IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi» e successive
modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive
modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, modifica a gennaio
di ogni anno, con decreto, l'indennita' per l'abbattimento dei bovini
infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti
da brucellosi;
Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro
della sanita' 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1986, n. 228;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453,
e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano
nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti
ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre
1992, n. 276;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano
nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti
bovini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n.
592, e successive modificazioni recante regolamento concernente il
piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli
allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
maggio 1996, n. 125;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358,
e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano
nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2014,
concernente la determinazione della misura delle indennita' di
abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da
brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e
bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2014, n. 296;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante
misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 agosto 2015,
concernente la determinazione dell'indennita' di abbattimento di
bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e
caprini affetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da
leucosi bovina enzootica, per l'anno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 settembre 2015, n. 226;
Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli
Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti,
specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e
leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;
Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da
allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in
considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente
interessati dai provvedimenti di abbattimento;
Considerato che le spese relative alla corresponsione delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal
Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2016 della
misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti
da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e
caprini infetti da brucellosi;
Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con nota prot. n. 5396 del 1° marzo
2016, riguardo agli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento
per l'anno 2016, in cui e' individuata, ai fini della determinazione
dell'indennizzo, la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in
cui rientrano gli animali con eta' uguale o maggiore a sei anni;
Decreta:
Art. 1
Indennizzi previsti per i bovini e bufalini
1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da
brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in €
473,81.
2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente
distrutti e' stabilita in € 869,00.
3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi,
brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 408,43.
4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente
distrutti, e' stabilita in € 748,49.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per
capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci
capi.
6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le
indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e
bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
7. La misura delle indennita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre
dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno
2016.