In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall'art.  78  del   decreto
legislativo 19 aprile  2016,  n.  50  (di  seguito  Codice),  con  le
presenti linee guida vengono definiti i criteri e  le  modalita'  per
l'iscrizione all'Albo nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle
commissioni giudicatrici (di seguito  Albo)  da  parte  dei  soggetti
dotati  di  requisiti  di  compatibilita'  e  moralita',  nonche'  di
comprovata competenza e professionalita' nello  specifico  settore  a
cui si riferisce il contratto.  Con  successivo  regolamento  saranno
definite  le  modalita'  per  la  trasmissione  della  documentazione
necessaria per l'iscrizione all'Albo. 
  Le  disposizioni  contenute  nelle  presenti  linee  guida  non  si
applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto  o
concessioni  effettuate  dagli  enti  aggiudicatori  che  non   siano
amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono  una  delle  attivita'
previste dagli articoli 115-121 del Codice. 
Premessa. 
  1. Ai sensi dell'art. 77 del Codice la  valutazione  delle  offerte
dal punto di vista  tecnico  ed  economico,  quando  il  criterio  di
aggiudicazione   e'   quello   dell'offerta    economicamente    piu'
vantaggiosa, compete a  una  commissione  giudicatrice,  composta  da
esperti  nello  specifico  settore  cui   afferisce   l'oggetto   del
contratto. Per poter far parte della commissione gli  esperti  devono
necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti  alla
stazione appaltante che indice la gara. E'  da  considerarsi  interno
alla  stazione  appaltante  il  commissario  di  gara  scelto  tra  i
dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi  3
e 4, del Codice, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di
costituzione delle forme  aggregative  di  cui  ai  citati  commi,  a
condizione  che  abbiano  deliberato  di  dare  vita  alle  medesime.
Appartengono sempre alla stazione  appaltante  e  non  devono  essere
iscritti all'albo il segretario e il custode della documentazione  di
gara, se diverso dal segretario. 
  2. L'Albo e' composto da: 
    a) una sezione ordinaria contenente l'elenco  degli  esperti  che
possono essere selezionati  dall'Autorita'  a  seguito  di  richiesta
delle stazioni appaltanti nonche' direttamente  dalle  stesse  quando
ricorrano le condizioni di cui al punto 3; 
    b) una sezione speciale, prevista dall'art. 77, comma 3,  per  le
procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A.
e  dai  soggetti  aggregatori  regionali  di  cui  all'art.   9   del
decreto-legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
89/2014. 
  3. In caso di affidamento di  contratti  d'importo  inferiore  alle
soglie di rilevanza comunitaria  o  per  quelli  che  non  presentano
particolare   complessita',   le   stazioni   appaltanti   hanno   la
possibilita'  di  nominare  componenti  interni,  nel  rispetto   del
principio  di  rotazione.  Sono  considerate   di   non   particolare
complessita' le procedure  interamente  gestite  tramite  piattaforme
telematiche di negoziazione, ai  sensi  dell'art.  58  del  Codice  e
quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo
criteri basati sul principio on/off (in presenza  di  un  determinato
elemento e' attribuito  un  punteggio  predeterminato,  senza  alcuna
valutazione discrezionale, in assenza e' attribuito un punteggio pari
a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di  gara.
Viceversa, quando la commissione deve esprimere valutazioni  di  tipo
discrezionale e' necessario che almeno  il  presidente  sia  nominato
facendo ricorso alla lista comunicata dall'Autorita'. 
  4. L'elenco degli esperti iscritti all'Albo e' pubblicato sul  sito
dell'Autorita'. Sono sottratti alla pubblicazione  i  dati  personali
non pertinenti o eccedenti rispetto al fine  di  rendere  conoscibile
l'Albo. 
1. Adempimenti delle stazioni appaltanti  e  la  funzionalita'  delle
  commissioni giudicatrici. 
