IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           alle politiche agricole alimentari e forestali 
 
   Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in
particolare l'art. 98; 
  Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27  febbraio
2013, n. 105 - regolamento recante organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale  30  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 205 del 4  settembre
2014, recate delega di  attribuzioni  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e  forestali,  per  taluni  atti  di  competenza
dell'amministrazione,  al  Sottosegretario  di  Stato  on.   Giuseppe
Castiglione; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
orientamento  e   modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura,  che  prevede   incentivi   finanziari   per   gli
imprenditori ittici; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il  regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009 che istituisce un regime di controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce  le  regole  finanziarie
applicabili  al  bilancio  generale  dell'Unione  e  che  abroga   il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011  del  Parlamento  europeo,  ed  in
particolare l'art. 34; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della  Commissione  del
17 dicembre 2014 che integra il  regolamento  (UE)  n.  508/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per  gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le  date
di inammissibilita' delle domande; 
  Visto  il  programma  operativo,  predisposto  in  conformita'   al
disposto dell'art. 17,  del  citato  regolamento  (UE)  n.  508/2014,
approvato con decisione C (2015) n. 8452  della  Commissione  del  25
novembre 2015; 
  Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del  programma
FEAMP 2014/2020 e' pari a euro 978.107.682,20; 
  Considerato che nel citato programma operativo sono stati assegnati
alla priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto  il  profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva
e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del  regolamento
UE n. 508/14, complessivamente euro 106.711.970,00; 
  Considerato l'accordo multiregionale  per  l'attuazione  coordinata
degli interventi  cofinanziati  dal  Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca  (FEAMP)  nell'ambito  del  programma  operativo
FEAMP 2014-2020, che approva il  piano  finanziario  FEAMP  nazionale
articolato  per   fonte   finanziaria   (UE,   Stato,   regioni),   e
rispettivamente per priorita' e  misura,  con  evidenza  della  quota
parte   di   risorse   finanziarie   attribuite    alla    competenza
dell'Amministrazione  centrale  e  della  quota  parte   di   risorse
complessivamente attribuita alle amministrazioni  regionali  ed  alla
Provincia autonoma di Trento, per il quale si e' avuta l'intesa nella
seduta della Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016; 
  Considerato che la  Direzione  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura e' individuata in qualita' di Autorita' di gestione
del PO FEAMP 2014/2020; 
  Visti  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  PO  FEAMP
2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza  del  3  marzo  2016
relativi alla misura 1.34: Arresto definitivo dell'attivita' di pesca
- art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014; 
  Vista la relazione annuale sugli sforzi  compiuti  dall'Italia  nel
2015 per il  raggiungimento  di  un  equilibrio  sostenibile  tra  la
capacita' e le possibilita' di pesca (in ottemperanza all'art. 22 del
regolamento (CE) n. 1380/2013) trasmessa alla Commissione europea; 
  Visto in particolare l'allegato A della suddetta relazione relativo
al Piano di azione che presenta gli obiettivi di  adeguamento  e  gli
strumenti per il raggiungimento dell'equilibrio  per  i  segmenti  di
flotta per cui e' dimostrata una mancanza di equilibrio; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e,  in  particolare,  l'art.
