IL CAPO
DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Visto il decreto legislativo n. 149/2015 recante «Disposizioni per
la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in
materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto l'art. 1, comma 2 del predetto decreto, secondo il quale
«l'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e
dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di tutto il
personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale, ai
funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri
gia' assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni
di legge»;
Visto altresi' l'art. 7, comma 2, del predetto decreto, secondo il
quale «al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita'
ispettiva, con i decreti di cui all'art. 5 comma 1 sono individuate
forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di
INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere
dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di
carattere operativo, nonche' di definire tutta la programmazione
ispettiva e le specifiche modalita' di accertamento»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato;
Visto l'art. 25 del predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri secondo il quale «in attesa della adozione del codice di
comportamento dell'Ispettorato, trovano applicazione i codici
adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
15 gennaio 2014 recante il «codice di comportamento ad uso degli
ispettori del lavoro» ed in particolare l'art. 6 del citato codice,
secondo il quale «il personale ispettivo deve qualificarsi al
personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di
riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento l'acceso
non puo' avere luogo»;
Dispone:
Art. 1
Istituzione del logo
E' istituito il logo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, d'ora
in avanti denominato «il logo», raffigurato nel documento di
identita' visiva di cui all'allegato A che fa parte integrante del
presente provvedimento e che contiene le specifiche grafiche e
tecniche del logo.