La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al codice della navigazione in materia 
               di responsabilita' dei piloti dei porti 
 
  1. L'articolo 89 del codice della navigazione e' abrogato. 
  2. L'articolo 93 del codice della  navigazione  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 93 (Responsabilita' del pilota). - Il pilota e'  responsabile
per i danni cagionati da atti  da  esso  compiuti  o  fatti  da  esso
determinati durante il pilotaggio quando venga provato  che  l'evento
dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva  da  inesattezza
delle informazioni o delle indicazioni fornite  dal  pilota  medesimo
per la determinazione della rotta. 
  La responsabilita' del  pilota  e'  comunque  limitata  all'importo
complessivo di euro un milione per ciascun evento,  indipendentemente
dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di  sinistro  occorsi,
ferma restando la responsabilita' dell'armatore  secondo  i  principi
dell'ordinamento. 
  Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui
sia accertata la responsabilita' del pilota per dolo o colpa grave». 
  3. L'articolo 94 del codice della  navigazione  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 94 (Assicurazione obbligatoria del pilota). - Ciascun  pilota
stipula con  un'idonea  impresa  di  assicurazione  un  contratto  di
assicurazione per  la  responsabilita'  civile  derivante  dai  danni
cagionati nell'esercizio dell'attivita'  di  pilotaggio,  secondo  la
disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari  al  limite
di responsabilita' stabilito al secondo comma del  medesimo  articolo
93. 
  Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo  comma  e'
depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso
la quale presta servizio. L'autorita' marittima,  nell'esercizio  dei
poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta  la  validita'  e
l'idoneita' del contratto medesimo. 
  La  mancanza,  l'invalidita'  o  l'insufficienza  della   copertura
assicurativa ai sensi del  primo  comma  preclude  l'esercizio  o  la
prosecuzione dell'attivita' di pilotaggio». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).