IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo
17, comma 3 e 4;
Visto l'articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, come modificato dalla legge di conversione 24
febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n.
15;
Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Visto l'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Visto il foglio d'ordini del Ministro delle comunicazioni 6 maggio
1929, n. 43;
Viste le circolari del Ministero della marina mercantile 9
settembre 1960 n. 35, 21 marzo 1964 n. 68 e 4 maggio 1984 n. 200;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 recante
norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi;
Visto, in particolare, l'articolo 14 del decreto del Ministro
dell'interno 18 marzo 1996 recante la disciplina del servizio di
salvataggio in piscina e alla relativa abilitazione di assistente ai
bagnanti;
Viste le note del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto protocollo 32772 del 16 marzo 2016 e 51581 del 2 maggio 2016;
Visto il parere del Ministero dell'interno protocollo 0008488 del
10 maggio 2016;
Visto il parere del Ministero della salute protocollo 1540 del 7
marzo 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 23 giugno 2016;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 7 luglio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 28854 del 22 luglio 2016) cosi' come attestata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. DAGL 7794 P- del
27 luglio 2016;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri
generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in
acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e
determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, Supplemento ordinario:
«Art. 17. (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 15, comma 3 quinquies, del
decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito dalla
legge 24 febbraio 2012, n.14 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative. Differimento di termini
relativi all'esercizio di deleghe legislative) e successive
modificazioni:
«Art. 15 (Proroga di termini in materia di
amministrazione dell'interno).
(Omissis).
3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la
sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino
all'emanazione, entro e non oltre il 31 luglio 2016, del
regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione
per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni
all'esercizio di attivita' di formazione e concessione
brevetti per lo svolgimento dell'attivita' di salvamento
acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, del decreto legge
30 dicembre 2013, n.150 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito dalla legge 27
febbraio 2014, n.15:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti) - 1. All'articolo 15 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il
comma 3-quinquies e' sostituito dal seguente:
«3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la
sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino
all'emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del
regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione
per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni
all'esercizio di attivita' di formazione e concessione
brevetti per lo svolgimento dell'attivita' di salvamento
acquatico rilasciate entro il 31 maggio 2011.»
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 7, comma 6 del decreto legge 30
dicembre 2015, n.210 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito con la legge 25
febbraio 2016, n. 21:
«Art. 7 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti).
(Omissis).
6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno
2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
(Omissis).».
Si riporta l'articolo 104 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59):
«Art. 104 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Sono
mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla predisposizione del piano generale dei
trasporti;
b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto
pubblico di interesse nazionale, come individuati
dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422;
c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche
in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di
cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad
impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e
inquinanti;
e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti
ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico
di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarita' di
esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
h) alle funzioni attinenti alla programmazione
realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e
delle intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale;
i) agli interventi statali a favore delle imprese di
autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori
di merci per conto terzi sino alla data del 1° gennaio
2001;
m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con
funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui
all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge
23 dicembre 1997, n. 454;
n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran
turismo non comprese fra quelle previste dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a
motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche
indipendenti;
p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro
italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA,
l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;
q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli
11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
r) ai rapporti internazionali riguardanti la
navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione,
programmazione e progettazione degli interventi aventi ad
oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la
manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle
opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale, dei
bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di
rilievo nazionale e internazionale;
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione
da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico
delle navi e delle unita' da diporto;
v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione
marittima;
z) alla bonifica delle vie di navigazione;
aa) alla costituzione e gestione del sistema del
traffico marittimo denominato VTS;
bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e
gestione degli aeroporti di interesse nazionale;
cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio
dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonche'
alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del
rilascio dei titoli professionali marittimi; alla
individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di
mare;
dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste
dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250;
ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni
interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere
la trasformazione delle compagnie portuali, anche in
relazione agli organici e all'assegnazione della cassa
integrazione guadagni;
hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e
dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida;
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e
loro rimorchi nonche' per unita' da diporto nautico;
ll) al rilascio di patenti, di certificati di
abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro
duplicati e aggiornamenti;
mm) alla immatricolazione e registrazione della
proprieta' dei veicoli e delle successive variazioni
nell'archivio nazionale dei veicoli;
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a
motore e i loro rimorchi, anche tramite officine
autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3
dell'articolo 105, del presente decreto legislativo,
nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per
trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento
ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e
deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
oo) al rilascio di certificati e contrassegni di
circolazione per ciclomotori;
pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e
di zone del mare territoriale per finalita' di
approvvigionamento di fonti di energia;
qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la
cui gestione e' regolata mediante protocolli d'intesa ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.
281/1997.».
Il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15
(Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva
2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2016, n. 32.
Il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996
(Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli
impianti sportivi)e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
aprile 1996, n. 85, Supplemento ordinario
- Si riporta l'articolo 14 del citato decreto del
Ministro dell'interno del 18 marzo 1996:
«Art. 14 (Piscine). - Lo spazio di attivita' sportiva
di una piscina e' costituito dalle vasche e dalle superfici
calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite
aree di bordo vasca; l'area di bordo vasca deve essere
realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in
materiale antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore
a 1,50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di
quella della vasca.
La densita' di affollamento di una piscina deve essere
calcolata nella misura di 2 m² di specchio d'acqua per ogni
bagnante.
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da
un assistente bagnante quando il numero di persone
contemporaneamente presenti nello spazio di attivita' e'
superiore alle 20 unita' o in vasche con specchi d'acqua di
superficie superiore a 50 m². Detto servizio deve essere
disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche
con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m².
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il
numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le
superfici delle vasche ed applicando successivamente il
rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione
di 1 ogni 500 m².
Per vasche oltre 1.000 m² dovra' essere aggiunto un
assistente bagnante ogni 500 m².
Per assistente bagnante si intende una persona addetta
al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla
sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero
munita di brevetto di idoneita' per i salvataggi in mare
rilasciato da societa' autorizzata dal Ministero dei
trasporti e della navigazione.
Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di
assistenza agli stessi puo' essere svolto dall'istruttore o
allenatore in possesso di detta abilitazione della
Federazione Italiana Nuoto.».
- Si riporta l'art 17-bis, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di
beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Il termine e'
interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve
rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica,
motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono
ammesse ulteriori interruzioni di termini.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle
premesse.