IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina  della
produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali
di moltiplicazione e da orto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito,  con
modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46,  in  particolare
l'art. 2-bis che sostituisce l'art.  19-bis  della  citata  legge  n.
1096/1971 e  con  il  quale  e'  prevista  l'istituzione,  presso  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  del
registro  nazionale  della  varieta'  da  conservazione,  cosi'  come
definite dal medesimo art. 2-bis; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  30  dicembre  2010,  n.  267,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11
febbraio  2011,  recante  «Attuazione  della  direttiva  2009/145/CE,
recante  talune  deroghe  per  l'ammissione  di  ecotipi  e  varieta'
orticole  tradizionalmente  coltivate  in  particolari  localita'   e
regioni e  minacciate  da  erosione  genetica,  nonche'  di  varieta'
orticole  prive  di  valore  intrinseco  per  la  produzione  a  fini
commerciali  ma  sviluppate  per  la   coltivazione   in   condizioni
particolari per la commercializzazione di sementi di tali  ecotipi  e
varieta'»; 
  Visto il decreto ministeriale del  18  settembre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  10  dicembre
2012, recante disposizioni applicative  del  decreto  legislativo  30
dicembre 2010, n.  267,  per  cio'  che  concerne  le  modalita'  per
l'ammissione al registro nazionale delle varieta' di specie ortive da
conservazione e delle varieta'  di  specie  ortive  prive  di  valore
intrinseco  e  sviluppate   per   la   coltivazione   in   condizioni
particolari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti,
recante individuazione  degli  Uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Visto il  decreto  ministeriale  11  ottobre  2016  «Iscrizione  di
varieta'  da  conservazione  di   pomodoro   al   relativo   registro
nazionale»; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del  citato
decreto 11 ottobre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 1, comma 1,  del  decreto  ministeriale  11  ottobre  2016
«Iscrizione di varieta'  da  conservazione  di pomodoro  al  relativo
registro  nazionale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n.  252  del  27  ottobre  2016,  le  parole  «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026». 
 
    Roma, 16 novembre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto