IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO alle politiche agricole alimentari e forestali Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98; Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 205 del 4 settembre 2014, recate delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 34; Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilita' delle domande; Visto il programma operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione C (2015) n. 8452 della Commissione del 25 novembre 2015; Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del programma FEAMP 2014/2020 e' pari a euro 978.107.682,20; Considerato che nel citato programma operativo sono stati assegnati alla priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del regolamento UE n. 508/14, complessivamente euro 106.711.970,00; Considerato l'accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020, che approva il piano finanziario FEAMP nazionale articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, regioni), e rispettivamente per priorita' e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse complessivamente attribuita alle amministrazioni regionali ed alla Provincia autonoma di Trento, per il quale si e' avuta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016; Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e' individuata in qualita' di Autorita' di gestione del PO FEAMP 2014/2020; Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.34: Arresto definitivo dell'attivita' di pesca - art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014; Vista la relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2015 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacita' e le possibilita' di pesca (in ottemperanza all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1380/2013) trasmessa alla Commissione europea; Visto in particolare l'allegato A della suddetta relazione relativo al Piano di azione che presenta gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per il raggiungimento dell'equilibrio per i segmenti di flotta per cui e' dimostrata una mancanza di equilibrio; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca; Ritenuto necessario, in conformita' alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un arresto definitivo dell'attivita' di pesca per le unita' da pesca ricadenti nei segmenti in squilibrio e nelle GSA cosi' come indicati nella citata relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2015; Considerato che nel citato Programma operativo FEAMP 2014/2020, al capitolo 4.6, e' riportata la tabella di calcolo dei massimali relativi al premio per l'arresto definitivo delle attivita' di pesca; Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di norme applicative della suddetta normativa in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle unita' e definire i criteri e le modalita' per la concessione dei relativi premi entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alle GSA ed ai segmenti della flotta in sovraccapacita' cosi' come individuati nella relazione, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca; Decreta: Art. 1 Attuazione della misura arresto definitivo 1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo delle attivita' di pesca per la flotta da pesca mediterranea tramite demolizione, con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali e delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, come individuata nel Piano di azione - allegato A della relazione annuale di cui all'art. 22 del regolamento UE n. 1380/2013 citati in premessa. 2. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari di unita' da pesca italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima con uno dei sistemi di seguito precisati: strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle divergenti); circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura) e/o volante (reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti) solo per le GSA 17 e 18; PGP - polivalenti passivi (rete da posta calate, rete da posta circuitanti, reti a tremaglio, incastellate-combinate, nasse e cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti, lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo nella GSA17 nel segmento 12<=LFT<18. 3. Per l'attuazione della misura di cui al presente decreto si applicano le norme previste dal regolamento (UE) n. 508 del Consiglio del 15 maggio 2014, nonche' le indicazioni del programma operativo. 4. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente decreto si intende prioritariamente raggiungere il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca della flotta italiana mediterranea con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali e delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione come individuati nel piano di azione allegato A della relazione annuale di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 citati in premessa assegnando le risorse di cui alla priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», art. 34 del regolamento (UE) n. 508/14, complessivamente fino ad euro 62.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili da concedere con le modalita' previste al successivo comma 4 dell'art. 4. 5. Gli obiettivi minimi di disarmo da conseguire per il raggiungimento di quanto indicato nella relazione sono definiti dalle seguenti tabelle (tab. 1 e tab. 2) che individuano i valori minimi di stazza da ritirare per GSA (cosi' come elencate all'allegato G) e sistema di pesca con il presente provvedimento: tabella A1 - Stima dell'impatto economico di una riduzione dell'8% sulla capacita' in GT dei segmenti di flotta, operanti con sistema a strascico/rapido risultati in overfishing, per GSA. Nella sola GSA17, nel segmento 12<=LFT<18 si considera anche il sistema PGP: Parte di provvedimento in formato grafico tabella A2 - Stima dell'impatto economico di una riduzione dell'8% sulla capacita' in GT dei segmenti di flotta, operanti con sistema circuizione e/o volante, risultati in overfishing: Parte di provvedimento in formato grafico