo  raggruppamento
temporaneo  di  imprese  composto  da  SATAP   S.p.A.   (mandataria),
Impregilo S.p.A., Ativa S.p.A., Itinera S.p.A.,  Mattioda  Pierino  e
figli S.p.A., Co.Ge.Fa. S.p.A.,  Tubosider  S.p.A.,  Gemmo  S.p.A.  e
S.I.N.A. S.p.A. (RTI SATAP); 
    che il tracciato della Pedemontana piemontese, della lunghezza di
circa  40  km,  nel  primo  tratto  si  sviluppa  dall'autostrada  A4
Torino-Milano verso nord, in direzione  di  Biella,  attraversando  i
comuni di Cavaglia', Dorzano, Salussola,  Massazza,  Verrone,  Benna,
Candelo e Valdengo, e nel secondo tratto piega verso est,  sfruttando
un tratto della SR 142, della  quale  e'  previsto  l'adeguamento,  e
infine,  attraversando  i  Comuni  di  Cossato,  Lessona,  Masserano,
Brusnengo, Roasio,  Lozzolo  e  Gattinara,  raggiunge  il  Comune  di
Ghemme, dove si collega alla A26 Voltri-Arona; 
    che a marzo 2010 CAP ha avviato la procedura di approvazione  del
progetto preliminare del suddetto  intervento,  del  costo  di  654,5
milioni di euro, IVA esclusa; 
    che nel 2012 le risorse pubbliche  disponibili  per  l'intervento
ammontavano a 200 milioni di euro, di  cui  120  milioni  di  euro  a
carico del Programma attuativo regionale (PAR)  FSC  2007-2013  e  80
milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma  212,
della legge n. 228/2012; 
    che  le  risorse  di  cui  alla  legge  n.  228/2012  sono  state
definanziate per 79,8 milioni di euro dall'art. 3, comma  4,  lettera
e), del decreto-legge  n.  133/2014,  e  che  l'intervento  e'  stato
successivamente rifinanziato per 80 milioni  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 2, lettera c), del medesimo decreto-legge; 
    che, a dicembre 2013, RTI SATAP  ha  rilevato  l'insostenibilita'
dell'intervento,  tenuto  conto  che  gli  adeguamenti   in   materia
finanziaria e gli aggiornamenti dei dati di traffico necessari per la
verifica di bancabilita' dell'opera avrebbero richiesto un incremento
del contributo pubblico dai  suddetti  200  milioni  di  euro  a  513
milioni di euro, e che tale incremento, superiore al  limite  del  50
per  cento  del  costo  dell'investimento,  non  avrebbe   consentito
l'applicazione   della   normativa   in   materia   di   misure    di
defiscalizzazione; 
    che, a fronte della richiesta di CAP, a febbraio 2014  RTI  SATAP
ha  comunicato  di  non  voler  rinnovare  le  cauzioni  a   garanzia
dell'offerta di gara e che, quindi, non sussistendo i presupposti  di
legge per procedere all'aggiudicazione definitiva, a giugno 2014  CAP
ha disposto la conclusione della succitata procedura  di  affidamento
in concessione della  progettazione,  realizzazione  e  gestione  del
collegamento autostradale «Pedemontana piemontese» e  la  conseguente
caducazione dell'aggiudicazione provvisoria; 
    che a luglio 2014,  considerata  la  volonta'  della  Regione  di
realizzare  la  «Pedemontana  piemontese»  almeno   per   il   tratto
Masserano-Ghemme,  CAP  ha  inviato   al   Ministero   una   proposta
progettuale  relativa  alla   «Prima   fase   di   attuazione   della
Pedemontana», ovvero alla citata tratta  Masserano-Ghemme,  di  circa
13,7 km, prevedendone la realizzazione in sezione B di cui al decreto
ministeriale 5 novembre 2001 recante «Norme funzionali e  geometriche
per la costruzione delle strade», e s.m.i., per un costo  di  205,150
milioni di euro (IVA inclusa); 
    che, sempre a luglio 2014, RTI  SATAP  ha  notificato  a  CAP  il
ricorso al Tribunale  amministrativo  regionale  (TAR)  del  Piemonte
avverso  il  provvedimento  di   conclusione   della   procedura   di
affidamento della succitata concessione, previa adozione della misura
cautelare  d'inibizione   all'utilizzo   del   progetto   preliminare
presentato dallo stesso RTI SATAP, nonche' per la condanna di  CAP  a
restituire  il  predetto  progetto  e  al  risarcimento  del   danno,
quantificato in 3,650 milioni di euro; 
    che a novembre 2014 CAP e RTI SATAP hanno sottoscritto  un  primo
atto per la risoluzione in via transattiva di ogni vertenza  relativa
all'utilizzo  e  alla  cessione  del  progetto  preliminare  relativo
all'intera Pedemontana piemontese, con rinuncia al giudizio pendente,
compensazione delle spese e cessione di tutti i diritti  ed  usi  del
progetto stesso, a fronte del pagamento, da parte di  CAP,  di  1,450
milioni di euro (IVA esclusa), subordinatamente ad alcune condizioni; 
    che la Regione Piemonte, con note 9 dicembre 2014, n. 710,  e  23
dicembre 2014, n. 782, ha rappresentato al  Ministero  l'opportunita'
che ANAS assumesse il ruolo di soggetto aggiudicatore, anche  tenendo
conto dell'avvio del processo di verifica della rete stradale per  la
restituzione  alla  stessa  ANAS  S.p.A.   di   alcuni   collegamenti
provinciali, gia' appartenenti al demanio stradale, tra cui la  SP142
VAR; 
    che, in particolare, con la citata nota 23 dicembre 2014,  tenuto
conto della temporanea  indisponibilita'  del  finanziamento  di  120
milioni di  euro,  a  seguito  della  riprogrammazione  del  PAR  FSC
2007-2013 della Regione Piemonte, la stessa Regione ha chiesto a  CAP
di  adeguare  la  proposta  progettuale  alle  risorse   disponibili,
prevedendo la  realizzazione  di  un  1°  stralcio  funzionale  della
Masserano-Ghemme e che, conseguentemente, con nota 24 dicembre  2014,
n. 268, CAP ha formulato una proposta progettuale relativa alla  sola
tratta Gattinara-Ghemme, finanziabile a valere sugli  80  milioni  di
euro di risorse statali di cui al citato decreto interministeriale n.
82/2015; 
    che con delibera di giunta regionale 21 aprile 2015,  n.  2-1328,
preso atto delle disponibilita' finanziarie, del  piano  di  riordino
delle  societa'  e  delle  partecipazioni  societarie  regionali  che
prevede la «dismissione/liquidazione» di CAP, e del suddetto processo
di verifica della rete stradale regionale, la  Regione  Piemonte,  ha
disposto i) di  dare  indirizzo  a  CAP,  tramite  SCR  Piemonte,  di
stipulare con ANAS gli atti necessari per consentire alla stessa ANAS
di  sviluppare  la  progettazione   definitiva   della   «Pedemontana
piemontese» a  partire  dal  1°  lotto  funzionale  e  finanziato  da
Gattinara a Ghemme; ii) che il trasferimento della SP 142 VAR ad ANAS
sia attivato in via prioritaria; iii) di attivarsi  per  reperire  le
risorse  da  destinare  al  completamento  del  lotto  funzionale  da
Masserano a Ghemme gia' dai prossimi fondi FSC 2014-2020; 
    che in data 18 marzo 2016 e' stato sottoscritto dalla  mandataria
SATAP S.p.A. e da ANAS, partecipante all'accordo in via solidale  con
CAP,  un  ulteriore  atto  transattivo,  integrativo/sostitutivo  del
precedente, trasmesso da ANAS a SATAP con  nota  5  aprile  2016,  n.
38532, che prevede, tra l'altro, per la  definizione  della  vertenza
pendente avanti al TAR Piemonte: 
      il riconoscimento del diritto di RTI SATAP  a  percepire  1,450
milioni di euro (piu' IVA, se dovuta)  per  l'utilizzo  del  progetto
preliminare, modificato da CAP, e  del  relativo  studio  di  impatto
ambientale (SIA), con conseguente rinuncia definitiva e  irrevocabile
dello stesso RTI SATAP al giudizio sopra citato nonche' «a far valere
qualsivoglia  ulteriore  diritto  e/o  credito  e/o   pretesa   anche
risarcitoria e/o indennitaria e/o domanda e/o  eccezione  e/o  azione
relativa e/o derivante e/o collegata  all'utilizzo  del  progetto  in
questione, nonche' di ogni suo diritto e del  SIA,  da  parte»  delle
stesse CAP e/o ANAS; 
    che, nel caso in cui  questo  Comitato,  entro  90  giorni  dalla
sottoscrizione dell'atto, non abbia assunto alcuna delibera in merito
al progetto della «Pedemontana piemontese», ANAS, entro i  60  giorni
successivi,  provvedera'  direttamente  al  pagamento  del   suddetto
importo, acquisendo la piena titolarita' del progetto  preliminare  e
del SIA; 
    che la proposta da ultimo formulata dal Ministero prevede: 
      - la valutazione negativa della proposta del  promotore,  sulla
base  della  proposta   transattiva   iniziale   e   del   successivo
aggiornamento; 
      - l'individuazione di ANAS quale nuovo  soggetto  aggiudicatore
che subentrera' in tutti i rapporti attivi e passivi  attualmente  in
capo al concedente CAP S.p.A.; 
      - la conferma dell'assegnazione, a favore  di  ANAS,  degli  80
milioni di euro di cui al decreto interministeriale n. 82/2015; 
      - la presentazione a cura di ANAS, previa disponibilita'  della
relativa completa copertura finanziaria, del progetto definitivo  del
lotto funzionale Masserano Ghemme in sezione  B  di  cui  al  decreto
ministeriale 5 novembre 2001 e s.m.i.; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 1° maggio 2016, n. 2182,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato; 
  Ritenuto che la proposta avanzata dal Ministero sia accoglibile nei
soli limiti della variazione del soggetto aggiudicatore  di  un'opera
gia' qualificata come strategica dall'XI Allegato infrastrutture,  in
conseguenza del mutato quadro  definito  con  la  sottoscrizione  del
citato accordo transattivo da parte di ANAS; 
  Considerato che il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
nel  corso  dell'odierna  seduta,  ha  proposto  di  condizionare  la
variazione del soggetto aggiudicatore  all'effettiva  chiusura  della
vertenza pendente avanti al  TAR  Piemonte  e  di  conseguenza  della
procedura di affidamento  della  concessione  per  la  progettazione,
realizzazione e  gestione  della  «Pedemontana  piemontese»,  con  il
pagamento da parte di ANAS a favore  di  RTI  SATAP  dell'importo  di
1,450 milioni di euro come previsto dall'atto  transattivo  18  marzo
2016 e alla precisazione che gli oneri relativi ai rapporti attivi  e
