IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
Visto l'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante: «Codice dell'amministrazione digitale (di seguito
"C.A.D.")»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, regolamento attuativo del registro delle imprese, in
applicazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 580;
Visto l'art. 11 della direttiva del 16 settembre 2009, n.
2009/101/CE;
Visti gli articoli 2479 e seguenti del Codice civile in materia di
Societa' a responsabilita' limitata e in particolare l'art. 2480 del
Codice civile, recante disciplina delle modificazioni dell'atto
costitutivo;
Visti gli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, che hanno introdotto l'istituto della start-up innovativa;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante:
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo»;
Tenuto conto che, ai soli fini dell'iscrizione nella sezione
ordinaria e nella sezione speciale relativa alle start-up innovative
del registro delle imprese degli atti costitutivi delle societa' di
capitali, costituite anche in forma cooperativa, il legislatore ha
demandato al Ministro dello sviluppo economico la redazione di un
modello standard per la costituzione e le modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto di dette societa';
Considerato che con decreto del Ministro dello sviluppo economico
in data 17 febbraio 2016, e' stato emanato il modello standard per la
costituzione delle start-up innovative in forma di societa' a
responsabilita' limitata e con successivo decreto del Direttore
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica del 1° luglio 2016 sono state approvate le
specifiche tecniche per la presentazione della pratica;
Ritenuto necessario provvedere all'emanazione del modello uniforme
per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle start-up
costituite in forma di Societa' a responsabilita' limitata;
Preso infine atto che l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, prescrive che, in deroga alle norme del Codice
civile, tali atti possono essere redatti alternativamente anche in
forma elettronica con firma non autenticata dai sottoscrittori a
norma dell'art. 24 del C.A.D.;
Decreta:
Art. 1
Onere formale
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2480, secondo capoverso,
del Codice civile, gli atti modificativi dell'atto costitutivo e
dello statuto delle Societa' a responsabilita' limitata, aventi per
oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, sono redatti in forma elettronica e firmati
digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D., dal Presidente
dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la
delibera, nel caso di societa' pluripersonale, o dall'unico socio nel
caso di unipersonale, in totale conformita' allo standard allegato
sotto la lettera a) al presente decreto, redatto sulla base delle
specifiche tecniche del modello, di cui all'art. 2, comma 1.
2. Le societa' si avvalgono delle disposizioni del presente decreto
per le modifiche che non comportano la perdita dei requisiti di cui
all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179 e la
cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle
start-up innovative. A tal uopo, contestualmente al deposito per
l'iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese del
verbale modificativo, la start-up deposita la dichiarazione di
attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al comma 15
dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
3. L'atto modificativo e' redatto in modalita' esclusivamente
informatica.
4. L'atto sottoscritto in maniera diversa da quanto previsto dal
comma 1, non e' iscrivibile nel registro delle imprese.