  1.1 Nei documenti di gara, le stazioni  appaltanti  devono  fornire
informazioni  dettagliate  sulla   composizione   della   commissione
giudicatrice, sulle modalita' di scelta  degli  eventuali  componenti
interni e di nomina del presidente, nonche' sulle funzioni e  compiti
della commissione. La stazione appaltante deve indicare: 
    1) numero di membri della commissione giudicatrice (3  o  5).  Al
fine di  ridurre  i  costi  della  gara  e  velocizzare  i  tempi  di
aggiudicazione e' opportuno che le stazioni appaltanti  prevedano  un
numero di commissari, di  regola,  pari  a  3,  salvo  situazioni  di
particolare complessita' nel  quale  il  numero  di  commissari  puo'
essere elevato a 5; 
    2)  caratteristiche  professionali  dei  commissari  di  gara.  I
commissari  devono  essere  esperti  nello  specifico   settore   cui
afferisce  l'oggetto  del  contratto.  La  stazione  appaltante  deve
motivare adeguatamente circa le  professionalita'  richieste  per  la
valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico.  In
generale sara'  necessario  ricorrere  a  esperti  caratterizzati  da
professionalita' distinte, a  titolo  esemplificativo,  nei  seguenti
casi: 
      1) contratti misti di appalto; 
      2)  gare  su  piu'  lotti  distinti,  con   unica   commissione
giudicatrice; 
      3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di
progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse; 
    3) qualora ne  ricorrano  le  condizioni,  numero  di  componenti
interni  della  commissione.  A  tal  fine  occorre  contemperare  le
esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite  nella  scelta
di commissari interni, con quelle di  imparzialita',  qualita'  degli
affidamenti e prevenzione della corruzione, alla  base  dell'art.  77
del Codice. In ogni caso, la nomina di commissari interni, una  volta
entrato  a  regime  il  sistema  di  qualificazione  delle   stazioni
appaltanti, di cui all'art. 38 del  Codice,  puo'  essere  effettuata
solo quando nell'Albo vi siano un numero di  esperti  della  stazione
appaltante sufficiente a  consentire  il  rispetto  dei  principi  di
indeterminatezza del nominativo dei commissari di  gara  prima  della
presentazione delle offerte (di cui all'art. 77, comma 7 del  Codice)
e della rotazione delle nomine (di  cui  all'art.  77,  comma  3  del
Codice). Nelle more le stazioni appaltanti procederanno  alla  nomina
degli interni iscritti all'albo, nei limiti delle  disponibilita'  in
organico; 
    4) modalita' di selezione  dei  componenti,  esterni  e  interni,
prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza  del
termine per la  presentazione  delle  offerte.  Inoltre,  per  quanto
riguarda i componenti esterni, l'art. 77 stabilisce che: 
      a) l'Autorita' ha cinque giorni di tempo per inviare  la  lista
dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte
della stazione appaltante; 
      b) la stazione appaltante procede con sorteggio  pubblico  alla
scelta dei candidati; 
      c)   i   sorteggiati   devono    pronunciarsi,    al    momento
dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza  di  cause
di incompatibilita' e di astensione. 
  Ferma restando la liberta' della stazione appaltante  di  scegliere
il momento d'invio  della  richiesta  all'Autorita'  della  lista  di
candidati, purche'  successiva  al  momento  di  presentazione  delle
offerte, e' opportuno che questa avvenga in prossimita' della  seduta
in cui si  aprono  le  offerte  tecniche,  almeno  15  giorni  prima.
Contestualmente all'invio della  richiesta,  la  stazione  appaltante
rende nota la data e le modalita' del sorteggio.  Procedure  analoghe
devono essere seguite dalla stazione appaltante  per  la  nomina  dei
componenti interni; 
    5) compiti attribuiti alla commissione  giudicatrice.  Il  Codice
prevede  che  la  commissione  giudicatrice  e'  responsabile   della
valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche.  La   stazione
appaltante puo' prevedere ulteriori adempimenti per  la  commissione,
purche' questi siano  indicati  nella  documentazione  di  gara.  Tra
questi e' da ricomprendere l'ausilio al RUP nella  valutazione  della
congruita' delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo dalle Linee
guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non  possono  essere
attribuiti compiti di  amministrazione  attiva,  che  competono  alla
stazione appaltante; 
    6) criteri per la scelta del Presidente. Tra  i  criteri  possono
essere previsti quello del settore di competenza, la valutazione  dei
curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio; 
    7) durata prevista per i lavori della  commissione  giudicatrice,
numero di sedute, pubbliche o riservate, previste per la  commissione
e i mezzi tecnici necessari  per  consentire  ai  commissari  che  ne
facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da  assicurare  la
riservatezza delle comunicazioni; 
    8)  modalita'  di  svolgimento  dei   lavori   da   parte   della
commissione. In generale la commissione i) apre in seduta pubblica  i
plichi contenenti le offerte  tecniche  al  fine  di  procedere  alla
verifica della presenza dei documenti prodotti; ii)  in  una  o  piu'
sedute riservate, o lavorando da remoto,  la  commissione  valuta  le
offerte tecniche e procede alla assegnazione  dei  relativi  punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella  lettera
di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica,  la  commissione
da lettura dei punteggi attribuiti  alle  singole  offerte  tecniche,
procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e,
data lettura dei ribassi espressi in lettere  e  delle  riduzioni  di
ciascuna di esse,  proceda  alla  individuazione  delle  offerte  che
superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice
ovvero  indica  al  RUP  le  offerte  che,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 97, comma 6 del Codice appaiono,  sulla  base  di  elementi
specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facolta' del RUP
di decidere al riguardo. 
