IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'art. 271, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo agli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, ai sensi del quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorita' competenti; Visto l'art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel quale si prevedono le modalita' di individuazione dei valori limite di emissione in atmosfera da applicare agli impianti ed alle attivita' degli stabilimenti; Visti gli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in cui si prevedono le modalita' di individuazione dei valori limite di emissione da applicare agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili; Sentito il Ministro della salute; Decreta: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. Il presente decreto, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, individua i criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.