IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale «la Scuola  di
psicoterapia psicoanalitica dell'eta' evolutiva ASNESIPsIA», con sede
in Roma, e' stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede  di
Roma corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui  all'art.
3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; 
  Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale, ai sensi del
suindicato regolamento, e'  stato  approvato  l'avvenuto  adeguamento
alle  disposizioni  del  titolo   II   dello   stesso   provvedimento
dell'ordinamento adottato dall'ASNESIPsIA -  Scuola  di  psicoterapia
psicoanalitica  dell'eta'  evolutiva  -  Corso  di   psicoterapia   -
Psicoanalitica del bambino, dell'adolescente e della coppia» di Roma; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   Istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale  di
Roma da via dei Sabelli n. 108 a via Ghirza n. 9; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2015; 
  Vista la favorevole  valutazione  tecnica  di  congruita'  espressa
dalla  predetta  Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca nella riunione del  24  febbraio  2016,
trasmessa  con  nota  prot.  671  del  1°  marzo  2016,   subordinata
all'integrazione  dell'adeguamento   temporale   del   contratto   di
locazione; 
  Vista la documentazione integrativa inviata dall'Istituto con  nota
prot. 147 del 25 ottobre 2016, relativa all'adeguamento temporale del
contratto di locazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«ASNESIPsIA - Scuola  di  psicoterapia  psicoanalitica  dell'eta'
evolutiva - Corso  di  psicoterapia  -  Psicoanalitica  del  bambino,
dell'adolescente e della coppia», abilitata con decreti  in  data  20
marzo 1998 e 25 maggio 2001 ad istituire e  ad  attivare  nella  sede
didattica  principale  di  Roma  un  corso  di  specializzazione   in
psicoterapia  ai  sensi  dei   regolamento   adottato   con   decreto
ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata a trasferire la
predetta sede di Roma da via dei Sabelli n. 108 a via Ghirza n. 9. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 29 novembre 2016 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini