IL DIRIGENTE PQAI IV 
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  3
novembre 2016, in particolare l'art. 1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 607/2009  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed in  particolare  del  decreto  ministeriale  7
novembre 2012, recante  la  procedura  a  livello  nazionale  per  la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP  e  IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari,  ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 1970,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  Denominazione  di  origine
controllata dei vini «Marino», ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono  state
apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP «Marino»; 
  Visto il decreto ministeriale 9 settembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 17  settembre
2014 e sul sito del Ministero sezione prodotti  DOP  e  IGP,  con  il
quale e' stato da ultimo modificato  il  disciplinare  di  produzione
della predetta DOP; 
  Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Lazio, nel
rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7
novembre 2012, e previo pubblicazione nel Bollettino Ufficiale  della
Regione  medesima  dell'avviso  relativo  all'avvenuta  presentazione
della stessa domanda, su istanza del Consorzio  tutela  denominazione
Marino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
dei vini a Denominazione di origine controllata «Marino»; 
  Considerato che detta richiesta di  modifica  non  comporta  alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7  novembre  2012,
art. 10, comma 8, conformemente alle  disposizioni  di  cui  all'art.
118-octodecies, paragrafo 3, lettera  a),  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007; 
  Visto  il  parere  favorevole  della  Regione  Lazio  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 17 novembre 2016; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a Denominazione di origine  controllata  «Marino»
in conformita' alla citata proposta; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  dei
vini  DOP  «Marino»  cosi'  come  approvato  con  il  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo modificato  con  il  decreto
ministeriale 9 settembre 2014, e di dover comunicare la  modifica  in
questione alla  Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo
tecnico  inoltrato  alla  Commissione   U.E.   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di
origine controllata «Marino» consolidato con le modifiche  introdotte
per conformare lo  stesso  alla  previsione  degli  elementi  di  cui
all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.  1234/2007,
cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre  2011  e
da ultimo modificato con il decreto  ministeriale  9  settembre  2014
richiamati in premessa, e' modificato all'art. 8 del disciplinare  di
produzione, cosi' come indicato nell'allegato al presente decreto. 
  2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  3. La modifica al disciplinare consolidato della DOP  «Marino»,  di
cui al comma 1, sara' inserita sul  sito  internet  del  Ministero  -
sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP  e  IGP  -  e  comunicata  alla
Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del  relativo  fascicolo
tecnico  gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione  U.E.,  ai  sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 dicembre 2016 
 
                                                Il dirigente: Polizzi