IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 2545-terdecies e 2545-septiesdecies  del  codice
civile; 
  Visto il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni  sulla  disciplina  del  fallimento,   del   concordato
preventivo e della liquidazione coatta amministrativa; 
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400,  recante  «Norme  intese  ad
uniformare  ed  accelerare  la  procedura  di   liquidazione   coatta
amministrativa degli enti cooperativi»; 
  Visto l'art. 12, comma 77 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  a
norma  del   quale:   «Nelle   procedure   di   liquidazione   coatta
amministrativa di cui al  comma  76,  l'ammontare  del  compenso  dei
commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,  ove  previsto,
ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati  con  decreto
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con Ministro dell'economia e delle finanze, che  individua  modalita'
di remunerazione dei commissari liquidatori  sulla  base  di  criteri
predeterminati di  apprezzamento  della  economicita',  efficacia  ed
efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuta   conto,   per   quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari  dalla  specificita'
della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25
gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento  concernente  l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e  la  determinazione
dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In  ogni  caso
la remunerazione dei commissari liquidatori non puo essere  superiore
a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
23 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  72  del  27
marzo 2001, recante «Rideterminazione dei  compensi  e  dei  rimborsi
spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai
componenti dei comitati di sorveglianza»; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19  maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2004,
recante disposizioni sui  compensi  dei  commissari  liquidatori  dei
consorzi agrari; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4  settembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio  2008,
recante «Annullamento del decreto 20 giugno 2005  e  rideterminazione
del compenso minimo ai  commissari  liquidatori  delle  procedure  di
liquidazione coatta amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  24  luglio
2008 n. 3, recante «Abrogazione dell'art. 1, comma 3, del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 19 maggio 2004, nonche' modifiche
dell'art. 1, comma 7 del  citato  decreto  ministeriale  23  febbraio
2001»; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio  2012,  n.
30, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72  del  26  marzo  2012)
recante «Regolamento concernente adeguamento dei  compensi  spettanti
ai  curatori  fallimentari  e  determinazione  dei   compensi   nelle
procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata»; 
  Considerato che in relazione  al  combinato  disposto  dell'art.  1
della legge 17 luglio 1975, n. 400  e  degli  articoli  194  ess.  in
materia di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto
16 marzo 1942 n. 267, la disciplina dettata per la determinazione dei
compensi dei commissari liquidatori nelle procedure  di  liquidazione
coatta amministrativa  di  cui  all'art.  2545-terdecies  del  codice
civile trova applicazione anche nelle procedure di  scioglimento  per
atto dell'Autorita' di cui  all'art.  2545-septiesdecies  del  codice
civile; 
  Vista la nota dell'11 agosto 2016, prot. n. 0018991, con  la  quale
e' stato trasmesso lo schema di decreto al Ministero dell'economia  e
delle finanze per l'acquisizione del previsto concerto; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 12, comma 77  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  i  criteri  di  liquidazione
dell'ammontare dei compensi spettanti ai commissari liquidatori ed ai
membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure  di  liquidazione
coatta amministrativa  di  cui  all'art.  2545-terdecies  del  codice
civile e nelle procedure di scioglimento per atto  dell'Autorita'  di
cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile.