IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito  il  Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e,  in  particolare,  l'art.  23,
comma 2, che  stabilisce  che  il  Fondo  speciale  rotativo  di  cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il
Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo
per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi
e priorita' periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli
derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione
di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del
sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 22 giugno 2012, che prevede, tra  l'altro,  che  per  ciascuna
delle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile  sia  istituita
un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  20  giugno
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 228 del 28 settembre 2013, recante l'attribuzione di risorse  alla
sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita'
di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge  n.
83 del 2012, destinate all'intervento per la promozione  di  progetti
di  ricerca  e  sviluppo  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema
produttivo e, in particolare, per la competitivita' delle  piccole  e
medie imprese, di cui al distinto decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 20 giugno 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Considerato  il  coinvolgimento  del   Ministero   dello   sviluppo
economico  nel  programma  EuroTransBio  (ETB),  insieme   ad   altri
Ministeri  e  Agenzie  governative  europei,   con   l'obiettivo   di
supportare la crescita  delle  piccole  e  medie  imprese  (PMI)  nel
settore delle biotecnologie in  Europa,  attraverso  specifici  bandi
transnazionali per il finanziamento di progetti congiunti di sviluppo
sperimentale e ricerca industriale; 
  Visto l'allegato n. 1, lettera A), del citato decreto 8 marzo 2013,
che  riporta  l'elenco  delle  tecnologie   abilitanti   fondamentali
definite nell'ambito del Programma quadro di  ricerca  e  innovazione
«Orizzonte 2020» e, in particolare, al punto 4, le «biotecnologie»; 
  Tenuto conto della decisione  del  Consorzio  ETB  di  lanciare  la
dodicesima call transnazionale congiunta il 4 ottobre 2016; 
  Considerata la disponibilita' di risorse del Fondo per la  crescita
sostenibile, al netto  degli  impegni  gia'  assunti,  sufficienti  a
consentire   la   partecipazione   italiana   alla   predetta    call
transnazionale; 
  Ritenuto di destinare risorse a valere sul Fondo  per  la  crescita
sostenibile, complessivamente pari a 3,00 milioni  di  euro,  per  la
copertura finanziaria di progetti di ricerca e sviluppo congiunti nel
settore delle biotecnologie a  partecipazione  italiana,  nell'ambito
della indicata dodicesima call transnazionale EuroTransBio; 
  Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla pertinente sezione del
Fondo per la crescita sostenibile le somme necessarie alla  copertura
finanziaria dell'intervento sopra richiamato, a valere sulle  risorse
del Fondo destinabili a nuovi  interventi,  tenuto  conto  di  quanto
dianzi indicato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini dell'attuazione della  cooperazione  transnazionale  nel
settore delle biotecnologie e' indetto il «Bando per  la  concessione
di  agevolazioni  per  lo  sviluppo  di  progetti  transnazionali  di
sviluppo  sperimentale  e  ricerca  industriale   nel   campo   delle
biotecnologie»,  nell'ambito  della  dodicesima  call  transnazionale
EuroTransBio, per la selezione di specifici  progetti  presentati  da
imprese italiane, anche in collaborazione con organismi di ricerca  e
diffusione  della  conoscenza,  associate   con   almeno   un'impresa
appartenente a un altro  paese  tra  quelli  partecipanti  alla  call
medesima.