IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto ministeriale n. 15 del 3  marzo  2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del  13  marzo  2000,  concernente  la
ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese; 
  Visto il decreto ministeriale  5  gennaio  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001,  recante  modificazioni
al decreto ministeriale n.  15  del  3  marzo  2000,  concernente  la
ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese; 
  Considerato che, in attuazione dei criteri introdotti  dal  decreto
ministeriale 5 gennaio 2001, la capacita' dell'aeroporto di Linate e'
stata individuata nel limite di 18 movimenti  orari  come  risultante
dalla direttiva impartita dall'Enac ad Assoclearence con  nota  prot.
n. 01-420/D.G. del 12 febbraio 2001; 
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  una  sempre   migliore
fruizione dell'aeroporto di Milano Linate, mantenendone invariata  la
capacita' aeroportuale, anche  nell'ottica  del  pieno  dispiegamento
delle potenzialita' di sviluppo dell'Hub di Milano Malpensa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 395 del 1° ottobre  2014,  recante
modificazioni al decreto ministeriale n. 15 del 3 marzo 2000; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 17 dicembre  2015,
adottata a norma dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008,  con
la quale la Commissione europea ha negato l'approvazione delle misure
contenute nel decreto ministeriale n. 395  del  1°  ottobre  2014  in
quanto  in  contrasto  con  lo  stesso  art.  19,  paragrafo  2,  del
regolamento  (CE)  n.  1008/2008,  nella  parte  in  cui  prevede  la
preventiva consultazione delle parti interessate; 
  Visti  gli  esiti  della  consultazione  delle  parti   interessate
effettuata in ottemperanza alla predetta decisione della  Commissione
e valutate le relative osservazioni; 
  Considerato che le misure contenute nel decreto  n. 395/2014  hanno
prodotto effetti positivi in ordine alla apertura del  mercato  senza
determinare alterazioni della concorrenza  o  discriminazioni  tra  i
vettori interessati; 
  Ritenuto pertanto, che tali misure siano adeguate alle finalita' di
assicurare una sempre migliore  fruizione  dell'aeroporto  di  Milano
Linate, nell'ottica del pieno dispiegamento  delle  potenzialita'  di
sviluppo dell'Hub di Milano Malpensa; 
  Ritenuto altresi', necessario procedere all'emanazione di un  nuovo
provvedimento in conformita' alla decisione della Commissione europea
del 17 gennaio 2015 e, in particolare, al paragrafo 28; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 16  novembre
2016, con la quale sono state approvate le  previsioni  del  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 3 marzo 2000 n. 15  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 4. - I vettori comunitari  possono  operare  collegamenti  di
linea "point to point", mediante aeromobili del  tipo  "narrow  body"
(unico corridoio), tra lo scalo di Milano Linate  e  altri  aeroporti
dell`Unione europea, nei limiti della  definita  capacita'  operativa
dello scalo di Milano Linate.».