Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: 
  Visto il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare  gli
articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 50; 
  Considerato, in particolare, che ai sensi del comma  1  del  citato
art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016,  per  assicurare  la  piena
funzionalita' degli uffici speciali per la ricostruzione, le  regioni
e i comuni interessati possono procedere, entro i  limiti  di  quanto
strettamente necessario, all'assunzione di nuovo personale, con forme
contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di  contenimento  della
spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti  di
spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di  euro
annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018; 
  Considerato che l'art. 50, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del
2016  prevede  che,  con  appositi  provvedimenti  emessi  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, del  medesimo  decreto,  venga  determinata  la
ripartizione del personale destinato ad  operare  presso  gli  Uffici
speciali per la ricostruzione e presso la  Strutturale  commissariale
centrale; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016,  ed  in  particolare
l'art. 4; 
  Considerato che, ai sensi  del  comma  1  del  citato  art.  4  del
decreto-legge  n.  205  del  2016,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189  del  2016  in  ordine
alla costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione,  tenuto
conto degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i  territori
delle regioni suindicate  a  far  data  dal  24  agosto  2016  e  del
conseguente  numero  di  procedimenti  facenti   carico   ai   comuni
interessati, questi  ultimi  possono  assumere  ulteriori  unita'  di
personale, con professionalita' di  tipo  tecnico  o  amministrativo,
mediante contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  in  deroga  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'art.  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017; 
  Considerato che, ai sensi del comma  2  del  medesimo  art.  4  del
decreto-legge n. 205 del  2016,  con  provvedimento  del  Commissario
straordinario, sentito il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento istituita
dall'art. 1, comma  5,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita'
di personale che ciascun comune e' autorizzato  ad  assumere  per  le
esigenze di cui al comma  1,  aggiungendosi  che  i  comuni  dovranno
avanzare le proprie richieste al Commissario  entro  quindici  giorni
dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016; 
  Ritenuta la necessita' di impartire le direttive indispensabili per
l'avvio  del  procedimento  di  ripartizione  e  assegnazione   delle
predette unita' di personale fra i comuni interessati; 
  Visto  quanto  deliberato  dalla  cabina  di  coordinamento   della
ricostruzione  post-sisma  2016  nel  corso  della  riunione  dell'11
novembre 2016 in ordine alla ripartizione percentuale  del  personale
della struttura commissariale, come individuato dall'art.  50,  comma
2, del decreto-legge n. 189 del 2016, tra gli Uffici speciali per  la
ricostruzione; 
  Sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile il  quale,
chiamato a partecipare alla riunione della  cabina  di  coordinamento
della  ricostruzione  post-sisma  2016  del  23  novembre  2016,   ha
condiviso la proposta del Commissario straordinario di procedere alla
ripartizione, tra le regioni interessate, del  personale  individuato
dall'art. 4 del decreto-legge  n.  205  del  2016,  nella  misura  di
seguito indicata: 6% alla Regione Abruzzo; 16%  alla  Regione  Lazio;
62% alla Regione Marche; 16% alla Regione Umbria; 
  Visto la conforme deliberazione della cabina di coordinamento della
ricostruzione post-sisma 2016 del 23 novembre 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento
provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge
n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell'urgente   indifferibile
necessita' di  rendere  immediatamente  operativo  il  meccanismo  di
raccolta delle richieste dei comuni, tenuto conto della  ristrettezza
dei termini all'uopo assegnati dal citato art. 4 del decreto-legge n.
205 del 2016, nonche' di consentire l'immediato avvio delle attivita'
attribuite  agli   Uffici   speciali   per   la   ricostruzione   dal
decreto-legge n. 189 del 2016 e di garantire la  piena  funzionalita'
di detti Uffici; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
              Ripartizione del personale fra le regioni 
 
  1. Le  unita'  di  personale  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed all'art. 4,  comma  1,  del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, sono ripartite come segue fra
le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a  far  data
dal 24 agosto 2016: 
    per il 6% alla Regione Abruzzo; 
    per il 16% alla Regione Lazio; 
    per il 62% alla Regione Marche; 
    per il 16% alla Regione Umbria. 
  2. I presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari,  nei
limiti percentuali indicati nel comma 1, procedono alla  ripartizione
del personale che le regioni e i comuni sono autorizzati ad assumere,
con le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189
del 2016, individuando, altresi', i relativi professionali. 
  3. Le percentuali indicate nel comma 1 vengono osservate,  ai  fini
della  ripartizione,  con  successiva  ordinanza  commissariale,  del
personale di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, non assegnato alla struttura commissariale centrale.