  1.2 L'Autorita' con proprio regolamento disciplina: 
    a) le procedure informatiche per garantire  la  casualita'  della
scelta; 
    b) le modalita' per garantire la corrispondenza tra la  richiesta
di professionalita' da parte della stazione appaltante e  la  sezione
di riferimento dell'Albo; 
    c) le modalita' per garantire  la  rotazione  degli  esperti.  Al
riguardo rilevano il numero di  incarichi  effettivamente  assegnati.
Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati gia' nominati
esperti per 2 commissioni di gara nel corso  dell'anno,  se  ci  sono
altri soggetti idonei ad essere nominati commissari; 
    d)  le  comunicazioni  che  devono  intercorrere  tra  Autorita',
stazioni  appaltanti  e  commissari  di  gara   per   la   tenuta   e
l'aggiornamento dell'Albo; 
    e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo  del
ricorso all'Albo. 
  1.3  Le  stazioni  appaltanti,  una  volta  ricevuto  l'elenco  dei
candidati, devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure  che
garantiscano almeno la piena conoscenza della data  del  sorteggio  e
delle modalita' di svolgimento dello  stesso  da  parte  di  tutti  i
concorrenti. A  tal  fine  esse  dovranno  indicare  sul  profilo  di
committente la data e la seduta apposita, ovvero altra  seduta  utile
anche all'esercizio di altre funzioni, in cui svolgera' il sorteggio. 
  1.4 Al  fine  di  velocizzare  le  operazioni  di  selezione  della
commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento  in  cui
riceve l'elenco dei candidati, comunica  a  questi  ultimi  l'oggetto
della  gara,  il  nominativo  delle  imprese  ammesse,  la  data  del
sorteggio, quella per l'accettazione  dell'incarico  e  quella  della
seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte   tecniche,   cui   la
commissione deve partecipare. In tal modo il candidato e'  messo  fin
da subito nella condizione di poter valutare l'esistenza di cause  di
incompatibilita' e di impossibilita' a svolgere l'incarico.  In  caso
positivo, il candidato ne da' tempestiva comunicazione alla  stazione
appaltante. 
  1.5 La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima
dell'insediamento della commissione,  sul  profilo  del  committente,
nella sezione «amministrazione  trasparente»  la  composizione  della
commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29,  comma
1, del Codice),  il  compenso  dei  singoli  commissari  e  il  costo
complessivo, sostenuto  dall'amministrazione,  per  la  procedura  di
nomina. 
  1.6 Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione  di  gara
opera in piena autonomia rispetto alla  stazione  appaltante  e  deve
valutare il contenuto dell'offerta secondo  i  criteri  motivazionali
presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti si  dotano  di
strumenti di ausilio per i commissari di gara per risolvere questioni
di  tipo  amministrativo  e  che  non  determinino  interferenze  nel
processo di valutazione delle offerte. 
  1.7 Ai fini della prevenzione della corruzione la commissione  e  i
singoli commissari  segnalano  immediatamente  all'Autorita'  e,  ove
ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica  competente
qualsiasi tentativo di condizionamento  della  propria  attivita'  da
parte  di  concorrenti,  stazione  appaltante  e,  in  generale,   di
qualsiasi altro soggetto in grado di  influenzare  l'andamento  della
gara. 
  1.8 In caso di impedimento  di  uno  o  piu'  candidati  designati,
ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2  e  3,
sara' individuato un  sostituto  nella  rosa  dei  soggetti  proposti
dall'Autorita'. Se i soggetti  in  lista  non  sono  sufficienti,  la
stazione appaltante richiede all'Autorita' un'integrazione alla lista
dei candidati. 