passivi in cui ANAS potra' subentrare a  CAP  in  qualita'  di  nuovo
soggetto   aggiudicatore   saranno   limitati    alle    obbligazioni
giuridicamente vincolanti gia' assunte  strettamente  correlate  alla
progettazione e realizzazione dell'opera e comunque  posti  a  carico
delle risorse assegnate all'opera medesima; 
  Considerato che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  si  e'
detto  d'accordo  con  la  suddetta  proposta  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Variazione del soggetto aggiudicatore. 
  1.1.   Il   soggetto   aggiudicatore   dell'intervento   denominato
«Pedemontana piemontese» e' individuato in ANAS S.p.A. 
  1.2. ANAS S.p.A., in qualita' di  soggetto  aggiudicatore,  risulta
quindi assegnatario dell'importo di 80 milioni di euro, ai sensi  del
decreto interministeriale n. 82/2015,  citato  in  premessa,  che  ha
destinato    tale    finanziamento    al    «collegamento    stradale
Masserano-Ghemme», ai sensi dell'art. 3, comma  2,  lettera  c),  del
decreto-legge n. 133/2014. 
  1.3.  ANAS  S.p.A.,  ai  sensi  dell'art.  3,   comma   3-bis   del
decreto-legge n.  133/2014,  dovra'  presentare  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le strade e le
autostrade e per la vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture
stradali,  gli  elaborati  progettuali  del   collegamento   stradale
Masserano-Ghemme idonei per  la  sottoposizione  all'approvazione  di
questo Comitato entro  il  31  dicembre  2017,  pena  la  revoca  del
finanziamento di cui al punto 1.2. 
  1.4. Gli oneri relativi ai rapporti attivi e passivi  in  cui  ANAS
S.p.A. potra' subentrare a CAP S.p.A. in qualita' di  nuovo  soggetto
aggiudicatore  saranno  limitati  alle  obbligazioni   giuridicamente
vincolanti gia' assunte strettamente correlate alla  progettazione  e
realizzazione dell'opera e comunque  posti  a  carico  delle  risorse
assegnate all'opera medesima senza  dar  luogo  a  maggiori  oneri  a
carico della stessa ANAS S.p.A. 
  1.5.   Prima   della   suddetta   presentazione   degli   elaborati
progettuali,  ANAS  S.p.A.  dovra'  presentare  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti una  relazione  che  dia  conto  della
sentenza del TAR Piemonte che dichiara l'estinzione  del  contenzioso
pendente e dell'avvenuto pagamento dell'importo di 1,450  milioni  di
euro al RTI SATAP, come previsto dall'atto transattivo 18 marzo  2016
citato in premesse.  Il  suddetto  Ministero  dovra'  trasmettere  la
citata relazione a questo Comitato. 
  2. Ulteriori disposizioni. 
  2.1.   La   Regione   Piemonte   riferira'   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, che a  sua  volta  informera'  questo
Comitato, in merito all'utilizzo delle risorse residue, per l'importo
di 200.000 euro, che l'art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012, ha
assegnato  alla  Regione  medesima   per   la   realizzazione   della
«Pedemontana piemontese». 
  2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi a quanto deliberato ai precedenti punti 1 e 2. 
  2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvedera'
altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese  a  consentire  a
questo  Comitato  di  espletare  i   compiti   di   vigilanza   sulla
realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in
premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui  alla  delibera  n.
63/2003 sopra richiamata. 
  2.3. Ai sensi del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le procedure  e  i  connessi  adempimenti,  ANAS  S.p.A.,
soggetto  aggiudicatore  dell'opera,  dovra'  assicurare   a   questo
Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti  con
il  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  di  cui
all'art. 1 della legge n. 144/1999. 
  2.4. Ai  sensi  della  richiamata  delibera  n.  15/2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le  modalita'  di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della
medesima delibera. 
  2.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 1° maggio 2016 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2016 
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