IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 5 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
delega al Governo per  la  precisa  individuazione  dei  procedimenti
oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio
assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7  agosto  1990,
n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria  l'autorizzazione
espressa e di quelli per i quali  e'  sufficiente  una  comunicazione
preventiva; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2016,  n.  126,  recante
attuazione della delega in materia  di  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante  approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2016; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 29 settembre 2016; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso  dalla Commissione
speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2016; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro   dell'interno   in
relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione  della  delega  di   cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche  sulla  base
dei principi del diritto  dell'Unione  europea  relativi  all'accesso
alle  attivita'  di  servizi  e  dei  principi  di  ragionevolezza  e
proporzionalita',  provvede   alla   precisa   individuazione   delle
attivita' oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione
o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di seguito «Scia»)
o di silenzio assenso, nonche' quelle per le quali e'  necessario  il
titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative  di
coordinamento. 
  2. Con riferimento alla materia  edilizia,  al  fine  di  garantire
omogeneita' di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' adottato un  glossario  unico,  che  contiene
l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione  della
categoria  di  intervento  a  cui  le  stesse  appartengono   e   del
conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte,  ai  sensi  della
tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto. 
  3.  Le  amministrazioni  procedenti  forniscono  gratuitamente   la
necessaria attivita' di consulenza  funzionale  all'istruttoria  agli
interessati in relazione alle attivita'  elencate  nella  tabella  A,
fatto salvo il pagamento dei  soli  diritti  di  segreteria  previsti
dalla legge. 
  4. Per le finalita' indicate dall'articolo 52 del Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  il  comune,  d'intesa  con  la  regione,  sentito  il
competente soprintendente del Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  puo'  adottare  deliberazioni  volte   a
delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree  aventi
particolare valore archeologico, storico, artistico  e  paesaggistico
in cui e' vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 15 del  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,
l'esercizio di una o piu'  attivita'  di  cui  al  presente  decreto,
individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in
quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle  deliberazioni
di cui al  periodo  precedente  alla  competente  soprintendenza  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  e  al
Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione.  Il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  e  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  assicurano  congiuntamente  il
monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.