2. Comprovata esperienza e professionalita'. 
Sezione ordinaria. 
  2.1 La  sezione  ordinaria  dell'Albo  e'  divisa  in  sottosezioni
individuate sulla base della  normativa  ordinistica  e  della  nuova
classificazione delle  professioni  CP2011,  adottata  dall'Istat  in
recepimento   della   International   Standard   Classification    of
Occupations - Isco08, dell'Organizzazione internazionale del  lavoro.
L'elenco delle sottosezioni e' contenuto nell'allegato. L'allegato e'
aggiornato   periodicamente   con    deliberazione    dell'Autorita',
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  2.2 Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti: 
    a. professionisti la cui attivita' e' assoggettata all'obbligo di
iscrizione in ordini o collegi; 
    b.  professionisti  la  cui   attivita'   non   e'   assoggettata
all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 
    c. dipendenti delle amministrazioni  aggiudicatrici,  secondo  la
definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice; 
    d. professori ordinari, professori associati,  ricercatori  delle
Universita' italiane e posizioni assimilate. 
  2.3 I professionisti esercenti professioni regolamentate per  poter
essere iscritti nell'Albo devono dimostrare di possedere  i  seguenti
requisiti: 
    a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza
da  almeno  5  anni  o,  nel  caso  di  affidamenti  di   particolare
complessita', 10 anni; 
    b) rispetto degli  obblighi  formativi  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
    c) assenza di sanzioni disciplinari della censura  o  piu'  gravi
comminate dall'ordine o dal collegio  nell'ultimo  triennio  o  della
sanzione della cancellazione; 
    d) regolarita' degli obblighi previdenziali; 
    e) possesso della  copertura  assicurativa  obbligatoria  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice,
anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 
    f) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi  o,  nel
caso di affidamenti di  particolare  complessita',  5  incarichi  nel
settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra  gli  incarichi
oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attivita'  svolta,
l'aver  svolto  funzioni  di  responsabile  unico  del  procedimento,
commissario   di   gara,   direttore   dei   lavori    o    direttore
dell'esecuzione. E' valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un
titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie
relative alla contrattualistica pubblica. 
  2.4  I  professionisti  la  cui  attivita'  non   e'   assoggettata
all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi  devono  dimostrare  di
possedere i seguenti requisiti: 
    a) eventuale iscrizione a un'associazione  professionale  di  cui
all'art.  2,  comma  1,  della  legge  14  gennaio  2013,  n.  4,   o
abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno
5 anni o, nel caso di affidamenti  di  particolare  complessita',  10
anni. In assenza  di  abilitazione  o  iscrizione  a  un'associazione
professionale,    documentazione    attestante     lo     svolgimento
dell'attivita' professionale per un periodo pari a quello di  cui  al
periodo precedente; 
    b) eventuale assolvimento  della  formazione  permanente  di  cui
all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 
    c) in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza
di sanzioni disciplinari della censura o piu' gravi  comminate  dalla
stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 
    d) certificato di conformita'  alla  norma  tecnica  UNI  per  la
singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 
    e) regolarita' degli obblighi previdenziali; 
    f) possesso di una copertura assicurativa che copra i  danni  che
possono derivare  dall'attivita'  di  commissario  di  gara,  per  la
copertura  di  danni  all'amministrazione  aggiudicatrice,  anche  in
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 
    g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di  affidamenti  di
particolare complessita', 5 incarichi nel settore per cui  si  chiede
l'iscrizione. Rientrano tra gli  incarichi  oggetto  di  valutazione,
oltre a quelli tipici dell'attivita' svolta, l'aver  svolto  funzioni
di  responsabile  unico  del  procedimento,  commissario   di   gara,
direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. E'  valutabile  tra
gli incarichi l'aver conseguito un  titolo  di  formazione  specifica
(master,   dottorato,    Phd)    nelle    materie    relative    alla
contrattualistica pubblica. 
