IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 20 marzo 1998,  con  il  quale  l'Istituto
«SIRPIDI - Istituto dermopatico dell'Immacolata» e'  stato  abilitato
ad istituire e ad attivare un corso di  formazione  in  psicoterapia,
per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; 
  Visto il decreto in data 25 maggio 2001,  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione   adottato   dall'Istituto   «SIRPIDI    -    Scuola
internazionale di  ricerca  e  formazione  in  psicologia  clinica  e
psicoterapia psicoanalitica», alle disposizioni  del  titolo  II  del
decreto n. 509/1998; 
  Visto il decreto in data 22 febbraio  2012,  di  autorizzazione  ad
istituire  ed  attivare  una  sede  periferica  in  Castel   Volturno
(Caserta); 
  Vista la nota prot. 224/CS/MISE/2016 del 18 novembre 2016,  con  la
quale  i  commissari  straordinari  della  Provincia  Italiana  della
Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione,  in  qualita'  di
ente  gestore  dell'Istituto  «SIRPIDI  -  Scuola  internazionale  di
ricerca  e  formazione   in   psicologia   clinica   e   psicoterapia
psicoanalitica», hanno  dichiarato  che  il  predetto  Istituto,  con
decorrenza  dall'anno  2014,  non   ha   piu'   attivato   corsi   di
specializzazione presso le proprie strutture; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' revocata l'autorizzazione, disposta con il decreto 20 marzo 1998
e con il decreto di adeguamento 25  maggio  2001,  per  l'attivazione
della sede  principale  di  Roma,  dell'Istituto  «SIRPIDI  -  Scuola
internazionale di  ricerca  e  formazione  in  psicologia  clinica  e
psicoterapia psicoanalitica».