Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Arancia del Gargano», registrata con regolamento
(CE) n. 1017/2007 della commissione del 30 agosto 2007. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
tutela dell'Arancia del Gargano  IGP  e  del  limone  femminello  del
Gargano IGP con sede in via Varano n. 11 - 71012 Rodi Garganico (FG),
e che  il  predetto  consorzio  e'  l'unico  soggetto  legittimato  a
presentare l'istanza di modifica del disciplinare  di  produzione  ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99. 
    Considerato altresi', che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito il parere della  Regione  Puglia,  circa  la  richiesta  di
modifica,  ritiene  di  dover  procedere   alla   pubblicazione   del
disciplinare di produzione della I.G.P «Arancia del  Gargano»,  cosi'
come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali -  Dipartimento   delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della
pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
proposta,  dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto   di
opportuna valutazione da parte del predetto  Ministero,  prima  della
trasmissione della suddetta proposta  di  modifica  alla  Commissione
europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.