  2.5  I  dipendenti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  possono
essere iscritti se dimostrano di possedere  i  requisiti  di  cui  ai
punti 2.3 o 2.4. In alternativa i  dipendenti  delle  amministrazioni
aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere alla dipendenze di una  amministrazione  aggiudicatrice
da  almeno  5  anni  o,  nel  caso  di  affidamenti  di   particolare
complessita', da almeno 10 anni e avere  un  titolo  di  studio  pari
almeno alla laura magistrale, o  al  diploma  di  laurea  secondo  il
vecchio ordinamento; 
    b)  abilitazione   all'esercizio   dell'attivita'   professionale
laddove prevista; 
    c) assenza di sanzioni disciplinari della censura  o  piu'  gravi
comminate nell'ultimo  triennio,  di  procedimenti  disciplinari  per
infrazioni di maggiore  gravita'  in  corso,  o  della  sanzione  del
licenziamento; 
    d) possesso di una copertura assicurativa - i cui costi, in  caso
di servizio reso all'esterno  dell'amministrazione  di  appartenenza,
sono a proprio carico -  che  copra  i  danni  che  possono  derivare
dall'attivita' di commissario di gara,  per  la  copertura  di  danni
all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste
risarcitorie di terzi; 
    e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di  affidamenti  di
particolare complessita', 5 incarichi nel settore per cui  si  chiede
l'iscrizione. Rientrano tra gli  incarichi  oggetto  di  valutazione,
oltre a quelli tipici dell'attivita' svolta, l'aver  svolto  funzioni
di  responsabile  unico  del  procedimento,  commissario   di   gara,
direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. E'  valutabile  tra
gli incarichi l'aver conseguito un  titolo  di  formazione  specifica
(master,   dottorato,    Phd)    nelle    materie    relative    alla
contrattualistica pubblica. 
  2.6 I professori ordinari, professori associati, ricercatori  delle
Universita' italiane e posizioni assimilate possono  essere  iscritti
se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai  punti  2.3,  2.4  o
2.5.  In  alternativa  devono  dimostrare  di  possedere  i  seguenti
requisiti: 
    a) svolgere la propria attivita' nel settore  di  riferimento  da
almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessita',
da almeno 10 anni; 
    b) assenza di sanzioni disciplinari della censura  o  piu'  gravi
comminate nell'ultimo  triennio,  di  procedimenti  disciplinari  per
infrazioni di maggiore  gravita'  in  corso,  o  della  sanzione  con
efficacia sospensiva; 
    c) possesso di una copertura assicurativa che copre i  danni  che
possono derivare  dall'attivita'  di  commissario  di  gara,  per  la
copertura  di  danni  all'amministrazione  aggiudicatrice,  anche  in
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 
    d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di  affidamenti  di
particolare complessita', 5 incarichi nel settore per cui  si  chiede
l'iscrizione. Rientrano tra gli  incarichi  oggetto  di  valutazione,
oltre a quelli tipici dell'attivita' svolta, l'aver  svolto  funzioni
di  responsabile  unico  del  procedimento,  commissario   di   gara,
direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. E'  valutabile  tra
gli incarichi l'aver conseguito un  titolo  di  formazione  specifica
(master,   dottorato,    Phd)    nelle    materie    relative    alla
contrattualistica pubblica. 
  2.7 Il personale  in  quiescenza  puo'  essere  iscritto  all'Albo,
purche' in possesso dei requisiti di cui ai punti  2.3,  2.4,  2.5  o
2.6, secondo quanto previsto dalla  circolare  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  4
dicembre 2014, n. 4,  interpretazione  e  applicazione  dell'art.  5,
comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato  dall'art.
6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. 
  2.8 In caso di passaggio tra le categorie  di  cui  al  punto  2.2,
l'esperto deve dimostrare di possedere cumulativamente i requisiti di
comprovata  competenza  e   professionalita'   previsti   nei   punti
precedenti. 
  2.9 Sono  considerati  particolarmente  complessi  gli  affidamenti
relativi a: 
    a) procedure di project financing; 
    b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico; 
    c) lavori, servizi o forniture  caratterizzati  da  significativa
innovativita'; 
    d) lavori da svolgersi  in  particolari  circostanze  ambientali,
climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad
alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche); 
    e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o  la
ristrutturazione  di  beni  ambientali   e   culturali,   anche   nel
sottosuolo; 
    f)  lavori  relativi  al  settore  ambientale,  con   particolare
riferimento, ad es., alle attivita' di bonifica  dei  siti  inquinati
ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi; 
    g) forniture di dispositivi medici. 
Sezione speciale. 
  2.10 Sono iscritti nella Sezione speciale dell'Albo i dipendenti di
Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei soggetti aggregatori  regionali
di cui all'art.  9  del  decreto-legge  n.  66/2014,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 89/2014, nonche' dei professionisti  che
hanno prestato attivita' di consulenza per i medesimi soggetti per un
periodo non inferiore a due anni. 
  2.11 Possono essere, altresi', iscritti  alla  Sezione  speciale  i
dirigenti delle amministrazioni aggiudicatrici, i primari ospedalieri
e le posizioni assimilate. 
  2.12 Per essere iscritti alla Sezione speciale i soggetti di cui ai
punti 2.10 e 2.11 devono essere in possesso dei medesimi requisiti di
cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6. 
  2.13 La Sezione speciale si articola nelle medesime sottosezioni di
cui al punto 2.1. 
3. Requisiti di moralita' e compatibilita'. 
Condizioni di iscrizione. 
  3.1 Non possono essere  iscritti  all'Albo,  ne'  far  parte  della
commissione giudicatrice neppure  come  segretario  o  custode  della
documentazione di gara: 
    a) coloro che hanno riportato condanna anche non  definitiva  per
il delitto previsto dall'art. 416-bis del  codice  penale  o  per  il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  all'art.  74  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato  testo  unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o  per  un
delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione,
la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la  pena
della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il  trasporto  e
la detenzione di armi, munizioni  o  materie  esplodenti,  o  per  il
delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione  a
taluno dei predetti reati; 
    b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli  indicati
alla lettera a); 
    c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i
delitti, consumati o  tentati,  previsti  dagli  articoli  314,  316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,  primo  comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323,  325,  326,  331,  secondo  comma,  334,
346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale  nonche'
all'art. 2635 del codice civile;del codice penale; 
    d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i
delitti, consumati o tentati, di frode ai  sensi  dell'art.  1  della
convenzione relativa alla tutela  degli  interessi  finanziari  delle
Comunita'  europee,  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi   con
finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di   eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati  connessi  alle
attivita'  terroristiche;  delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,
648-ter e 648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti
all'art.  1  del  decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109  e
successive modificazioni; sfruttamento del lavoro  minorile  e  altre
forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24; 
    e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva  alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu' delitti commessi con abuso  dei  poteri  o  con  violazione  dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o  a  un  pubblico  servizio
diversi da quelli indicati alla lettera c); 
    f) coloro che sono stati condannati con  sentenza  definitiva  ad
una pena non inferiore a due  anni  di  reclusione  per  delitto  non
colposo; 
    g) coloro nei  cui  confronti  il  tribunale  ha  applicato,  con
provvedimento anche non definitivo, una  misura  di  prevenzione,  in
quanto indiziati di appartenere ad  una  delle  associazioni  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettere a)  e  b),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1  operano  anche  nel
caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. 
  3.3 Non possono, altresi', essere iscritti all'Albo coloro che,  in
qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano  concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
La riabilitazione. 
  3.4 La sentenza  di  riabilitazione,  ovvero  il  provvedimento  di
riabilitazione  previsto  dall'art.  70  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178  e  seguenti  del
codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni  di
cui al punto 3.1 
  3.5  La  revoca  della  sentenza  di  riabilitazione  comporta   il
ripristino della causa di esclusione. 
La dichiarazione di inesistenza di cause  di  incompatibilita'  o  di
  astensione. 
  3.6 Al momento  dell'accettazione  dell'incarico,  o  in  una  fase
antecedente, i commissari di  gara  devono  dichiarare  l'inesistenza
delle cause d'incompatibilita' o di astensione. L'assenza di cause di
incompatibilita', astensione, esclusione previste  dall'art.  77  del
Codice e dalle presenti Linee guida  deve  persistere  per  tutta  la
durata dell'incarico. Si tratta in particolare di: 
    a) non aver svolto ne' svolgere alcun'altra funzione  o  incarico
tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento; 
    b)  non  avere,  direttamente  o  indirettamente,  un   interesse
finanziario, economico o altro interesse personale per  l'affidamento
in esame. Non trovarsi in alcuna delle  situazione  di  conflitto  di
interesse  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono  essere
assunti incarichi di commissario qualora la suddetta  attivita'  puo'
coinvolgere interessi propri, ovvero  di  parenti,  affini  entro  il
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con  le
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di  soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero
di  soggetti  od  organizzazioni  di  cui   sia   tutore,   curatore,
procuratore  o  agente,  ovvero  di  enti,  associazioni  anche   non
riconosciute,  comitati,  societa'  o   stabilimenti   di   cui   sia
amministratore o gerente o dirigente; 
    c)  non  aver  ricoperto  cariche  di   pubblico   amministratore
(componente di organo  amministrativo,  incarichi  amministrativi  di
vertice), nel biennio antecedente all'indizione  della  procedura  di
aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara. 
