IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti
oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio
assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione
espressa e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione
preventiva;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante
attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di
inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 29 settembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione
speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in
relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base
dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso
alle attivita' di servizi e dei principi di ragionevolezza e
proporzionalita', provvede alla precisa individuazione delle
attivita' oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione
o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di seguito «Scia»)
o di silenzio assenso, nonche' quelle per le quali e' necessario il
titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di
coordinamento.
2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire
omogeneita' di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' adottato un glossario unico, che contiene
l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della
categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del
conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della
tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la
necessaria attivita' di consulenza funzionale all'istruttoria agli
interessati in relazione alle attivita' elencate nella tabella A,
fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti
dalla legge.
4. Per le finalita' indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il
competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, puo' adottare deliberazioni volte a
delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi
particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico
in cui e' vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
l'esercizio di una o piu' attivita' di cui al presente decreto,
individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in
quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni
di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al
Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il
Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il
monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.