IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE, 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE, 
         con delega in materia di politiche per la famiglia 
 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421»
con   particolare    riguardo    all'art.    3-septies    concernente
l'integrazione sociosanitaria; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
sociosanitarie, approvato con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2001; 
  Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»  che,  al  fine  di
garantire  l'attuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
assistenziali da garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  con
riguardo alle  persone  non  autosufficienti,  istituisce  presso  il
Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le
non autosufficienze; 
  Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che  dispone   che   gli   atti   e   i   provvedimenti   concernenti
l'utilizzazione del Fondo per le non  autosufficienze  sono  adottati
dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il  Ministro
della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 159,  con  il
quale  si  dispone  che  lo  stanziamento  del  Fondo  per   le   non
autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli  interventi  a
sostegno delle persone affette da sclerosi laterale  amiotrofica,  e'
incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare,  l'art.  1,  comma  405,  che
dispone  l'incremento  della  stanziamento  del  Fondo  per  le   non
autosufficienze di 150 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2016; 
  Visto l'art. 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, che dispone
lo stanziamento di 5 milioni di euro  per  l'anno  2016  al  fine  di
potenziare   i   progetti   riguardanti   misure   atte   a   rendere
effettivamente indipendente la vita  delle  persone  con  disabilita'
grave come previsto dalle disposizioni di cui alla  legge  21  maggio
1998, n. 162; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del comma 109 della
legge n. 191 del  2009,  richiede  che  ciascuna  amministrazione  si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  attribuite  alle  province  stesse  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a  firma  del  Ragioniere  generale  dello
Stato, che conferma  l'esigenza  di  mantenere  accantonati  i  fondi
spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato che, in  assenza  della  previsione  normativa  di  cui
all'art. 1, comma 159, della legge n. 190 del  2014,  a  legislazione
previgente la dotazione del Fondo per le non autosufficienze  sarebbe
stata pari a zero euro, e che pertanto nessuna risorsa sarebbe  stata
trasferita alle regioni; 
  Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilita'  a
decorrere dal 2015 sul Fondo per  le  non  autosufficienze,  sono  da
considerarsi come un  rifinanziamento  del  suddetto  Fondo,  la  cui
quantificazione, effettuata in sede di legge di stabilita' 2015,  non
comprende le quote afferenti  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del
2009, sono pertanto da ritenersi escluse; 
  Considerato che, in base all'Intesa  sancita  in  Conferenza  Stato
regioni nella seduta  dell'11  febbraio  2016,  con  cui  sono  state
stabilite le  modalita'  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica per l'anno 2016 da parte  delle  regioni  a  statuto
ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge  n.  208  del
2015, le regioni, entro trenta giorni dal raggiungimento  dell'Intesa
medesima, possono comunicare al Ministero dell'economia e finanze  le
risorse del  bilancio  dello  Stato  alternative  rispetto  a  quelle
indicate al fine di assolvere al contributo di finanza  pubblica  per
la parte di competenza; 
  Considerato che, in base all'Intesa sopra  richiamata,  la  Regione
Lazio ha richiesto il totale definanziamento  della  quota  spettante
per l'anno 2016, nella misura di 35.217.000 euro, che  verra'  quindi
accantonata per intero e resa indisponibile; 
  Visto il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti
e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con  decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013; 
  Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 5, comma  2,
del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167,  sul  richiamato
Programma d'azione biennale, da parte della Conferenza  unificata  in
data 24  luglio  2013  e,  in  particolare,  la  raccomandazione  ivi
contenuta formulata dalla Conferenza delle regioni e  delle  province
autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare  il
finanziamento per le  sperimentazioni  regionali  per  le  politiche,
servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  16
dicembre 2014, concernente  il  regolamento  relativo  al  Casellario
dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016 con il quale al Ministro per gli affari regionali e  le
autonomie e' stata attribuita la delega in materia di  politiche  per
la famiglia; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 3 agosto
2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non  autosufficienze»  per
l'anno 2016, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite, per una quota
pari a 390 milioni, alle regioni, per le finalita' di cui all'art.  2
e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per  le  finalita'  di  cui  all'art.  6.  Il
riparto generale riassuntivo delle  risorse  finanziarie  complessive
per l'anno 2016 e' riportato nell'allegata tabella 1, che costituisce
parte integrante  del  presente  decreto.  Il  riparto  alle  regioni
avviene secondo le  quote  riportate  nell'allegata  tabella  2,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2016 sono  basati
sui seguenti indicatori della domanda potenziale di  servizi  per  la
non autosufficienza: 
  a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75
anni, nella misura del 60%; 
  b) criteri utilizzati per il riparto del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, nella misura del 40%. 
  3.  I  criteri  di  cui  al  comma  2  sono  oggetto  di  specifica
integrazione e revisione ai fini del riparto per l'anno 2017 in esito
alla rilevazione, di cui  all'art.  3,  comma  5,  del  numero  delle
persone con disabilita' gravissima, come definite ai sensi  dell'art.
3, comma 2. I medesimi criteri sono modificabili e integrabili  negli
anni successivi sulla base delle esigenze che si  determineranno  con
la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni  sociali  con
riferimento alle persone non autosufficienti. 
  4.  Eventuali  ulteriori  risorse  derivanti  da  provvedimenti  di
incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538  «Fondo  per
le non autosufficienze», saranno ripartite  fra  le  regioni  con  le
stesse modalita' e criteri  di  cui  al  presente  decreto,  come  da
tabella 2.