  3.7  Il  dipendente  delle  amministrazioni   aggiudicatrici   deve
produrre,  oltre  alla  dichiarazione  di   incompatibilita'   e   di
impossibilita' a svolgere l'incarico,  anche  l'autorizzazione  della
propria amministrazione, se prevista. 
4. Modalita' di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo. 
L'iscrizione all'Albo. 
  4.1 I  candidati  in  possesso  dei  requisiti  di  esperienza,  di
professionalita' e di onorabilita' sopra descritti possono iscriversi
all'Albo, secondo le modalita' e i tempi previsti dall'Autorita'  nel
proprio regolamento. La dichiarazione del possesso dei  requisiti  di
moralita'   avviene   compilando   formulari   standard   predisposti
dall'Autorita'. 
  4.2  I  candidati  si  iscrivono  accedendo  direttamente  al  sito
dell'ANAC, all'indirizzo comunicato con successivo atto, riempiendo i
campi  obbligatori  e  facoltativi  e  caricando  la   documentazione
richiesta, inclusa copia di  un  documento  di  riconoscimento.  Alla
domanda deve essere allegato  un  indirizzo  PEC  per  le  successive
comunicazioni. 
  4.3 I candidati  possono,  in  alternativa  alla  documentazione  a
comprova dei requisiti di esperienza e  professionalita',  presentare
al momento della registrazione una certificazione del  proprio  stato
rilasciata,   su   domanda,   dall'ordine,   collegio,   associazione
professionale o  amministrazione  di  appartenenza,  che  attesti  il
possesso  dei  predetti  requisiti  di   cui   al   punto   2.   Tale
certificazione  rileva  ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti richiesti per l'iscrizione. 
  4.4 L'iscrizione  all'Albo  sara'  possibile  nelle  date  indicate
dall'Autorita', con apposita comunicazione.  A  cadenze  prestabilite
sara' possibile procedere con nuove iscrizioni. 
  4.5  L'Autorita'  procede  alla   verifica,   a   campione,   sulla
correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per
l'iscrizione, anche avvalendosi dell'ausilio del Corpo della  Guardia
di finanza, ai sensi dell'art. 213, comma 5, del Codice. 
  4.6 L'Autorita' procede altresi' alla verifica dei requisiti di cui
al paragrafo 3.1. al momento dell'indicazione dei  sorteggiati  nella
lista  dei  candidati  forniti  alla   stazione   appaltante,   anche
avvalendosi dell'ausilio del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi
dell'art. 213, comma 5, del Codice. 
L'aggiornamento dell'Albo. 
  4.6 Periodicamente sono inviate  richieste  agli  esperti  presenti
nell'elenco per verificare il permanere dei  requisiti  d'iscrizione.
Gli esperti, una volta ricevuta la richiesta, devono inviare entro 30
giorni dal ricevimento, una  dichiarazione  formale,  su  un  modello
predisposto dall'Autorita', del permanere dei requisiti. 
  4.7 Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive  (ad  esempio
un pubblico dipendente che cambia amministrazione o  un  esperto  che
cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti e'
necessaria,   comunque,    un'immediata    segnalazione    al    fine
dell'aggiornamento dell'Albo.  Cio'  per  permettere  al  sistema  di
funzionare; si ricorda, ad esempio,  che  le  comunicazioni  con  gli
esperti avvengono esclusivamente via PEC. 
  4.8 La circostanza di ritrovarsi in una delle condizioni di cui  al
paragrafo 3, incidendo su un elemento fondamentale  per  svolgere  il
ruolo di commissario di gara, deve  essere  immediatamente  segnalata
all'Autorita' da  parte  del  soggetto  interessato,  della  stazione
appaltante in sede  di  verifica  del  permanere  dei  requisiti  del
commissario.  Le  stazioni  appaltanti  sono  chiamate,  altresi',  a
segnalare i casi in cui i commissari di  gara,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni, hanno concorso all'approvazione di atti  dichiarati
illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa. 