21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; 
  Vista  la  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  di  conversione   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo
decreto di attuazione; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante  modalita',
termini e procedure per  l'applicazione  del  sistema  di  punti  per
infrazioni gravi alla licenza di pesca; 
  Ritenuto necessario, in conformita' alla citata  normativa,  ed  in
considerazione dei relativi dati  inerenti  lo  sfruttamento  ittico,
attuare un arresto definitivo dell'attivita' di pesca per  le  unita'
da pesca ricadenti nei segmenti in squilibrio e nelle GSA cosi'  come
indicati  nella  citata  relazione  annuale  sugli  sforzi   compiuti
dall'Italia nel 2015; 
  Considerato che nel citato Programma operativo FEAMP 2014/2020,  al
capitolo 4.6, e'  riportata  la  tabella  di  calcolo  dei  massimali
relativi al premio per l'arresto definitivo delle attivita' di pesca; 
  Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di norme  applicative
della suddetta normativa  in  materia  di  arresto  definitivo  delle
attivita' di pesca delle unita' e definire i criteri e  le  modalita'
per la concessione dei relativi premi entro il 31 dicembre  2017  con
riferimento alle GSA ed ai segmenti della flotta  in  sovraccapacita'
cosi' come individuati nella relazione,  al  fine  di  rafforzare  la
tutela della risorsa  e  garantire  un  migliore  equilibrio  tra  le
risorse biologiche e l'attivita' di pesca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Attuazione della misura arresto definitivo 
 
  1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della  misura  arresto
definitivo  delle  attivita'  di  pesca  per  la  flotta   da   pesca
mediterranea tramite demolizione, con esclusione delle unita' oggetto
di accordi internazionali e delle unita' autorizzate alla  pesca  del
tonno rosso con sistema a circuizione, come individuata nel Piano  di
azione - allegato A della relazione annuale di cui  all'art.  22  del
regolamento UE n. 1380/2013 citati in premessa. 
  2. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai  proprietari  di
unita'  da  pesca  italiani  autorizzati  all'esercizio  della  pesca
marittima con uno dei sistemi di seguito precisati: 
  strascico (reti a strascico a divergenti,  sfogliare  rapidi,  reti
gemelle divergenti); 
  circuizione (reti  a  circuizione  a  chiusura  meccanica,  reti  a
circuizione senza chiusura) e/o volante (reti da traino  pelagiche  a
coppia, reti da traino pelagiche a divergenti) solo per le GSA  17  e
18; 
  PGP - polivalenti passivi (rete da  posta  calate,  rete  da  posta
circuitanti,  reti  a  tremaglio,  incastellate-combinate,  nasse   e
cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti,
lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo  nella
GSA17 nel segmento 12<=LFT<18. 
  3. Per l'attuazione della misura di  cui  al  presente  decreto  si
applicano le norme previste dal regolamento (UE) n. 508 del Consiglio
del 15 maggio 2014, nonche' le indicazioni del programma operativo. 
  4. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente  decreto
si  intende  prioritariamente  raggiungere  il  conseguimento   degli
obiettivi di riduzione della capacita' di pesca della flotta italiana
mediterranea  con  esclusione  delle  unita'   oggetto   di   accordi
internazionali e delle unita' autorizzate alla pesca del tonno  rosso
con sistema a  circuizione  come  individuati  nel  piano  di  azione
allegato A della relazione annuale di cui all'art. 22 del regolamento
(UE) n. 1380/2013 citati in premessa assegnando  le  risorse  di  cui
alla priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto  il  profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva
e basata sulle conoscenze», art. 34 del regolamento (UE)  n.  508/14,
complessivamente   fino   ad   euro   62.000.000,00,   fatta    salva
l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili  da  concedere
con le modalita' previste al successivo comma 4 dell'art. 4. 
  5.  Gli  obiettivi  minimi  di  disarmo  da   conseguire   per   il
raggiungimento di quanto indicato nella relazione sono definiti dalle
seguenti tabelle (tab. 1 e tab. 2) che individuano i valori minimi di
stazza da ritirare per GSA (cosi' come  elencate  all'allegato  G)  e
sistema di pesca con il presente provvedimento: 
tabella A1 - Stima dell'impatto economico di  una  riduzione  dell'8%
  sulla capacita' in GT dei segmenti di flotta, operanti con  sistema
  a strascico/rapido risultati in overfishing, per  GSA.  Nella  sola
  GSA17, nel segmento 12<=LFT<18 si considera anche il sistema PGP: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
tabella A2 - Stima dell'impatto economico di  una  riduzione  dell'8%
  sulla capacita' in GT dei segmenti di flotta, operanti con  sistema
  circuizione e/o volante, risultati in overfishing: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico