IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 271, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 relativo agli stabilimenti a tecnologia  avanzata  nella
produzione  di  biocarburanti,  ai  sensi  del  quale   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro della salute, adotta, al fine di assicurare la tutela  della
salute e dell'ambiente, apposite linee guida recanti i criteri per la
fissazione  dei  valori  limite  di  emissione  degli   impianti   di
bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione  da  parte
delle autorita' competenti; 
  Visto l'art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152 nel quale si prevedono  le  modalita'  di  individuazione  dei
valori limite di emissione in atmosfera da applicare agli impianti ed
alle attivita' degli stabilimenti; 
  Visti gli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152  in  cui  si   prevedono   le   modalita'   di
individuazione dei valori  limite  di  emissione  da  applicare  agli
stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  9  ottobre
2013, n. 139  concernente  specifiche  procedure  autorizzative,  con
tempistica accelerata ed adempimenti  semplificati,  per  i  casi  di
realizzazione di impianti  di  produzione  da  fonti  rinnovabili  in
sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da  fonti
rinnovabili; 
  Sentito il Ministro della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente  decreto,  ai  fini  della  tutela  della  salute  e
dell'ambiente, individua i criteri da applicare per la fissazione dei
valori  limite  di  emissione  in  atmosfera  degli  impianti   degli
stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.