IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazione ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste  le  risultanze  del  verbale  di   ispezione   straordinaria
effettuata  nei  confronti  della  societa'  cooperativa  «Agri   Log
societa' cooperativa», con sede in Modena, aderente  all'associazione
di rappresentanza UN.I.COOP., conclusa in data 11 marzo  2015  e  del
successivo accertamento ispettivo concluso in data 27 maggio 2015 con
la   proposta   di   gestione   commissariale   di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che dall'esame delle citate  risultanze  ispettive  era
emerso che talune irregolarita' riscontrate in  sede  di  rilevazione
non  risultavano  essere  state  sanate  in  sede   di   accertamento
ispettivo; 
  Vista la nota n. 158353, inviata via PEC in data 9 settembre  2015,
con la quale questo 
  ufficio ha comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7  della
legge n.  241/1990,  l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile 
  Preso atto della nota  del  22  settembre  2015  con  la  quale  la
cooperativa faceva pervenire le proprie controdeduzioni  nelle  quali
dichiarava che stava provvedendo  a  sanare  tutte  le  irregolarita'
riscontrate  in  sede  di  ispezione  straordinaria  e  chiedeva   la
sospensione   del   procedimento   finalizzato    all'adozione    del
provvedimento proposto; 
  Vista la nota n. 178649 trasmessa via PEC il 2 ottobre 2015 con  la
quale questo ufficio comunicava alla cooperativa la  sospensione  del
procedimento in attesa di un'ulteriore ispezione  straordinaria,  che
sarebbe  stata  prontamente  disposta  per   verificare   l'effettiva
avvenuta regolarizzazione dell'ente; 
  Viste le risultanze della nuova ispezione  straordinaria,  conclusa
in data 13 maggio 2016 con la proposta di gestione commissariale  cui
all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, dalle quali  e'  emersa
una  irregolare  gestione  dell'ente,  non   aderente   ai   principi
mutualistici; 
  Considerato  che  gli  ispettori  hanno  inoltre  evidenziato   che
l'amministratore unico  manifestava  scarsa  conoscenza  del  proprio
ruolo  e  dell'attivita'  svolta  dalla   cooperativa,   la   propria
impossibilita' ad accedere alle domande di ammissione e  recesso  dei
soci ed il riscontro di una elevatissima variabilita' della compagine
sociale; 
  Preso atto che non risultano pervenute  controdeduzioni  a  seguito
della comunicazione di  avvio  di  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale, trasmessa via PEC  con  nota
n. 208641 del 22 giugno 2016, ai sensi dell'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Preso atto del parere espresso all'unanimita' dal Comitato centrale
per le cooperative, previsto dall'art. 4, quarto comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  7,  in  data  28
luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento
per atto dell'autorita' ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che nel corso della succitata  riunione  del  Comitato
centrale per  le  cooperative  il  rappresentante  di  UN.I.COOP.  ha
esibito il  verbale  di  assemblea  straordinaria  con  la  quale  la
cooperativa in data  19  luglio  2016  aveva  deliberato  il  proprio
scioglimento volontario, rendendo inapplicabile il  provvedimento  di
gestione commissariale; 
  Considerato che il Comitato centrale per le cooperative ha ritenuto
che tale atteggiamento concreti i presupposti dell'abuso del  diritto
di scioglimento volontario ex art. 2545-duodecies del codice  civile,
tenuto anche conto dell'atteggiamento elusivo manifestato in entrambe
le ispezioni straordinarie disposte nei confronti dell'ente; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di  scioglimento  per  atto   dell'Autorita'   ai   sensi   dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 21-octies, secondo comma, della legge 7  agosto  1990,
n. 241; 
  Preso atto, ai sensi dell'art. 9 della legge  17  luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
  Ritenuti  idonei  gli  specifici  requisiti   professionali,   come
risultanti dal curriculum vitae, della dott.ssa Daniela Sarracino; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Agri Log societa' cooperativa»,  con  sede
in Modena (codice  fiscale  n.  03510230364),  e'  sciolta  per  atto
dell'autorita' ai sensi  dell'  art.  2545-septiesdecies  del  codice
civile e la dott.ssa Daniela Sarracino nata a Formigine  (Modena)  il
13 luglio 1981 (codice fiscale SRRDNL81L53D711Y) ivi  domiciliata  in
via  Don  Giovanni  Minzoni  n.  10,  ne  e'   nominata   commissario
liquidatore.