Alle Organizzazioni imprenditoriali 
                            Agli Organismi di controllo 
                            Agli Assessorati alla sanita' 
                            regioni e province autonome 
 
  A decorrere dal  13  dicembre  2016  si  applichera'  l'obbligo  di
indicazione in etichetta  della  dichiarazione  nutrizionale  di  cui
all'art.  9,  paragrafo  1,  lettera  1)  del  regolamento  (UE)   n.
1169/2011. 
  Come e' noto, i prodotti che non  rispondono  alla  definizione  di
preimballato  di  cui  all'art.  2,  paragrafo  2,  lettera  e)   del
regolamento (UE)  n.  1169/2011,  non  sono  soggetti  agli  obblighi
previsti dall'art. 9 e 10 del medesimo regolamento,  fatte  salve  le
indicazioni di cui all'art. 44, paragrafo 1, lettera a) relative alle
indicazioni sulle sostanze che provochino allergie o intolleranze  di
cui  all'art.  9,  paragrafo  1,  lettera  c),  nonche'  alle   altre
indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 adottate  nelle  disposizioni
nazionali. 
  L'indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale non  e'
inoltre obbligatoria, ai sensi dell'art. 16 del regolamento  (UE)  n.
1169/2011, per gli alimenti  elencati  all'allegato  V  del  predetto
regolamento. 
  In particolare, il punto  19  dell'allegato  V  estende  la  deroga
all'obbligo  di  indicazione   in   etichetta   della   dichiarazione
nutrizionale  di  cui  all'art.  9,  paragrafo  1,  lettera  l)   del
regolamento (UE) n. 1169/2011, agli «alimenti, anche confezionati  in
maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di  piccole
quantita' di prodotti al consumatore finale o a strutture  locali  di
vendita al  dettaglio  che  forniscono  direttamente  al  consumatore
finale.». 
  Al  riguardo  va  rilevato  che,  prima  del  regolamento  (UE)  n.
1169/2011,  i  regolamenti  852/2004/CE,  sull'igiene  dei   prodotti
alimentari, ed  il  regolamento  853/2004/CE,  che  stabilisce  norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine  animale,
hanno  introdotto  una   deroga   all'applicazione   dei   rispettivi
regolamenti che risulta  analoga  a  quella  riportata  al  punto  19
dell'allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011. 
  Pur nella non coincidente formulazione dei  due  testi,  l'art.  1,
paragrafo 2, lettera c) del reg. 852/2004/CE e l'art. 1, paragrafo 3,
lettera c) del reg. 853/2004/CE, dispongono che i due regolamenti non
si applicano «alla  fornitura  diretta  di  piccoli  quantitativi  di
prodotti  primari  dal  produttore  al   consumatore   finale   o   a
dettaglianti  locali  [o  ai  laboratori  annessi  agli  esercizi  di
commercio al dettaglio o di somministrazione a  livello  locale]  che
forniscono direttamente il consumatore finale.». 
  Le linee guida applicative del reg. 852/2004 del pacchetto  igiene,
cosi' come quelle relative al reg. 853/2004, in materia di igiene per
gli alimenti di origine animale, oggetto  di  accordo  in  Conferenza
Stato-Regioni del 29 aprile 2010, forniscono un'interpretazione delle
disposizioni in questione che consente di chiarire anche  la  portata
della deroga dall'obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale,
prevista  al  punto  19  dell'allegato  V  del  regolamento  (UE)  n.
1169/2011. 
  La disposizione del punto 19 dell'allegato V del  regolamento  (UE)
n. 1169/2011 si ritiene debba applicarsi pertanto a: 
    alimenti artigianali. La deroga  del  punto  19  dell'allegato  V
include negli alimenti preimballati anche gli  alimenti  artigianali.
Il riferimento agli alimenti  artigianali  emerge  chiaramente  nella
versione originaria del  regolamento  che  dispone  «Food,  including
handcrafted food, laddove la traduzione italiana, pur  essendo  stata
resa con riferimento al solo confezionamento  di  natura  artigianale
(anche confezionati in maniera artigianale) non cambia la sostanza; 
    fornitura diretta. La cessione degli alimenti, senza l'intervento
di intermediari, da parte del «fabbricante di  piccole  quantita'  di
prodotti», direttamente al consumatore o alle  «strutture  locali  di
vendita al  dettaglio  che  forniscono  direttamente  al  consumatore
finale.» che  ricomprendono,  come  chiarito  nelle  Linee  guida  al
regolamento  853/2004/CE,  tutte  le  forme  di  somministrazione  di
alimenti.  Restano  esclusi  dalla  deroga,  pertanto,   i   prodotti
preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all'ingrosso o
che svolgono  attivita'  di  intermediazione  commerciale,  quali  ad
esempio le centrali di acquisto; 
    fabbricante di piccole quantita' di prodotti. Rientrano  in  tale
definizione  i  produttori  ed  i  fornitori,  comprese  le   imprese
artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle  microimprese
cosi' come definite  all'art.  2  della  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione. La deroga del punto 19 dell'allegato V si applica,
inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta  ai  consumatori  a
«livello locale» da parte degli spacci aziendali; 
    livello locale delle strutture di vendita. Analogamente a  quanto
chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, il concetto di
«livello locale», come previsto  dal  considerando  11  del  medesimo
regolamento, deve essere  definito  in  modo  tale  da  garantire  la
presenza  di  un  legame  diretto  tra  l'Azienda  di  origine  e  il
consumatore.  E'  pertanto  esclusa  una  fornitura  che  preveda  il
trasporto sulle lunghe distanze e quindi in  «ambito  nazionale».  Il
«livello locale» puo' essere identificato, in analogia alle  predette
Linee guida, «nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda
e nel territorio delle Province  contermini,  cio'  al  fine  di  non
penalizzare le aziende che si dovessero trovare  al  confine  di  una
unita' territoriale e che sarebbero  quindi  naturalmente  portate  a
vendere  i  propri  prodotti  anche  nel  territorio   amministrativo
confinante»; 
    vendita al dettaglio. La definizione di  «vendita  al  dettaglio»
puo' essere rinviata  a  quella  contenuta  all'art.  4  del  decreto
legislativo n. 114/1998: «per  commercio  al  dettaglio,  l'attivita'
svolta da chiunque professionalmente acquista merci  in  nome  e  per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o  mediante
altre forme di distribuzione, direttamente  al  consumatore  finale».
Tale definizione va integrata con la definizione  di  «collettivita'»
di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera d) del  regolamento  (UE)  n.
1169/2011. 
      Roma, 16 novembre 2016 
 
         Il direttore generale per la politica industriale, 
                     la competitivita' e le PMI 
               del Ministero dello sviluppo economico 
                                Firpo 
 
                 Il direttore generale per l'igiene 
            e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
                     del Ministero della salute 
                               Ruocco