IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  14  della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46,   che
istituisce, presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  il  Fondo  speciale  rotativo   per   l'innovazione
tecnologica (FIT); 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
concernente i criteri per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente le modalita'  e  le  procedure
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in  favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  ministeriale  3  luglio  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  163  del  14  luglio
2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle  aree
depresse ai sensi della citata legge n. 488 del 1992; 
  Vista la circolare esplicativa del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000,  n.  900315,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  175  del  28
luglio 2000, supplemento ordinario n. 122; 
  Visto   il   Programma   operativo   nazionale   (PON)    «Sviluppo
imprenditoriale  locale»  2000-2006,  approvato   dalla   Commissione
europea con decisione C(2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo
complemento di programmazione, approvato dal Comitato di sorveglianza
del PON il 10 luglio  2001  e,  in  particolare,  la  misura  2.1.a -
Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA innovazione; 
  Visto il PON «Ricerca e  competitivita'»  2007-2013,  adottato  con
decisione della Commissione europea C (2007)  6882  del  21  dicembre
2007; 
  Viste le circolari esplicative del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 28 novembre 2001, n. 1167509, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  292  del  17
dicembre 2001, supplemento ordinario n. 271, e  28  aprile  2004,  n.
946130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 111 del 13 maggio 2004, supplemento ordinario n. 92; 
  Vista la direttiva del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  16  gennaio  2001,  recante   «Direttive   per   la
concessione  delle  agevolazioni  del  Fondo  speciale  rotativo  per
l'innovazione tecnologica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2001; 
  Vista la circolare esplicativa del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n.  1034240,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  133  dell'11
giugno 2001, supplemento ordinario n. 143, e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10  luglio
2008 recante l'adeguamento della citata  direttiva  16  gennaio  2001
alla nuova disciplina comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008; 
  Visto l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  in
base al quale il FIT ha assunto la denominazione  di  «Fondo  per  la
crescita sostenibile»; 
  Considerato che la sfavorevole congiuntura economica  degli  ultimi
anni ha creato situazioni di  difficolta'  anche  per  molte  imprese
agevolate a valere sulla predetta legge n. 46 del 1982 e sulla misura
2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA innovazione; 
  Considerato che tali situazioni di  difficolta'  hanno  determinato
per le imprese rilevanti carenze sul piano dei  flussi  finanziari  e
crisi di liquidita' e, quindi, inadempimenti rispetto  agli  obblighi
di restituzione dei ratei  di  finanziamento  agevolato  erogati  dal
Ministero dello sviluppo economico e di  somme  comunque  dovute  per
effetto di revoca o rideterminazione delle agevolazioni; 
  Ritenuto opportuno, in ragione  di  quanto  sopra,  procedere,  con
riferimento   agli   interventi   agevolativi   sopra   indicati,   a
compensazione  dei  suddetti  crediti  vantati  nei  confronti  delle
imprese beneficiarie con crediti certi, liquidi ed esigibili  vantati
dalle imprese beneficiarie medesime nei confronti del Ministero dello
sviluppo economico, applicando  il  dettato  degli  articoli  1241  e
seguenti del codice civile; 
  Viste le richieste  avanzate  dalle  imprese  beneficiarie  in  tal
senso; 
  Ritenuto opportuno, per  le  motivazioni  di  cui  sopra,  assumere
determinazioni al riguardo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto disciplina, per le imprese  beneficiarie  di
agevolazioni a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46  e/o  sulla
misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA  innovazione
del Programma operativo  nazionale  (PON)  «Sviluppo  imprenditoriale
locale» 2000-2006, la compensazione,  per  il  tramite  delle  banche
concessionarie, tra i crediti di cui al comma  2  facenti  capo  alla
medesima impresa  in  relazione  ad  uno  o  piu'  programmi  cui  si
riferiscono le agevolazioni medesime. 
  2. Le somme che possono formare oggetto della compensazione sono: 
    a) per i crediti vantati dall'impresa: le somme certe, liquide ed
esigibili da erogare, per i progetti agevolati ai sensi  della  legge
n. 46 del 1982, a titolo di finanziamento agevolato e contributo alla
spesa  e,  per  i  progetti  agevolati  ai  sensi  della  misura  PIA
innovazione, a titolo di finanziamento agevolato  e  contributo  alla
spesa, per la  parte  di  sviluppo  precompetitivo,  e  a  titolo  di
contributo in conto impianti, per la parte di industrializzazione; 
    b) per i crediti vantati dal Ministero dello  sviluppo  economico
nei confronti dell'impresa: le somme dovute da  questa  al  Ministero
per l'effetto di rate  scadute  del  finanziamento  agevolato  e/o  a
seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale o, comunque,  di
rideterminazione delle agevolazioni  concesse  relative  alle  misure
agevolative previste nel presente decreto,  maggiorate  dei  relativi
previsti interessi. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua la compensazione,
su richiesta dell'impresa beneficiaria e su parere  favorevole  della
banca concessionaria, dopo avere acquisito da quest'ultima i conteggi
delle somme dovute  dall'impresa  stessa,  comprensive  di  eventuali
interessi ordinari ed interessi moratori. 
  4. Verificata la sussistenza delle condizioni per la compensazione,
il  Ministero  dello  sviluppo   economico   ne   da'   comunicazione
all'impresa interessata, specificando l'eventuale debito che  residua
in capo all'impresa, che deve essere versato a saldo al Ministero. 
  5. Restano salvi in capo al Ministero dello sviluppo economico  gli
obblighi relativi disciplinati dalla legge nei casi di  inadempimenti
contributivi e pagamenti sostitutivi per crediti erariali. 
  6. Restano salve ulteriori ipotesi di revoca  gia'  previste  dalla
normativa di riferimento, nonche' la  facolta'  del  Ministero  dello
sviluppo economico di sospendere le  erogazioni  ai  sensi  dell'art.
1461 del codice civile. 
  7. Con successivo decreto del direttore generale per gli  incentivi
alle imprese del Ministero dello sviluppo  economico  possono  essere
definite modalita' attuative delle presenti disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 luglio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2644