  4.9 Determinano, altresi', il venir meno dei requisiti di moralita'
comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito  di
commissario  di  gara,   segnalate   all'Autorita'   dalla   stazione
appaltante, nonche' le accertate mancate segnalazioni di tentativi di
condizionamento dell'attivita'  della  commissione  e/o  del  singolo
commissario,  da  parte  di  singoli  concorrenti,   della   stazione
appaltante o di qualunque altro  soggetto  in  grado  di  influenzare
l'andamento della gara. 
  4.10 A  seguito  delle  segnalazioni  o  da  informazioni  comunque
acquisite dall'Autorita' che incidono sulla  moralita'  dell'esperto,
l'Autorita' puo' procedere alla cancellazione dello stesso dall'Albo.
A tal fine provvede all'invio di una nota in  cui  si  comunicano  le
contestazioni e si assegna un termine non superiore a  trenta  giorni
per   eventuali   osservazioni   o   controdeduzioni.   Nel   periodo
intercorrente tra l'invio della nota  e  quello  della  decisione  di
cancellazione o di mantenimento nell'Albo e' sospesa  l'attivita'  in
corso nelle commissioni di gara attive e la  possibilita'  di  essere
estratto per nuove commissioni di gara. 
  4.11 L'esperto escluso puo', a seguito di modifiche intervenute che
incidono  positivamente  sui  requisiti  di  moralita'  (ad  esempio,
sentenza  di  proscioglimento  dei  reati  che  avevano   determinato
l'impossibilita' di iscrizione all'Albo), richiedere all'Autorita' di
rivedere i motivi di esclusione dall'Albo. 
Sanzioni. 
  4.12  La  mancata  dichiarazione   dell'inesistenza   delle   cause
d'incompatibilita' o di astensione, di cui al  punto  3.7,  determina
l'esclusione dell'esperto dalla commissione giudicatrice disposta con
atto  della  stazione  appaltante.  La  reiterata   omissione   della
presentazione  della   dichiarazione   determina   la   cancellazione
dell'esperto dall'Albo da parte dell'Autorita'. Trascorso un  periodo
di 2 anni l'esperto puo' proporre una  nuova  domanda  di  iscrizione
all'Albo. 
  4.13 Al  fine  di  tutelare  la  serieta'  dell'iscrizione,  previo
contraddittorio, viene  cancellato  dall'Albo  quell'esperto  che  ha
rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura  o  la
nomina    a    commissario    di    gara,    per    motivi    diversi
dall'incompatibilita'. Trascorso un periodo di 2 anni l'esperto  puo'
proporre una nuova domanda di iscrizione all'Albo. 
  4.14 Il  rifiuto  o  l'omissione,  senza  giustificato  motivo,  di
fornire le informazioni richieste nelle  presenti  linee  guida,  nel
regolamento di attuazione delle stesse  o  a  seguito  di  specifiche
richieste di informazioni comporta le  conseguenze  di  cui  all'art.
213, comma 13, del Codice. 
  4.15 Coloro che alla richiesta di informazioni o di  esibizione  di
documenti da parte dell'Autorita' ai  fini  dell'iscrizione  all'Albo
forniscano informazioni o esibiscano documenti non  veritieri  ovvero
forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa
l'inesistenza delle cause d'incompatibilita' o di astensione, di  cui
al punto 3.7, oltre alla sanzione di cui all'art. 213, comma 13,  del
Codice, nei casi di particolare gravita'  possono  essere  sospesi  o
cancellati dall'Albo. 
5. Periodo transitorio. 
  5.1 Il regolamento di cui al punto 1.2, previa adozione del decreto
ministeriale di cui al comma 10 dell'art. 77,  sara'  adottato  entro
sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee guida  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  5.2 Dalla data di pubblicazione del regolamento  di  cui  al  punto
precedente saranno accettate le richieste di iscrizione all'Albo. Con
deliberazione che sara' adottata entro tre mesi  dalla  pubblicazione
del regolamento l'Autorita' dichiarera' operativo l'Albo  e  superato
il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice. 
  Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016. 
    Roma, 16 novembre 2016 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
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Depositato presso la segreteria del Consiglio il 18 novembre 2016. 
 
                                              Il segretario: Esposito